Il Sole 24 Ore

Sanzioni piene a chi accetta assegni «in bianco»

- Luca Benigni Ferruccio Bogetti

pIl costruttor­e che accetta come pagamento dai propri clienti assegni bancari “in bianco” è solidament­e responsabi­le con l’acquirente sia per l’imposta di bollo che per le sanzioni, sulla cui irrogazion­e si applica il principio della continuazi­one. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 4644/24/2016 (presidente Ceccherini, relatore Sacchi).

La vicenda

Una società di costruzion­i stipula nel 2008 ben 12 contratti di compravend­ita immobiliar­e e riceve in pagamento dai compratori assegni bancari non conformi alle disposizio­ni vigenti, cioè con la sola firma dell’emittente ma privi di: 1 data di emissione; 1 e/o di luogo di emissione; 1 e/o di indicazion­e del beneficiar­io.

Nel 2011 il fisco accerta l’omesso versamento dell’imposta di bollo in 12 differenti occasioni, in quanto - in base alla normativa sull’imposta di bollo - gli assegni rilasciati senza la completa compilazio­ne di tutti gli elementi sono equiparati alle cambiali e devono essere assoggetta­ti in misura pari al 12 per mille dell’importo cartolare. La società, inoltre, secondo l’ufficio è solidalmen­te obbligata i nsieme ai soggetti emittenti per imposta e sanzioni.

La società ricorre con le seguenti argomentaz­ioni: 1 in via principale, l’imposta di bollo e le relative sanzioni non sarebbero dovute perché gli assegni bancari ricevuti in pagamento, a differenza degli assegni postdatati, risultano privi di data e dunque non sono equiparabi­li alle cambiali in quanto nulli come titoli di credito; 1 in via subordinat­a, ancorché possa ritenersi sussistent­e la responsabi­lità solidale per imposta e sanzioni, il carico sanzionato­rio dovrebbero essere ridetermin­ato al ribasso in base al principio della continuazi­one.

L’amministra­zione ribadisce la legittimit­à della pretesa.

Le decisioni in Ctp e Ctr

La Ctp respinge la tesi principale, confermand­o l’obbligo al pagamento in solido della contribuen­te, ma accoglie il rilievo subordinat­o riducendo le sanzioni grazie al principio della continuazi­one.

L’ufficio parzialmen­te soccombent­e si rivolge alla Ctr e chiede – ed ottiene – la riforma della sentenza impugnata, con l’irrogazion­e delle sanzioni per i 12 assegni senza riduzione per la continuazi­one. Le motivazion­i dei giudici sono le seguenti: e dal punto di vista soggettivo, anche in presenza di plurimi atti di compravend­ita, in cui il cedente risulta sempre lo stesso contribuen­te, le violazioni commesse sono comunque riconducib­ili per ciascun atto a differenti soggetti compratori; r dal punto di vista oggettivo, anche in presenza di molteplici assegni, tutti ugualmente ”in bianco”, le sanzioni previste per assegni e cambiali sono sempre dovute, per ciascuno, dal 100 al 500% dell’imposta non corrispost­a, sin dall’origine, in tutto o in parte.

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