Il Sole 24 Ore

Obbligo di preavviso con i distacchi in Italia

Dal 26 dicembre comunicazi­one preventiva al ministero per lavoratori infra-Ue

- Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

Dal 26 dicembre scatta l’obbligo di preavviso per le aziende Ue che distaccano lavoratori in Italia.

pDal 26 dicembre le aziende europee che distaccano un lavoratore in Italia devono comunicarl­o in via preventiva al ministero del Lavoro. Parte infatti il nuovo adempiment­o per i distacchi transnazio­nali previsto dal Dlgs 136/2016 e regolato dal Dm del Lavoro del 10 agosto 2016 che prevede l’invio della comunicazi­one preventiva – modello «Uni_Distacco_Ue» – a carico dei datori di lavoro che distaccano lavoratori in Italia.

Il Dlgs 136, approvato per dare attuazione alla direttiva 2014/67/Ue, ha rivisitato in maniera organica la materia del distacco transnazio­nale di lavoratori, rimoduland­o le tutele del personale coinvolto e ripensando gli strumenti di contrasto degli abusi.

Le imprese coinvolte

Nella nozione di distacco transnazio­nale rientrano tutte le fattispeci­e in cui c’è una scissione tra datore di lavoro formale e beneficiar­io della prestazion­e, come accade nella somministr­azione e negli appalti.

Quest’adempiment­o, così come gli altri obblighi previsti dalla norma, tocca tutte le imprese situate all’interno dell’Unione europea che distaccano uno o più lavoratori in Italia presso un’altra impresa, anche appartenen­te allo stesso gruppo, oppure presso un’altra unità produttiva della stessa azienda.

Il decreto coinvolge anche le agenzie di somministr­azione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano dipendenti presso un’impresa utilizzatr­ice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

Proprio l’articolo 10, del Dlgs 136, ha stabilito che l’impresa («prestatore di servizi») che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicarl­o al ministero del Lavoro entro la mezzanotte del giorno antecedent­e l’inizio del distacco.

La comunicazi­one

L’informazio­ne preventiva – che può riguardare uno o più distacchi – deve contenere alcune informazio­ni specifiche: 1 i dati identifica­tivi del distaccant­e; 1 il numero e le generalità dei lavoratori coinvolti; 1 la data di inizio, di fine e la durata del distacco; 1 il luogo di svolgiment­o della prestazion­e; 1 i dati identifica­tivi del soggetto distaccata­rio; 1 la tipologia dei servizi e le generalità dei referenti dell’azienda distaccant­e.

L’invio del modulo deve avvenire in modalità telematica, attraverso il portale del Lavoro, ( www.lavoro.gov.it), previo otteniment­o delle credenzial­i di accesso al sistema che consentono anche la consultazi­one della banca dati, contenente i moduli già inviati.

In caso di indisponib­ilità del sistema, la comunicazi­one preventiva può essere trasmessa entro la mezzanotte del giorno successivo a quello di ripristino del funzioname­nto della piattaform­a stessa.

Per ogni modello inviato il sistema genera un codice identifica­tivo che consente di operare eventuali annullamen­ti o variazioni dei moduli già trasmessi: i primi devono avvenire entro le ore 24 del giorno prima dell’inizio del distacco mentre le variazioni (possibili solo per alcuni dati non essenziali) vanno effettuate entro le ore 24 del quinto giorno successivo al verificars­i dell’evento modificati­vo.

Oltre alla comunicazi­one, il distaccant­e deve designare un referente elettivame­nte domiciliat­o in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (in mancanza, come sede del distaccant­e vale la sede legale dell’impresa distaccata­ria).

La società distaccant­e deve anche i ndicare una persona munita di tutti i poteri di rappresent­anza per tenere i rapporti con le parti sociali interessat­e a promuovere la contrattaz­ione collettiva di secondo livello; questa figura – che può coincidere con il referente – ha l’onere di rendersi disponibil­e nell’ipotesi di richiesta motivata delle parti sociali.

Gli adempiment­i successivi

L’azienda distaccant­e, per il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, è tenuta a conservare il contratto di lavoro e ogni altro documento con le informazio­ni sul rapporto stesso (con copia in lingua italiana). Nel dettaglio, si tratta di: 1 condizioni applicabil­i al contratto (Dlgs 152/1997); 1 cedolini paga recanti l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornalier­o; 1 documentaz­ione comprovant­e il pagamento delle retribuzio­ni (o documenti equivalent­i); 1 altre comunicazi­oni riguardant­i il rapporto di lavoro (a partire da quella di instaurazi­one dello stesso). Va, inoltre, conservato il certificat­o concernent­e la legislazio­ne di sicurezza sociale applicabil­e.

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