LA POSSIBILITÀ DI AUTOLIQUIDAZIONE
Aumenti in agguato per chi sbaglia i conteggi
Anche per chi sceglierà la nuova facoltà di definire la voluntary-bis in via autonoma mediante autoliquidazione – anziché attendere il conteggio da parte dell’ufficio – restano oscure le ricadute in termini di responsabilità per il professionista.
In primis, va detto che il ricorso alla procedura di autoliquidazione consente al contribuente di sanare la propria posizione beneficiando delle stesse riduzioni sanzionatorie già previste dalla precedente voluntary: la riduzione del 75% del minimo edittale delle sanzioni in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva, Ivafe, Ivie, imposte sostitutive e ritenute, e fino al 50% del minimo edittale delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.
Resta però da capire quali effetti e responsabilità potrebbero scaturire da eventuali errori nella contabilizzazione di quanto dovuto al fisco.
Il problema non è secondario. In termini quantitativi, da un lato va rilevato che il mancato ricorso all’autoliquidazione concede un minor sconto sulle sanzioni, poiché trovano applicazione: 1 il 60% del minimo edittale se le attività estere sono rimpatriate o è stato rilasciato il waiver, o diversamente nella misura dell’85% del minimo edittale, entrambe ridotte ad 1/3 in caso di definizione agevolata per ciò che concerne le violazioni in materia di monitoraggio fiscale; 1 l’85% del minimo edittale ridotto a 1/6 se si aderisce agli inviti per la violazione in materia di tributi.
Dall’altro, però, bisogna osservare che l’errore sull’autoliquidazione comporta un aumento su tutto il differenziale non conteggiato dal contribuente, costituito da imposta, sanzioni e interessi. In particolare, l’ufficio applicherà una maggiorazione del 3% o del 10% qualora la differenza tra quanto versato in sede di autoliquidazione e quanto realmente dovuto sia rispettivamente inferiore o superiore alla soglia del 30% (ridotta al 10% per particolari fattispecie).
Gli effetti di un possibile errore, insomma, potrebbero essere tali da far preferire la liquidazione da parte dell’ufficio, soprattutto in quelle situazioni in cui i conteggi si presentano particolarmente complessi.
Sul fronte qualitativo, in termini di responsabilità, occorre distinguere il tipo di situazione e le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate. In caso di meri errori di calcolo, il professionista potrà invocare, ove possibile, l’intervento delle coperture assicurative professionali.
Di contro, in caso di errori nella quantificazione dell’importo da versare ai fini dell’adesione ascrivibile ai giustificativi probatori prodotti da parte del cliente, il professionista sarà “protetto” dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal cliente stesso. Anche se non previsto dalla legge, inoltre, potrebbe essere utile ottenere l’autentica della relazione allegata all’istanza di adesione, con la quale di fatto il cliente dovrebbe ricostruire il “percorso” delle attività detenute all’estero e chiarire perché non si sia aderito alla prima collaborazione.
L’ESONERO Chi ha curato la pratica può evitare aggravi se l’errore di calcolo è dipeso dai giustificativi forniti dal cliente