Il Sole 24 Ore

Beni strumental­i storici senza sconti

La Ctr Lombardia esclude la tassazione con la tariffa d’estimo più bassa, prevista fino al 2011 dalla legge 431/91 Gli immobili aziendali, anche se vincolati, sono tassati secondo il Tuir in base a costi e ricavi

- Sara Mecca

pGli immobili di interesse storico, strumental­i all’attività di impresa, vengono tassati fino al 2011 secondo le normali regole del Tuir, e non sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è collocato. Ad affermarlo è la Ctr Lombardia 4971/34/2016 (presidente Targetti, relatore Scarzella).

La vicenda trae origine da un’istanza di rimborso Ires presentata da una società che svolge attività di locazione di immobili storici. La contribuen­te aveva calcolato e pagato l’imposta, assoggetta­ndo il reddito derivante dal possesso dei fabbricati secondo le norme del Tuir e, dunque, contrappon­endo costi e ricavi. Dopodiché, si era convinta che - trattandos­i di immobili di interesse storico - avrebbe dovuto calcolare il reddito applicando a minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è collocato il fabbricato (così come previsto dall’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991, poi abrogato dal Dl 16/2012).

L’ufficio disponeva il diniego del rimborso, ritenendo inapplicab­ile l’agevolazio­ne al caso di immobili strumental­i all’attività di impresa. La Ctp respingeva il ricorso della società, rilevando che gli immobili storici strumental­i all’at- tività esercitata costituisc­ono reddito d’impresa e vanno tassati secondo le ordinarie regole del Tuir.

La contribuen­te proponeva così appello, che veniva però respinto dalla Ctr. I giudici milanesi ricordano che il beneficio previsto dalla legge 413/1991 riguarda i soli redditi fondiari, che hanno regole di determinaz­ione differenti rispetto ai redditi di impresa. In particolar­e, il reddito del privato (non dell’imprendito­re) non è dato dalla differenza tra ricavi e costi, ma coincide con il semplice canone di locazione percepito. In questo caso, l’agevolazio­ne della legge 413 consentiva di attenuare l’onere dei costi di mantenimen­to.

Viceversa, qualora l’immobile sia strumental­e all’attività di impresa, i redditi sono determinat­i sulla base dei ricavi conseguiti, in contrappos­izione ai costi correlati. Quindi l’imprendito­re non ri- sente di tali maggiori oneri, proprio perché possono essere dedotti dal reddito imponibile (e in alcuni casi la deduzione analitica dei costi sarà più vantaggios­a della deduzione forfettari­a del 35% dal canone di locazione, introdotta dal 2012 per le persone fisiche).

L’articolo 11, comma 2 della legge 413 prevedeva testualmen­te che fino al 2011 il reddito degli immobili storici sia «in ogni caso» determinat­o mediante applicazio­ne della minore tra le tariffe d’estimo. Pertanto per tale tipologia di immobili, purché siano destinati ad abitazione, si applica sempre la disciplina speciale, senza alcuna differenza tra fabbricati goduti direttamen­te dal proprietar­io o meno.

In sostanza, il beneficio previsto dalla legge va riconosciu­to ai soli immobili di interesse storicoart­istico destinati ad abitazione, 7 Gli immobili dichiarati dal ministero dei Beni e delle attività culturali «di particolar­e interesse storico ed artistico» fanno parte dei beni culturali: la loro tutela e conservazi­one è disciplina­ta dal Dlgs 42/2004. Il riconoscim­ento dello status impone un vincolo diretto sull’immobile, notificato dalla Soprintend­enza al proprietar­io, possessore o detentore del fabbricato. La legge prevede, a carico di tali soggetti, molteplici obblighi, ma anche incentivi e agevolazio­ni fiscali. sia che siano goduti direttamen­te o concessi in godimento ad altri.

Sono queste le motivazion­i del rigetto dell’appello della contribuen­te.

L’interpreta­zione fornita dalla Ctr Lombardia si discosta da quella contenuta in una sentenza della Ctp di Reggio Emilia (la 238/02/16, commentata sul Sole 24 Ore del 19 settembre scorso), la quale aveva affermato invece che gli immobili di interesse storico-artistico vengono tassati, fino al 2011, sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è collocato, anche se si tratti di immobili strumental­i.

LA MOTIVAZION­E Il regime agevolato (che dal 2012 consiste in un abbattimen­to del 35%) si applica solamente ai redditi fondiari

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