LA PROCEDURA DOMESTICA
Deposito «vincolato» delle somme dichiarate
L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria nazionale è consentita anche nel caso sia già stata presentata istanza per la voluntary internazionale entro il 30 novembre 2015. Inoltre, secondo quanto sembra corretto ritenere, l’adesione all’iter domestico può avvenire indipendentemente dal perfezionamento di quello internazionale. È questa una delle principali modifiche introdotte in sede parlamentare con riferimento alla nuova voluntary nazionale, che adesso trova un quadro normativo completo a seguito della recente conversione del Dl 193/2016.
Con la procedura di collaborazione domestica i contribuenti possono regolarizzare le violazioni di fonte nazionale ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché le violazioni degli obblighi di sostituzione di imposta.
Le novità
Nell’ambito della procedura nazionale non è stato previsto alcun meccanismo di forfettizzazione delle imposte né, come gli operatori avrebbero auspicato, degli imponibili connessi alla eventuale detenzione in Italia di contanti o valori al portatore.
È stata, però, introdotta una presunzione legale relativa – la cui prova contraria sarebbe in verità piuttosto difficile da fornire – secondo cui i redditi (che si presume siano) derivanti da queste attività sono “ripartiti”, ai fini della tassazione, in quote costanti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.
Di fatto questa presunzione comporta l’imponibilità integrale delle attività negli anni oggetto di regolarizzazione e potrà essere vinta solo se l’agenzia delle Entrate – in via interpretativa e attuativa – riconoscerà la valenza spettante alla dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente e ad alcuni indicatori fondati sul cosiddetto id quod plerumque accidit (ciò che accade più spesso nella pratica corrente). Tra questi ultimi la professione svolta dal soggetto che presenta l’istanza, il fatto che sia in pensione, l’anzianità, la cessazione o la messa in liquidazione della sua attività, la presenza di lasciti e di prelevamenti in periodi di imposta ante-2010.
Il deposito
L’altra novità è rappresentata dalla disciplina ad hoc introdotta per regolarizzare il contante o i valori al portatore detenuti in Italia. I contribuenti interessati dovranno depositare queste attività in un «rapporto vincolato» presso intermediari finanziari abilitati sino al termine della procedura.
Quest’obbligo, che si ritiene essere ispirato soprattutto a ragioni di prova della disponibilità di valori fuori dal circuito finanziario, ratifica la prassi già adoperata in alcuni casi nel contesto della prima edizione della disclosure, con la precisazione che il deposito dovrà avvenire entro la data di presentazione della relazione accompagnatoria all’istanza di regolarizzazione.
LE NOVITÀ Oltre alla presunzione legale sulla ripartizione dei redditi, contanti e valori dovranno confluire in un «rapporto vincolato» fino al termine
Gli adempimenti
Per regolarizzare queste attività, i contribuenti dovranno inoltre: 1 rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli tributari e da quelli ritenuti “connessi” previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a)e b), del decreto legge 167/1990 (si veda l’articolo in alto in questa pagina); 1 provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario di eventuali cassette di sicurezza in cui i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, in presenza di un notaio che ne verbalizzi il contenuto.
Questa procedura è prevista esclusivamente per la regolarizzazione del «contante domestico», mentre per il contante oltre frontiera continueranno ad applicarsi le regole della prima disclosure.