Capitali all’estero: nuova finestra per la voluntary fino a luglio 2017
La nuova procedura di voluntary disclosure diventa definitiva dopo la conversione del Dl 193 da parte della legge 225/2016, con alcune modifiche rispetto alla versione governativa. L’articolo 7 del decreto ha riaperto i termini della procedura introdotta dalla legge 186/2014, prevedendo però condizioni in parte diverse rispetto alla precedente edizione.
I soggetti
Alla nuova procedura di collaborazione volontaria internazionale continuano a poter accedere le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e assimilate che detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero, direttamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (ex Dl 167/1990). Rimane, inoltre, la possibilità di aderire alla procedura nazionale con riferimento ad attivi detenuti in Italia (si veda il primo articolo in basso nella pagina seguente).
Chi ha già aderito alla voluntary internazionale può fare istanza per quella nazionale e viceversa.
Oggetto della nuova procedura potranno essere le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, relative cioè ai periodi di imposta sino al 2015, sempreché il contribuente non abbia già assolto agli obblighi relativi a questa annualità in sede di dichiarazione entro il 30 settembre 2016 o presenti dichiarazioni tardive/integrative entro il prossimo 29 dicembre.
Il perimetro e le novità
L’ambito di applicazione è lo stesso della precedente edizione. Con la procedura “internazionale” potranno essere regolarizzate tutte le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), nonché quelle reddituali connesse alle attività finanziarie e patrimoniali estere.
Possono essere sanate anche le violazioni di fonte nazionale in relazione agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irape dell’Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
La regolarizzazione è accessibile dal 24 ottobre scorso e fino al 31 luglio 2017. Eventuali istanze in- tegrative e la relazione accompagnatoria dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2017.
È negato l’accesso alla procedura in presenza di cause ostative, vale a dire quando il contribuente, o il soggetto solidalmente responsabile o il soggetto concorrente nel reato ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque accertamento amministrativo o procedimento penale relativo all’ambito di applicazione della collaborazione volontaria.
Rispetto alla prima edizione, è introdotto un sistema facoltativo di autoliquidazione degli oneri della regolarizzazione in relazione al quale l’Agenzia delle entrate avrà un ruolo di eventuale controllo ex post . Questo, di fatto, penalizza la fase del contraddittorio con l’ufficio che, nella prima finestra di regolarizzazione, è stata fondamentale per il buon esito della procedura soprattutto nei casi di incertezza sulla qualificazione giuridica della fattispecie.
Il contribuente potrà provvedere spontaneamente a versare in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017) imposte, contributi, interessi e sanzioni. Le conseguenze sanzionatorie saranno diverse a seconda che l’istante: 1 provveda autonomamente al- l’autoliquidazione; 1 non vi provveda attendendo la liquidazione dell’ufficio; 1 vi provveda in maniera ritenuta insufficiente a posteriori, con maggiorazioni non trascurabili a seconda dell’entità dello scostamento (si veda l’articolo in alto a destra nella pagina seguente).
Si allunga la «white list»
Restano possibili specifiche riduzioni sanzionatorie e la non applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento nei casi in cui il Paese presso cui sono localizzate le attività estere abbia con l’Italia un accordo internazionale sullo scambio di informazioni fiscali, in vigore da prima del 24 ottobre scorso.
Pertanto, chi detiene o ha detenuto attività o investimenti in paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra (oltre che in Liechtenstein, Monaco, Singapore e Svizzera che erano considerati Stati collaborativi già ai fini della prima procedura) dovrebbe poter accedere alla nuova collaborazione volontaria alle più favorevoli condizioni previste per i paesi white list.
Più incerte, allo stato attuale, le conseguenze per Bermuda e Panama, in quanto l’entrata in vigore dei relativi accordi è successiva a quella del decreto.