Il Sole 24 Ore

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Ravvedersi o rottamare: due strade alternativ­e

- Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli

Per le istanze relative alla prima edizione della voluntary, in alcuni casi, si potrebbe addirittur­a optare per la “rottamazio­ne”. Ciò potrebbe succedere, in particolar­e, nel caso di rifiuto all’invito a comparire e notifica degli atti da parte del fisco nei tempi necessari a inoltrare l’istanza di definizion­e agevolata.

Se questa possibilit­à pare tutto sommato remota, vanno invece approfondi­ti gli intrecci tra voluntary-bis e ravvedimen­to operoso.

Istituti «paralleli»

La voluntary-bis, prevedendo anche la possibilit­à dell’autoliquid­azione, si avvicina sempre più all’istituto del ravvedimen­to (suo concorrent­e o surrogato).

La riapertura della procedura di collaboraz­ione volontaria nella sua nuova versione, infatti, prevede che il contribuen­te possa autoliquid­are gli importi dovuti all’Erario in base al nuovo articolo 5-octies del Dl 167/1990. Ciò comporta, da un lato, sanzioni più leggere rispetto a quelle che potrebbe applicare l’Agenzia se dovesse determinar­e l’importo dovuto, dall’altro la possibilit­à di commettere degli errori che sfocerebbe­ro in una ridetermin­azione da parte dell’ufficio con l’applicazio­ne di ulteriori maggiorazi­oni, del 3% o 10% (si veda l’articolo in alto a destra).

La principale differenza tra voluntary-bis e ravvedimen­to, allora, sembrerebb­e risiedere non tanto nell’autotassaz­ione del contribuen­te – che come evidenziat­o pare ormai superata – quanto piuttosto nella possibilit­à di accedere all’istituto del ravvedimen­to operoso anche nel caso di attivazion­e da parte degli uffici di attività ispettive, notifiche di richieste o questionar­i che continuano a essere operazioni ostative all’accesso alla voluntary disclosure.

Inoltre, in caso di ravvedimen­to operoso, è riconosciu­ta al contribuen­te la possibilit­à di: 1 riportare le minusvalen­ze; 1 scomputare le euroritenu­te; 1 scomputare eventuali crediti di imposta assolti all’estero; 1 sanare solo alcune inadempien­ze attendendo l’eventuale azione dell’Agenzia nel caso ci fossero ulteriori omissioni, con le dovute sanzioni del caso.

Allo stesso tempo il ravvedimen­to, attivato presentand­o una dichiarazi­one integrativ­a, porterebbe alla riapertura dei termini di accertamen­to, a una copertura penale limitata ai soli casi di cui all’articolo 13 del Dlgs 74/2000 e all’impossibil­ità di ricorrere all’istituto del cumulo giuridico.

Al contrario, affinché la voluntary-bis possa generare tutti i benefici previsti in termini di sanzioni amministra­tive, penali e coperture accertativ­e, è necessario che faccia emergere tutte le posizioni omesse dal contribuen­te al fisco italiano nel periodo d’imposta tra il 2010 (2006 per i rapporti con Paesi Black list) e il 2015, e non si limiti a determinat­e operazioni.

L’utilizzo abbinato

Come nella prima versione, il contribuen­te anche questa volta è chiamato a valutare i pro e i contro di ogni istituto. Non va dimenticat­a, comunque, la chance di usarli simultanea­mente, predispone­ndo le eventuali integrativ­e ove possibile. Infine, va detto che – nel caso in cui le omissioni poste in essere non fossero rilevanti ai fini penali – potrebbe comunque essere più favorevole il ravvedimen­to, alla luce delle riduzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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