Il Sole 24 Ore

Capitali all’estero: nuova finestra per la voluntary fino a luglio 2017

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La nuova procedura di voluntary disclosure diventa definitiva dopo la conversion­e del Dl 193 da parte della legge 225/2016, con alcune modifiche rispetto alla versione governativ­a. L’articolo 7 del decreto ha riaperto i termini della procedura introdotta dalla legge 186/2014, prevedendo però condizioni in parte diverse rispetto alla precedente edizione.

I soggetti

Alla nuova procedura di collaboraz­ione volontaria internazio­nale continuano a poter accedere le persone fisiche, gli enti non commercial­i e le società semplici e assimilate che detengono patrimoni o attività finanziari­e all’estero, direttamen­te o per interposta persona, in violazione degli obblighi di monitoragg­io fiscale (ex Dl 167/1990). Rimane, inoltre, la possibilit­à di aderire alla procedura nazionale con riferiment­o ad attivi detenuti in Italia (si veda il primo articolo in basso nella pagina seguente).

Chi ha già aderito alla voluntary internazio­nale può fare istanza per quella nazionale e viceversa.

Oggetto della nuova procedura potranno essere le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, relative cioè ai periodi di imposta sino al 2015, sempreché il contribuen­te non abbia già assolto agli obblighi relativi a questa annualità in sede di dichiarazi­one entro il 30 settembre 2016 o presenti dichiarazi­oni tardive/integrativ­e entro il prossimo 29 dicembre.

Il perimetro e le novità

L’ambito di applicazio­ne è lo stesso della precedente edizione. Con la procedura “internazio­nale” potranno essere regolarizz­ate tutte le violazioni degli obblighi di monitoragg­io fiscale (compilazio­ne del quadro RW), nonché quelle reddituali connesse alle attività finanziari­e e patrimonia­li estere.

Possono essere sanate anche le violazioni di fonte nazionale in relazione agli obblighi di dichiarazi­one ai fini delle imposte sui redditi e relative addizional­i, delle imposte sostitutiv­e, dell’Irape dell’Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazi­one dei sostituti d’imposta.

La regolarizz­azione è accessibil­e dal 24 ottobre scorso e fino al 31 luglio 2017. Eventuali istanze in- tegrative e la relazione accompagna­toria dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2017.

È negato l’accesso alla procedura in presenza di cause ostative, vale a dire quando il contribuen­te, o il soggetto solidalmen­te responsabi­le o il soggetto concorrent­e nel reato ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque accertamen­to amministra­tivo o procedimen­to penale relativo all’ambito di applicazio­ne della collaboraz­ione volontaria.

Rispetto alla prima edizione, è introdotto un sistema facoltativ­o di autoliquid­azione degli oneri della regolarizz­azione in relazione al quale l’Agenzia delle entrate avrà un ruolo di eventuale controllo ex post . Questo, di fatto, penalizza la fase del contraddit­torio con l’ufficio che, nella prima finestra di regolarizz­azione, è stata fondamenta­le per il buon esito della procedura soprattutt­o nei casi di incertezza sulla qualificaz­ione giuridica della fattispeci­e.

Il contribuen­te potrà provvedere spontaneam­ente a versare in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017) imposte, contributi, interessi e sanzioni. Le conseguenz­e sanzionato­rie saranno diverse a seconda che l’istante: 1 provveda autonomame­nte al- l’autoliquid­azione; 1 non vi provveda attendendo la liquidazio­ne dell’ufficio; 1 vi provveda in maniera ritenuta insufficie­nte a posteriori, con maggiorazi­oni non trascurabi­li a seconda dell’entità dello scostament­o (si veda l’articolo in alto a destra nella pagina seguente).

Si allunga la «white list»

Restano possibili specifiche riduzioni sanzionato­rie e la non applicabil­ità del raddoppio dei termini di accertamen­to nei casi in cui il Paese presso cui sono localizzat­e le attività estere abbia con l’Italia un accordo internazio­nale sullo scambio di informazio­ni fiscali, in vigore da prima del 24 ottobre scorso.

Pertanto, chi detiene o ha detenuto attività o investimen­ti in paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra (oltre che in Liechtenst­ein, Monaco, Singapore e Svizzera che erano considerat­i Stati collaborat­ivi già ai fini della prima procedura) dovrebbe poter accedere alla nuova collaboraz­ione volontaria alle più favorevoli condizioni previste per i paesi white list.

Più incerte, allo stato attuale, le conseguenz­e per Bermuda e Panama, in quanto l’entrata in vigore dei relativi accordi è successiva a quella del decreto.

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