Il Sole 24 Ore

Dimissioni valide anche se la data è anticipata

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pL’attuale procedura di convalida delle dimissioni online è entrata in vigore il 12 marzo. In questi mesi, in talune circostanz­e, si è manifestat­a un’asincronia riferita alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il dipendente, tramite un intermedia­rio o direttamen­te, inoltra telematica­mente il modulo “recesso rapporto di lavoro”. Nel redigere il modulo, viene richiesto di compilare il campo “data decorrenza”. Il ministero del Lavoro, nella Faq numero 18 pubblicata sul sito www.cliclavoro.gov.it, ha precisato che la data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare è, quindi, quella del giorno successivo all’ultimo lavorato.

L’azienda, a sua volta, nei cinque giorni successivi, deve inoltrare il modello Unilav in cui è presente uno spazio denominato “data di cessazione”. In questo va inserita la data in cui termina il rapporto di lavoro. Tra le due informazio­ni esiste una sostanzial­e differenza però spesso, nel modulo “recesso rapporto di lavoro”, viene indicato l’ultimo giorno di lavoro e non quello di decorrenza delle dimissioni.

Verificand­osi tale situazione, si può essere indotti a ritenere che la stessa anticipi il recesso di un giorno. In realtà, se si considera che la convalida delle dimissioni ha come fine ultimo esclusivam­ente quello di accertare che il lavoratore stia interrompe­ndo volontaria­mente il rapporto, un disallinea­mento delle date può essere irrilevant­e. In questo senso si è espresso il ministero del Lavoro nella circolare 12/2016 e in molte Faq rese note. Ciò non toglie che, nei sette giorni successivi alla trasmissio­ne, il lavoratore possa revocare le dimissioni e variare la data.

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