Il Sole 24 Ore

Investimen­ti agevolati al bivio del 31 dicembre

I riflessi delle norme in arrivo su maxi e iperammort­amenti

- Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

Il Ddl di bilancio impone di valutare se anticipare o rinviare la spesa

pMaxiammor­tamento 2016 al capolinea per imprese e profession­isti, che però possono iniziare a misurare la convenienz­a della nuova nuova agevolazio­ne per gli investimen­ti per il prossimo anno contenuta nel Ddl di bilancio 2017 ora atteso all’ok del Senato, già battezzata iperammort­amento. Una misura che, tra l’altro, si applicherà agli agli investimen­ti eseguiti tramite leasing, purché non operativo.

In queste ultime settimane del 2016 le scelte di investimen­to sono decisament­e influenzat­e anche dagli effetti fiscali, e la staffetta tra regole vecchie e norme in corso di approvazio­ne gioca un ruolo non secondario.

A seconda della tipologia di investimen­to, infatti, e del momento in cui esso si considera effettuato, muta il risparmio d'imposta. Inoltre, l’agevolazio­ne sugli investimen­ti si intreccia per i soggetti Ires con la riduzione dell'aliquota dal 27,5% al 24% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 61, legge 208/2015).

Investimen­ti agevolati 2016

Le attuali regole, previste dall'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge di Stabilità 2016, valgono per chi intende iniziare a fruire della maggiorazi­one del costo del 40% (ai soli fini dell'ammortamen­to) già in Unico 2017. Ricordiamo che, secondo tali regole, non sono agevolabil­i: 1 i beni immaterial­i; 1 quelli materiali con coefficien­ti di ammortamen­to tabellari inferiori al 6,5% (regola che si applica anche per i beni gratuitame­nte devolvibil­i disciplina­ti dall'articolo 104 Tuir e per quelli specifici delle attività regolate indicate all'articolo 102bis: risoluzion­e 74/E/2016); 1 i fabbricati e le costruzion­i; 1 alcune particolar­i categorie di cespiti previsti dall'allegato 3 della legge 208/2015; 1 i beni non strumental­i all'attività d'impresa o profession­ale; 1 i beni usati.

Investimen­ti agevolati 2017

Le regole appena descritte restano ferme anche per il 2017, ma con una importante deroga riguardant­e i beni immaterial­i. Secondo le previsioni del Ddl di bilancio 2017, infatti, le regole applicate nel 2016 si estendono al periodo d'imposta successivo con queste modifiche: 1 sono agevolati i costi sostenuti sino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 sia presente un ordine accettato dal venditore e siano pagati acconti per almeno il 20% del costo complessiv­o; 1 non sono più ammessi al beneficio i veicoli non strettamen­te strumental­i all’attività d’impresa (restano, in sostanza, solo quelli indicati all’articolo 164, comma 1), lettera a), del Tuir e quelli non disciplina­ti da tale articolo); 1 per determinat­i investimen­ti appartenen­ti alle categorie indi- cate dal Ddl di bilancio (nell'ambito del modello «Industria 4.0») la maggiorazi­one del costo passa dal 40% al 150%, con alcuni adempiment­i documental­i da rispettare; 1 per chi fruisce di tale “iperammort­amento” risultano agevolabil­i, con la maggiorazi­one ordinaria del 40%, anche gli investimen­ti in beni immaterial­i strumental­i descritti in altro allegato del Ddl di bilacnio (connession­e oggettiva e soggettiva).

Valutazion­i di convenienz­a

In attesa che Palazzo Madama si esprima sul Ddl già varato dalla Camera, i profession­isti possono già svolgere alcune 7 La maggiorazi­one del costo di acquisizio­ne pari al 150% della spesa sostenuta nel periodo agevolato, al fine del calcolo dell'ammortamen­to, è riconosciu­ta a specifiche categorie di beni, considerat­i funzionali alla trasformaz­ione tecnologic­a e/o digitale delle imprese. Si tratta di beni il cui funzioname­nto è controllat­o da sistemi computeriz­zati e/o gestito tramite sensori, di sistemi che assicurano la qualità o sostenibil­ità dei prodotti e processi, di dispositiv­i per l'interazion­e uomo-macchina e così via. valutazion­i preliminar­i di convenienz­a.

A parità di condizioni, l'investimen­to effettuato nel 2016, piuttosto che nel 2017 può essere sfruttato un anno prima e, in ambito Ires, consente un risparmio maggiorato per effetto della maggiore aliquota.

Per i veicoli non strettamen­te strumental­i il rinvio al 2017 impedisce l'otteniment­o del beneficio. E questo sia per i veicoli ad uso “aziendale” sia per quelli a uso “profession­ale”, anche se dati in uso promiscuo (si veda Il Sole 24 Ore del 28 novembre).

Per i beni che possono rientrare nell’iperammort­amento, anticipare l’effettuazi­one dell’investimen­to al 2016 significa ridurre il risparmio fiscale, anche per i soggetti Ires, dato che la deduzione del 250% del costo, seppur al 24% di aliquota, determina un tax saving globale del 60% del costo, molto più redditizio di quello al 140% col primo anno fruito (su un importo peraltro dimezzato) al 27,5% (con un tax saving complessiv­o inferiore al 35%), sempre rammentand­o che la maggiorazi­one del costo del 40% o del 150% non ha effetto ai fini Irap.

Per i beni immaterial­i (in particolar­e software) agevolabil­i nel 2017 in quanto connessi a cespiti iperammort­izzabili, l’investimen­to terminato nel 2016 non reca alcun beneficio aggiuntivo, laddove quello “maturato” nel 2017 si potrà “spesare” (al 140%) in due soli periodi d’imposta (articolo 103, comma 1, del Tuir).

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