Beni strumentali storici senza sconti
La Ctr Lombardia esclude la tassazione con la tariffa d’estimo più bassa, prevista fino al 2011 dalla legge 431/91 Gli immobili aziendali, anche se vincolati, sono tassati secondo il Tuir in base a costi e ricavi
pGli immobili di interesse storico, strumentali all’attività di impresa, vengono tassati fino al 2011 secondo le normali regole del Tuir, e non sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è collocato. Ad affermarlo è la Ctr Lombardia 4971/34/2016 (presidente Targetti, relatore Scarzella).
La vicenda trae origine da un’istanza di rimborso Ires presentata da una società che svolge attività di locazione di immobili storici. La contribuente aveva calcolato e pagato l’imposta, assoggettando il reddito derivante dal possesso dei fabbricati secondo le norme del Tuir e, dunque, contrapponendo costi e ricavi. Dopodiché, si era convinta che - trattandosi di immobili di interesse storico - avrebbe dovuto calcolare il reddito applicando a minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è collocato il fabbricato (così come previsto dall’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991, poi abrogato dal Dl 16/2012).
L’ufficio disponeva il diniego del rimborso, ritenendo inapplicabile l’agevolazione al caso di immobili strumentali all’attività di impresa. La Ctp respingeva il ricorso della società, rilevando che gli immobili storici strumentali all’at- tività esercitata costituiscono reddito d’impresa e vanno tassati secondo le ordinarie regole del Tuir.
La contribuente proponeva così appello, che veniva però respinto dalla Ctr. I giudici milanesi ricordano che il beneficio previsto dalla legge 413/1991 riguarda i soli redditi fondiari, che hanno regole di determinazione differenti rispetto ai redditi di impresa. In particolare, il reddito del privato (non dell’imprenditore) non è dato dalla differenza tra ricavi e costi, ma coincide con il semplice canone di locazione percepito. In questo caso, l’agevolazione della legge 413 consentiva di attenuare l’onere dei costi di mantenimento.
Viceversa, qualora l’immobile sia strumentale all’attività di impresa, i redditi sono determinati sulla base dei ricavi conseguiti, in contrapposizione ai costi correlati. Quindi l’imprenditore non ri- sente di tali maggiori oneri, proprio perché possono essere dedotti dal reddito imponibile (e in alcuni casi la deduzione analitica dei costi sarà più vantaggiosa della deduzione forfettaria del 35% dal canone di locazione, introdotta dal 2012 per le persone fisiche).
L’articolo 11, comma 2 della legge 413 prevedeva testualmente che fino al 2011 il reddito degli immobili storici sia «in ogni caso» determinato mediante applicazione della minore tra le tariffe d’estimo. Pertanto per tale tipologia di immobili, purché siano destinati ad abitazione, si applica sempre la disciplina speciale, senza alcuna differenza tra fabbricati goduti direttamente dal proprietario o meno.
In sostanza, il beneficio previsto dalla legge va riconosciuto ai soli immobili di interesse storicoartistico destinati ad abitazione, 7 Gli immobili dichiarati dal ministero dei Beni e delle attività culturali «di particolare interesse storico ed artistico» fanno parte dei beni culturali: la loro tutela e conservazione è disciplinata dal Dlgs 42/2004. Il riconoscimento dello status impone un vincolo diretto sull’immobile, notificato dalla Soprintendenza al proprietario, possessore o detentore del fabbricato. La legge prevede, a carico di tali soggetti, molteplici obblighi, ma anche incentivi e agevolazioni fiscali. sia che siano goduti direttamente o concessi in godimento ad altri.
Sono queste le motivazioni del rigetto dell’appello della contribuente.
L’interpretazione fornita dalla Ctr Lombardia si discosta da quella contenuta in una sentenza della Ctp di Reggio Emilia (la 238/02/16, commentata sul Sole 24 Ore del 19 settembre scorso), la quale aveva affermato invece che gli immobili di interesse storico-artistico vengono tassati, fino al 2011, sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è collocato, anche se si tratti di immobili strumentali.
LA MOTIVAZIONE Il regime agevolato (che dal 2012 consiste in un abbattimento del 35%) si applica solamente ai redditi fondiari