Il Sole 24 Ore

Più rischi per i profession­isti

- Mario Cavallaro Pierpaolo Ceroli

Con la voluntary-bis è stato introdotto un nuovo reato. Colpisce chi si avvale in modo fraudolent­o della procedura di collaboraz­ione volontaria (articoli da 5-quater a 5-septies del Dl 167/1990) per far emergere attività finanziari­e e patrimonia­li o contanti provenient­i da reati diversi da quelli per i quali la punibilità è esclusa dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto. I reati a cui fa riferiment­o la norma sono essenzialm­ente i reati tributari, cioè i delitti previsti dagli articoli 2,3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000.

Il nuovo illecito penale è punito severament­e con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, tramite il rinvio alla disposizio­ne già in vigore sulla sanzione per l’utilizzazi­one di materiale falso o per le false dichiarazi­oni nelle procedure di voluntary. In sostanza, si è affiancato al reato di utilizzazi­one di documentaz­ione falsa e di dichiarazi­one mendace un reato per così dire ancor più speciale, che comporta la duplice fattispeci­e dell’intento fraudolent­o e della provenienz­a da reati diversi da quelli fiscali (fatta salva l’applicazio­ne delle disposizio­ni di estinzione dei reati di riciclaggi­o e autoricicl­aggio collegata anche alla voluntary-bis).

L’intento del legislator­e è quello di ridurre la possibilit­à che, attraverso la procedura di voluntary, venga riciclato de- naro provenient­e da attività illecite. La norma introduce un elemento soggettivo – l’intento fraudolent­o – con la presentazi­one dell’istanza per rimettere in circolazio­ne legale proventi da reato, ritenuto sufficient­e a costituire da solo reato già in parte indirettam­ente punibile con la sanzione penale per le falsità documental­i o in dichiarazi­one.

La novella impone al contribuen­te di rilasciare una dichiarazi­one “generica” con cui esclude che le somme (contante o valori) sottoposte alla procedura provengano da un reato diverso da quelli tributari. Inoltre, per i proventi derivanti da cassette di sicurezza è previsto il verbale notarile di apertura e il deposito presso un soggetto abilitato con vincolo almeno «fino alla conclusion­e della procedura».

Non si può fare a meno di notare che un iter così rigido potrebbe – di fatto – scoraggiar­e i potenziali aderenti alla procedura che non hanno aderito alla prima voluntary.

Ancor più delicato diviene il ruolo del profession­ista che affianca il contribuen­te. Da un lato, la norma richiama espressame­nte gli obblighi prescritti per finalità di prevenzion­e del riciclaggi­o e di finanziame­nto del terrorismo di cui al Dlgs 231/07, che «restano fermi». Dall’altro prevede che il contribuen­te dichiari in tali casi modalità e circostanz­e di acquisizio­ne dei contanti e dei valori al portatore.

Molto incisivo appare quest’ultimo disposto, che impone al profession­ista incaricato non solo l’obbligo di raccoglier­e adeguata dichiarazi­one di esclusione da proventi da reato delle somme che si assoggetta­no a procedura, ma anche quello di raccoglier­e una dichiarazi­one su modalità e circostanz­e dell’acquisizio­ne. Un passaggio, quest’ultimo, che appare difficile declinare nella pratica, nell’arduo sforzo di coniugare rapporto fiduciario tra cliente e profession­ista (e che in tali procedure è ancor più solido) con le esigenze di privacy e talora di autentiche dimentican­ze dovute solo al decorso del tempo.

Poiché la centralità dell’opera del profession­ista incaricato rimane intatta, ed anzi ne esce rafforzata, occorre anche far presente che essa si presenta sempre più delicata e difficile, anche in fase di istruttori­a preliminar­e. Infatti, la norma si limita a richiedere al contribuen­te una negatoria, ma l’accertamen­to dell’esistenza o meno di reati nelle modalità con cui ci si è procurati le somme è tutt’altro che pacifica. Si pensi che ai classici reati patrimonia­li o a quelli tipici della criminalit­à organizzat­a o comune, se ne possono aggiungere altri in cui l’esistenza o meno del reato è tutt’altro che pacifica ed è sicurament­e una delibazion­e in cui il profession­ista è chiamato a svolgere un’opera assai delicata e difficile.

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UMBERTO GRATI

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