GLI ALTRI ISTITUTI
Ravvedersi o rottamare: due strade alternative
Per le istanze relative alla prima edizione della voluntary, in alcuni casi, si potrebbe addirittura optare per la “rottamazione”. Ciò potrebbe succedere, in particolare, nel caso di rifiuto all’invito a comparire e notifica degli atti da parte del fisco nei tempi necessari a inoltrare l’istanza di definizione agevolata.
Se questa possibilità pare tutto sommato remota, vanno invece approfonditi gli intrecci tra voluntary-bis e ravvedimento operoso.
Istituti «paralleli»
La voluntary-bis, prevedendo anche la possibilità dell’autoliquidazione, si avvicina sempre più all’istituto del ravvedimento (suo concorrente o surrogato).
La riapertura della procedura di collaborazione volontaria nella sua nuova versione, infatti, prevede che il contribuente possa autoliquidare gli importi dovuti all’Erario in base al nuovo articolo 5-octies del Dl 167/1990. Ciò comporta, da un lato, sanzioni più leggere rispetto a quelle che potrebbe applicare l’Agenzia se dovesse determinare l’importo dovuto, dall’altro la possibilità di commettere degli errori che sfocerebbero in una rideterminazione da parte dell’ufficio con l’applicazione di ulteriori maggiorazioni, del 3% o 10% (si veda l’articolo in alto a destra).
La principale differenza tra voluntary-bis e ravvedimento, allora, sembrerebbe risiedere non tanto nell’autotassazione del contribuente – che come evidenziato pare ormai superata – quanto piuttosto nella possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso anche nel caso di attivazione da parte degli uffici di attività ispettive, notifiche di richieste o questionari che continuano a essere operazioni ostative all’accesso alla voluntary disclosure.
Inoltre, in caso di ravvedimento operoso, è riconosciuta al contribuente la possibilità di: 1 riportare le minusvalenze; 1 scomputare le euroritenute; 1 scomputare eventuali crediti di imposta assolti all’estero; 1 sanare solo alcune inadempienze attendendo l’eventuale azione dell’Agenzia nel caso ci fossero ulteriori omissioni, con le dovute sanzioni del caso.
Allo stesso tempo il ravvedimento, attivato presentando una dichiarazione integrativa, porterebbe alla riapertura dei termini di accertamento, a una copertura penale limitata ai soli casi di cui all’articolo 13 del Dlgs 74/2000 e all’impossibilità di ricorrere all’istituto del cumulo giuridico.
Al contrario, affinché la voluntary-bis possa generare tutti i benefici previsti in termini di sanzioni amministrative, penali e coperture accertative, è necessario che faccia emergere tutte le posizioni omesse dal contribuente al fisco italiano nel periodo d’imposta tra il 2010 (2006 per i rapporti con Paesi Black list) e il 2015, e non si limiti a determinate operazioni.
L’utilizzo abbinato
Come nella prima versione, il contribuente anche questa volta è chiamato a valutare i pro e i contro di ogni istituto. Non va dimenticata, comunque, la chance di usarli simultaneamente, predisponendo le eventuali integrative ove possibile. Infine, va detto che – nel caso in cui le omissioni poste in essere non fossero rilevanti ai fini penali – potrebbe comunque essere più favorevole il ravvedimento, alla luce delle riduzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.