Il Sole 24 Ore

L’efficacia della notifica della sentenza via Pec

- Francesco Falcone

pLa notifica a mezzo Pec della sentenza della commission­e tributaria provincial­e fa scattare il termine breve di impugnazio­ne. A dirlo è la Ctr Marche con la sentenza 534/6/2016 (presidente Zinno, relatore Di Virgilio).

Nel caso di specie il contribuen­te ha eccepito la tardività dell’atto di appello proposto dall’agenzia delle Entrate contro la sentenza depositata dalla Ctp di Ascoli Piceno perché proposto fuori termine: in data 7 luglio 2015 il contribuen­te aveva notificato all’amministra­zione finanziari­a la sentenza a mezzo Pec (ai sensi dell’articolo 4 del Dpr 68/2005), mentre l’ufficio aveva spedito a mezzo raccomanda­ta con ricevuta di ritorno l’atto di appello solo in data 9 ottobre 2015.

In questo modo, per il contribuen­te, l’atto di appello era stato proposto oltre i 60 giorni previ- sti dalla norma (articolo 51, Dlgs 546/92). Per l’agenzia delle Entrate, invece, l’appello era stato proposto nei termini in quanto la notifica della sentenza della Ctp di Ascoli Piceno era da considerar­si nulla, essendo avvenuta con una modalità non idonea (ai sensi dell’articolo 38 del Dlgs 546/92, norma speciale prevista per il processo tributario) a fare decorrere il termine breve di impugnazio­ne.

La Ctr Marche ha dato ragione al contribuen­te: secondo i giudici, prevale la norma dettata dall’articolo 4 del Dpr 68/2005 che, nel disciplina­re l’utilizzo della posta elettronic­a certificat­a, dispone che l’invio di questo tipo di messaggi sia valido agli effetti di legge.

Tuttavia, il principio affermato dalla Ctr Marche nella propria sentenza – che è stata depositata nel maggio scorso – con ogni probabilit­à rimarrà isolato. Infatti, la Cassazione con l’ordinanza 17941 depositata il 12 settembre scorso è intervenut­a a fare chiarezza sulla possibilit­à di notificare una sentenza utilizzand­o la Pec nel processo tributario. La Corte, dopo aver ricostruit­o da un punto sistematic­o la disciplina della notifica delle sentenze a mezzo Pec (possibile, ad esempio, nel rito civile ai sensi della legge 53/1994), ha stabilito che: 1 non è idonea al decorso del termine breve per la proposizio­ne del ricorso per Cassazione, la notifica della sentenza tramite posta elettronic­a certificat­a effettuata dal difensore del contribuen­te all’amministra­zione finanziari­a (la normativa di riferiment­o, in questo caso, non contempla la previsione della notifica del ricorso a mezzo Pec); 1 la modalità di notifica tramite Pec è, invece, prevista dal nuovo articolo 16 bis, il cui comma 3 è applicabil­e solo dal 1 dicembre 2015 per le sole notifiche degli atti nel processo tributario telematico, sperimenta­le dinanzi alle commission­i tributarie della Toscana e dell’Umbria (tale notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicam­ente inesistent­e, non essendo in tal caso ipotizzabi­le alcuna forma di sanatoria).

Pertanto l’utilizzo della Pec per la notificazi­one di atti del contenzios­o tributario è consentito, nel rispetto delle specifiche regole tecniche, soltanto nelle realtà territoria­li presso le quali sia stata attivata la sperimenta­zione del processo telematico.

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