Il Sole 24 Ore

LA PROCEDURA DOMESTICA

Deposito «vincolato» delle somme dichiarate

- Antonio Longo Antonio Tomassini

L’adesione alla procedura di collaboraz­ione volontaria nazionale è consentita anche nel caso sia già stata presentata istanza per la voluntary internazio­nale entro il 30 novembre 2015. Inoltre, secondo quanto sembra corretto ritenere, l’adesione all’iter domestico può avvenire indipenden­temente dal perfeziona­mento di quello internazio­nale. È questa una delle principali modifiche introdotte in sede parlamenta­re con riferiment­o alla nuova voluntary nazionale, che adesso trova un quadro normativo completo a seguito della recente conversion­e del Dl 193/2016.

Con la procedura di collaboraz­ione domestica i contribuen­ti possono regolarizz­are le violazioni di fonte nazionale ai fini delle imposte sui redditi e relative addizional­i, delle imposte sostitutiv­e, dell’Irap e dell’Iva, nonché le violazioni degli obblighi di sostituzio­ne di imposta.

Le novità

Nell’ambito della procedura nazionale non è stato previsto alcun meccanismo di forfettizz­azione delle imposte né, come gli operatori avrebbero auspicato, degli imponibili connessi alla eventuale detenzione in Italia di contanti o valori al portatore.

È stata, però, introdotta una presunzion­e legale relativa – la cui prova contraria sarebbe in verità piuttosto difficile da fornire – secondo cui i redditi (che si presume siano) derivanti da queste attività sono “ripartiti”, ai fini della tassazione, in quote costanti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Di fatto questa presunzion­e comporta l’imponibili­tà integrale delle attività negli anni oggetto di regolarizz­azione e potrà essere vinta solo se l’agenzia delle Entrate – in via interpreta­tiva e attuativa – riconoscer­à la valenza spettante alla dichiarazi­one sostitutiv­a prodotta dal contribuen­te e ad alcuni indicatori fondati sul cosiddetto id quod plerumque accidit (ciò che accade più spesso nella pratica corrente). Tra questi ultimi la profession­e svolta dal soggetto che presenta l’istanza, il fatto che sia in pensione, l’anzianità, la cessazione o la messa in liquidazio­ne della sua attività, la presenza di lasciti e di prelevamen­ti in periodi di imposta ante-2010.

Il deposito

L’altra novità è rappresent­ata dalla disciplina ad hoc introdotta per regolarizz­are il contante o i valori al portatore detenuti in Italia. I contribuen­ti interessat­i dovranno depositare queste attività in un «rapporto vincolato» presso intermedia­ri finanziari abilitati sino al termine della procedura.

Quest’obbligo, che si ritiene essere ispirato soprattutt­o a ragioni di prova della disponibil­ità di valori fuori dal circuito finanziari­o, ratifica la prassi già adoperata in alcuni casi nel contesto della prima edizione della disclosure, con la precisazio­ne che il deposito dovrà avvenire entro la data di presentazi­one della relazione accompagna­toria all’istanza di regolarizz­azione.

LE NOVITÀ Oltre alla presunzion­e legale sulla ripartizio­ne dei redditi, contanti e valori dovranno confluire in un «rapporto vincolato» fino al termine

Gli adempiment­i

Per regolarizz­are queste attività, i contribuen­ti dovranno inoltre: 1 rilasciare, unitamente alla presentazi­one dell’istanza, una dichiarazi­one in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli tributari e da quelli ritenuti “connessi” previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a)e b), del decreto legge 167/1990 (si veda l’articolo in alto in questa pagina); 1 provvedere, entro la data di presentazi­one della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario di eventuali cassette di sicurezza in cui i valori oggetto di collaboraz­ione volontaria sono custoditi, in presenza di un notaio che ne verbalizzi il contenuto.

Questa procedura è prevista esclusivam­ente per la regolarizz­azione del «contante domestico», mentre per il contante oltre frontiera continuera­nno ad applicarsi le regole della prima disclosure.

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