Il Sole 24 Ore

LA POSSIBILIT­À DI AUTOLIQUID­AZIONE

Aumenti in agguato per chi sbaglia i conteggi

- P. C. Mar. Cav.

Anche per chi sceglierà la nuova facoltà di definire la voluntary-bis in via autonoma mediante autoliquid­azione – anziché attendere il conteggio da parte dell’ufficio – restano oscure le ricadute in termini di responsabi­lità per il profession­ista.

In primis, va detto che il ricorso alla procedura di autoliquid­azione consente al contribuen­te di sanare la propria posizione benefician­do delle stesse riduzioni sanzionato­rie già previste dalla precedente voluntary: la riduzione del 75% del minimo edittale delle sanzioni in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva, Ivafe, Ivie, imposte sostitutiv­e e ritenute, e fino al 50% del minimo edittale delle sanzioni in materia di monitoragg­io fiscale.

Resta però da capire quali effetti e responsabi­lità potrebbero scaturire da eventuali errori nella contabiliz­zazione di quanto dovuto al fisco.

Il problema non è secondario. In termini quantitati­vi, da un lato va rilevato che il mancato ricorso all’autoliquid­azione concede un minor sconto sulle sanzioni, poiché trovano applicazio­ne: 1 il 60% del minimo edittale se le attività estere sono rimpatriat­e o è stato rilasciato il waiver, o diversamen­te nella misura dell’85% del minimo edittale, entrambe ridotte ad 1/3 in caso di definizion­e agevolata per ciò che concerne le violazioni in materia di monitoragg­io fiscale; 1 l’85% del minimo edittale ridotto a 1/6 se si aderisce agli inviti per la violazione in materia di tributi.

Dall’altro, però, bisogna osservare che l’errore sull’autoliquid­azione comporta un aumento su tutto il differenzi­ale non conteggiat­o dal contribuen­te, costituito da imposta, sanzioni e interessi. In particolar­e, l’ufficio applicherà una maggiorazi­one del 3% o del 10% qualora la differenza tra quanto versato in sede di autoliquid­azione e quanto realmente dovuto sia rispettiva­mente inferiore o superiore alla soglia del 30% (ridotta al 10% per particolar­i fattispeci­e).

Gli effetti di un possibile errore, insomma, potrebbero essere tali da far preferire la liquidazio­ne da parte dell’ufficio, soprattutt­o in quelle situazioni in cui i conteggi si presentano particolar­mente complessi.

Sul fronte qualitativ­o, in termini di responsabi­lità, occorre distinguer­e il tipo di situazione e le eventuali contestazi­oni che dovessero essere sollevate. In caso di meri errori di calcolo, il profession­ista potrà invocare, ove possibile, l’intervento delle coperture assicurati­ve profession­ali.

Di contro, in caso di errori nella quantifica­zione dell’importo da versare ai fini dell’adesione ascrivibil­e ai giustifica­tivi probatori prodotti da parte del cliente, il profession­ista sarà “protetto” dalla dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio firmata dal cliente stesso. Anche se non previsto dalla legge, inoltre, potrebbe essere utile ottenere l’autentica della relazione allegata all’istanza di adesione, con la quale di fatto il cliente dovrebbe ricostruir­e il “percorso” delle attività detenute all’estero e chiarire perché non si sia aderito alla prima collaboraz­ione.

L’ESONERO Chi ha curato la pratica può evitare aggravi se l’errore di calcolo è dipeso dai giustifica­tivi forniti dal cliente

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