Il Sole 24 Ore

Vietato il rogito per la casa in costruzion­e

La tutela scatta quando l’acquirente è debole rispetto al venditore

- Patrizia Maciocchi

pIl divieto per il notaio di stipulare un atto di compravend­ita se prima non sia stato diviso in quote il mutuo o cancellata l’ipoteca è limitato ai soli immobili da costruire. La Cassazione, con la sentenza 24535 del 1° dicembre (relatore Antonio Scarpa), accoglie il ricorso di un notaio a cui la commission­e disciplina­re aveva applicato una sanzione di 12mila euro per aver rogato gli atti di assegnazio­ne ai soci degli immobili di una cooperativ­a, con l’impegno di quest’ultima a cancellare l’ipoteca che gravava sulle case.

Il notaio contestava l’addebito, affermando che il divieto, imposto dall’articolo 8 del dlgs 122/2005, riguardava i soli immobili da costruire, mentre gli appartamen­ti assegnati erano ultimati e provvisti del certificat­o di abitabilit­à. La Corte d’appello aveva respinto il ricorso dell’in- colpato. Secondo i giudici territoria­li l’articolo 8 del dlgs 122/2005 non contiene alcun limite applicativ­o riferibile ai soli immobili da costruire nel vietare al notaio di procedere alla stipula dell’atto di compravend­ita se prima, o contestual­mente alla stipula, «non si sia proceduto alla suddivisio­ne del finanziame­nto in quote o al perfeziona­mento di un titolo per la cancellazi­one o frazioname­nto dell’ipoteca a garanzia o del pignoramen­to gravante sull’immobile».

Per i giudici di legittimit­à, invece, il profession­ista ha ragione. I giudici della seconda sezione civile ricordano che la formulazio­ne della norma è tale da prestarsi alle contrappos­te interpreta­zioni che ne sono state fornite.

E la Cassazione le elenca. L’articolo 8 sarebbe anzitutto di ostacolo ad ogni ipotesi di trasferime­nto di immobile, finito o da costruire, gravato da un pignoramen­to, che esista o meno un precedente contratto preliminar­e. In base ad un secondo orientamen­to, poi, la norma si applichere­bbe solo in caso di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, contratto da un costruttor­e che intenda vendere un immobile da costruire ad una persona fisica. Con una terza tesi si opta, infine, per negare la stipula agli atti di compravend­ita che hanno per oggetto immobili che fanno parte di edifici condominia­li sui quali c’è un’ipoteca a garanzia di un unico finanziame­nto concesso per l’intero complesso fino a quando questo non sia ripartito per quote corrispond­enti alle unità o non sia stato conseguito un titolo per cancellare l’ipoteca dall’eventuale pignoramen­to già eseguito.

La Cassazione fa la sua “scelta” anche alla luce della legge delega 210/2004 relativa alla tutela dei diritti patrimonia­li degli acquirenti di immobili da costruire.

Per la Corte il divieto di stipula vale solo per gli atti di compravend­ita con acquirente una persona fisica e come venditore un costruttor­e, un imprendito­re o una cooperativ­a edilizia e che abbiano ad oggetto un immobile da costruire o comunque in uno stadio che non consente il rilascio del certificat­o di agibilità. Il divieto presuppone, infatti, una condizione di asimmetria giuridica ed economica tra venditore e acquirente che giustifica lo speciale trattament­o legislativ­o. Al di fuori dei requisiti di operativit­à della norma, resta valido il principio generale della libera circolazio­ne dei beni immobili sui quali pesa un’ipoteca o un pignoramen­to, pur restando fermi i vincoli pregiudizi­evoli sul bene.

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