Polizze da adeguare al rischio tecnologico
Il debutto del processo amministrativo telematico imporrà agli avvocati di rivedere l’organizzazione dello studio e le polizze sull’assicurazione professionale. Queste ultime, in particolare, dovranno essere adeguate per coprire anche il “rischio tecnologico” e l’errore commesso da altri.
È probabile, infatti, che in molti casi i titolari degli studi decideranno di delegare i depositi telematici a collaboratori, dipendenti o anche a soggetti esterni. A oggi le polizze (secondo il decreto ministeriale del 22 settembre 2016) devono coprire i «fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali» (articolo 1, comma 8). Si tratta di una locuzione generica, che rischia di non includere, ad esempio, il ritardo nel deposito. Infatti occorre tenere presenti gli articoli 2232 del Codice civile (che consente al prestatore d’opera di avvalersi di sostituti e ausiliari) e 1717 (che scarica ogni responsabilità sul mandatario, cioè sul titolare dell’incarico professionale): se vi è un termine da rispettare, è il titolare a dover rispondere per l’eventuale sforamento. Inoltre l’avvocato (come ha chiarito la Cassazione con la sentenza 22882 del 2016) riesce a liberarsi da responsabilità solo se dimostra la “marginalità” del suo errore, cioè se dimostra di aver rispettato i termini e di aver perso la causa solo per la normale alea della vicenda. Ma quando non si rispettano termini che sono noti e perentori, la responsabilità civile del professionista è sicura.
Di qui l’esigenza che le polizze di assicurazione vengano adeguate, anche perché con il Pat il ritardo nel deposito potrebbe diventare più frequente. Intanto, per l’occasionale mancato funzionamento dei dispositivi di trasmissione. Ma va anche considerato che, per esser certi del buon esito del deposito, dopo aver inviato la Pec occorre ricevere la comunicazione di accettazione. Si tratta di un adempimento delle cancellerie, che può avvenire anche a distanza di qualche giorno. Così, di fatto, i tempi previsti per gli adempimenti si riducono in misura corrispondente agli spazi necessari
alla conferma (da parte dell’amministrazione) di buon fine dell’adempimento. Ciò, del resto, già accade oggi: il Tar Bari (con la pronuncia 1272 dell’11 novembre 2016) ha confermato la legittimità di un bando di appalto che consentiva ai partecipanti di chiedere assistenza tecnica all’amministrazione per compilare la domanda solo fino a due giorni prima della scadenza, accorciando, di fatto, il termine.
Infine, dovrebbero essere riviste anche le norme sulla responsabilità degli avvocati in relazione all’uso dei dispositivi di firma certificata. Secondo il Codice dell’amministrazione digitale (articolo 32, comma 1, decreto legislativo 82/2005), questi dispositivi dovrebbero essere custoditi da parte del titolare con dovere di utilizzo personale. Ma nella pratica del Pat è molto probabile che saranno usati anche da collaboratori e dipendenti.