Investimenti agevolati al bivio del 31 dicembre
I riflessi delle norme in arrivo su maxi e iperammortamenti
Il Ddl di bilancio impone di valutare se anticipare o rinviare la spesa
pMaxiammortamento 2016 al capolinea per imprese e professionisti, che però possono iniziare a misurare la convenienza della nuova nuova agevolazione per gli investimenti per il prossimo anno contenuta nel Ddl di bilancio 2017 ora atteso all’ok del Senato, già battezzata iperammortamento. Una misura che, tra l’altro, si applicherà agli agli investimenti eseguiti tramite leasing, purché non operativo.
In queste ultime settimane del 2016 le scelte di investimento sono decisamente influenzate anche dagli effetti fiscali, e la staffetta tra regole vecchie e norme in corso di approvazione gioca un ruolo non secondario.
A seconda della tipologia di investimento, infatti, e del momento in cui esso si considera effettuato, muta il risparmio d'imposta. Inoltre, l’agevolazione sugli investimenti si intreccia per i soggetti Ires con la riduzione dell'aliquota dal 27,5% al 24% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 61, legge 208/2015).
Investimenti agevolati 2016
Le attuali regole, previste dall'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge di Stabilità 2016, valgono per chi intende iniziare a fruire della maggiorazione del costo del 40% (ai soli fini dell'ammortamento) già in Unico 2017. Ricordiamo che, secondo tali regole, non sono agevolabili: 1 i beni immateriali; 1 quelli materiali con coefficienti di ammortamento tabellari inferiori al 6,5% (regola che si applica anche per i beni gratuitamente devolvibili disciplinati dall'articolo 104 Tuir e per quelli specifici delle attività regolate indicate all'articolo 102bis: risoluzione 74/E/2016); 1 i fabbricati e le costruzioni; 1 alcune particolari categorie di cespiti previsti dall'allegato 3 della legge 208/2015; 1 i beni non strumentali all'attività d'impresa o professionale; 1 i beni usati.
Investimenti agevolati 2017
Le regole appena descritte restano ferme anche per il 2017, ma con una importante deroga riguardante i beni immateriali. Secondo le previsioni del Ddl di bilancio 2017, infatti, le regole applicate nel 2016 si estendono al periodo d'imposta successivo con queste modifiche: 1 sono agevolati i costi sostenuti sino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 sia presente un ordine accettato dal venditore e siano pagati acconti per almeno il 20% del costo complessivo; 1 non sono più ammessi al beneficio i veicoli non strettamente strumentali all’attività d’impresa (restano, in sostanza, solo quelli indicati all’articolo 164, comma 1), lettera a), del Tuir e quelli non disciplinati da tale articolo); 1 per determinati investimenti appartenenti alle categorie indi- cate dal Ddl di bilancio (nell'ambito del modello «Industria 4.0») la maggiorazione del costo passa dal 40% al 150%, con alcuni adempimenti documentali da rispettare; 1 per chi fruisce di tale “iperammortamento” risultano agevolabili, con la maggiorazione ordinaria del 40%, anche gli investimenti in beni immateriali strumentali descritti in altro allegato del Ddl di bilacnio (connessione oggettiva e soggettiva).
Valutazioni di convenienza
In attesa che Palazzo Madama si esprima sul Ddl già varato dalla Camera, i professionisti possono già svolgere alcune 7 La maggiorazione del costo di acquisizione pari al 150% della spesa sostenuta nel periodo agevolato, al fine del calcolo dell'ammortamento, è riconosciuta a specifiche categorie di beni, considerati funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese. Si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite sensori, di sistemi che assicurano la qualità o sostenibilità dei prodotti e processi, di dispositivi per l'interazione uomo-macchina e così via. valutazioni preliminari di convenienza.
A parità di condizioni, l'investimento effettuato nel 2016, piuttosto che nel 2017 può essere sfruttato un anno prima e, in ambito Ires, consente un risparmio maggiorato per effetto della maggiore aliquota.
Per i veicoli non strettamente strumentali il rinvio al 2017 impedisce l'ottenimento del beneficio. E questo sia per i veicoli ad uso “aziendale” sia per quelli a uso “professionale”, anche se dati in uso promiscuo (si veda Il Sole 24 Ore del 28 novembre).
Per i beni che possono rientrare nell’iperammortamento, anticipare l’effettuazione dell’investimento al 2016 significa ridurre il risparmio fiscale, anche per i soggetti Ires, dato che la deduzione del 250% del costo, seppur al 24% di aliquota, determina un tax saving globale del 60% del costo, molto più redditizio di quello al 140% col primo anno fruito (su un importo peraltro dimezzato) al 27,5% (con un tax saving complessivo inferiore al 35%), sempre rammentando che la maggiorazione del costo del 40% o del 150% non ha effetto ai fini Irap.
Per i beni immateriali (in particolare software) agevolabili nel 2017 in quanto connessi a cespiti iperammortizzabili, l’investimento terminato nel 2016 non reca alcun beneficio aggiuntivo, laddove quello “maturato” nel 2017 si potrà “spesare” (al 140%) in due soli periodi d’imposta (articolo 103, comma 1, del Tuir).