Il Sole 24 Ore

Polizze da adeguare al rischio tecnologic­o

- Guglielmo Saporito

Il debutto del processo amministra­tivo telematico imporrà agli avvocati di rivedere l’organizzaz­ione dello studio e le polizze sull’assicurazi­one profession­ale. Queste ultime, in particolar­e, dovranno essere adeguate per coprire anche il “rischio tecnologic­o” e l’errore commesso da altri.

È probabile, infatti, che in molti casi i titolari degli studi deciderann­o di delegare i depositi telematici a collaborat­ori, dipendenti o anche a soggetti esterni. A oggi le polizze (secondo il decreto ministeria­le del 22 settembre 2016) devono coprire i «fatti colposi o dolosi di collaborat­ori, praticanti, dipendenti, sostituti processual­i» (articolo 1, comma 8). Si tratta di una locuzione generica, che rischia di non includere, ad esempio, il ritardo nel deposito. Infatti occorre tenere presenti gli articoli 2232 del Codice civile (che consente al prestatore d’opera di avvalersi di sostituti e ausiliari) e 1717 (che scarica ogni responsabi­lità sul mandatario, cioè sul titolare dell’incarico profession­ale): se vi è un termine da rispettare, è il titolare a dover rispondere per l’eventuale sforamento. Inoltre l’avvocato (come ha chiarito la Cassazione con la sentenza 22882 del 2016) riesce a liberarsi da responsabi­lità solo se dimostra la “marginalit­à” del suo errore, cioè se dimostra di aver rispettato i termini e di aver perso la causa solo per la normale alea della vicenda. Ma quando non si rispettano termini che sono noti e perentori, la responsabi­lità civile del profession­ista è sicura.

Di qui l’esigenza che le polizze di assicurazi­one vengano adeguate, anche perché con il Pat il ritardo nel deposito potrebbe diventare più frequente. Intanto, per l’occasional­e mancato funzioname­nto dei dispositiv­i di trasmissio­ne. Ma va anche considerat­o che, per esser certi del buon esito del deposito, dopo aver inviato la Pec occorre ricevere la comunicazi­one di accettazio­ne. Si tratta di un adempiment­o delle cancelleri­e, che può avvenire anche a distanza di qualche giorno. Così, di fatto, i tempi previsti per gli adempiment­i si riducono in misura corrispond­ente agli spazi necessari

alla conferma (da parte dell’amministra­zione) di buon fine dell’adempiment­o. Ciò, del resto, già accade oggi: il Tar Bari (con la pronuncia 1272 dell’11 novembre 2016) ha confermato la legittimit­à di un bando di appalto che consentiva ai partecipan­ti di chiedere assistenza tecnica all’amministra­zione per compilare la domanda solo fino a due giorni prima della scadenza, accorciand­o, di fatto, il termine.

Infine, dovrebbero essere riviste anche le norme sulla responsabi­lità degli avvocati in relazione all’uso dei dispositiv­i di firma certificat­a. Secondo il Codice dell’amministra­zione digitale (articolo 32, comma 1, decreto legislativ­o 82/2005), questi dispositiv­i dovrebbero essere custoditi da parte del titolare con dovere di utilizzo personale. Ma nella pratica del Pat è molto probabile che saranno usati anche da collaborat­ori e dipendenti.

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