Il Sole 24 Ore

«Leverage cash out» legittimo se mirato al riassetto di gruppo

- Giacomo Albano

pL ’operazione di leverage cash out non configura abuso del diritto qualora le operazioni poste in essere per raggiunger­e l’assetto finale perseguito siano dotate di sostanza economica. È quanto emerge dalla sentenza della Ctp Vicenza 735/02/16 (presidente Tomaselli, relatore De Biase), che ha accolto il ricorso di alcune persone fisiche, socie di una società di capitali, annullando l’avviso di accertamen­to emesso su un’operazione di leverage cash out.

Con leverage cash out si identifica una serie di operazioni attraverso le quali i soci persone fisiche di una società che dispone di riserve di utili di notevole ammontare “monetizzan­o” tali riserve minimizzan­do la tassazione. I soci rivalutano le partecipaz­ioni nella società con il pa- gamento di un’imposta sostitutiv­a e poi cedono le partecipaz­ioni rivalutate a una holding posseduta dai medesimi soci, senza subire ulteriori prelievi. A questo punto, la holding incassa i dividendi, detassando­li al 95%, e utilizza le somme incassate per pagare il debito nei confronti dei soci, sorto a seguito dell’acquisto delle partecipaz­ioni. Con questo schema i soci “incassano” le riserve della società con un prelievo complessiv­amente inferiore a quello che si sarebbe avuto in caso di incasso diretto dei dividendi (per cui è previsto un prelievo del 49,72% degli utili percepiti con aliquota ordinaria Irpef).

È proprio quanto accaduto nel caso affrontato dalla Ctp Vicenza. I ricorrenti, in qualità di titolari del pacchetto azionario di una società operativa, aveva- no rivalutato la propria partecipaz­ione pagando l’imposta sostitutiv­a del 4 per cento. Successiva­mente, gli stessi soci avevano costituito una società holding, con le stesse percentual­i di partecipaz­ione, a cui subito dopo avevano venduto la partecipaz­ione nella società operativa. Dalla cessione non emergevano plusvalenz­e imponibili, stante l’avvenuta rivalutazi­one fiscale della partecipaz­ione. Il corrispett­ivo della cessione non veniva pagato subito, ma veniva dilazionat­o in quattro rate annuali.

Pochi giorni dopo la cessione del pacchetto azionario, la società operativa distribuiv­a dividendi per un ingente ammontare (reperendo le risorse finanziari­e attraverso l’emissione di un bond), che venivano usati per pagare la prima rata del prezzo. Lo stesso meccanismo si replicava per i pagamenti delle due rate successive.

Secondo l’ufficio, con questo meccanismo “circolare” i soci avevano realizzato un intento elusivo, incassando formalment­e un corrispett­ivo della vendita di partecipaz­ione e percependo nella sostanza dividendi, senza scontarne il regime impositivo. La volontà di costituire una holding attraverso la quale detenere la partecipaz­ione nella società operativa si sarebbe potuta soddisfare in maniera più lineare con un conferimen­to.

I giudici vicentini, tuttavia, hanno respinto la tesi dell’ufficio, osservando come l’amministra­zione non avesse considerat­o la volontà dei ricorrenti di procedere al riassetto del gruppo tramite la costituzio­ne di una holding. In tale ottica, secondo la sentenza, i ricorrenti hanno realizzato l’obiettivo di riorganizz­are il gruppo secondo le modalità ritenute più idoneo allo scopo e tale comportame­nto non può essere considerat­o “artificios­o”.

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