Il Sole 24 Ore

Bonus in più fasi con gli appalti a Sal

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pP er non sbagliare ad applicare l’agevolazio­ne sugli investimen­ti, occorre distinguer­e tra: 1 il momento rilevante ai fini della effettuazi­one dell'investimen­to (che determina la fruibilità o meno dell'agevolazio­ne); 1 e quello di entrata in funzione dello stesso (che indica il periodo d'imposta dal quale il bonus risulta utilizzabi­le).

L'imputazion­e dell'investimen­to dal punto di vista fiscale segue le regole di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Per cui le spese di acquisizio­ne dei beni si consideran­o sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutiv­o della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Secondo la circolare 23/ E/2016, tali regole sono applicabil­i anche ai soggetti esercenti arti e profession­i e ai soggetti Ias, in deroga a quanto previsto dai relativi principi contabili.

In caso di acquisizio­ne tramite leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibil­ità del locatario, a meno che non sia prevista la “clausola di prova”, nel qual caso diviene rilevante la dichiarazi­one di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario (mentre il riscatto non ha alcun effetto). Resta fermo che, essendo possibile, tramite contratto di leasing, dedurre il costo dell'investimen­to in metà tempo rispetto all'ammortamen­to fiscale, anche l'agevolazio­ne viene fruita in metà tempo.

Nell'ipotesi in cui l'investimen­to sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, i costi si consideran­o sostenuti dal committent­e: 1 alla data di ultimazion­e della prestazion­e (o dell'esito positivo del collaudo ove previsto); 1 in caso di stati di avanzament­o lavori (Sal), alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committent­e.

Di conseguenz­a, in presenza di Sal – liquidato in via definitiva ex articolo 1666 del Codice civile entro la scadenza temporale del beneficio – sono agevolabil­i i corrispett­ivi liquidati nel periodo agevolato, indipenden­temente dalla durata infrannual­e o ultrannual­e del contratto.

Per i beni realizzati in economia, assumono rilevanza i costi i mputabili all'investimen­to sostenuti nel periodo agevolato, determinat­i secondo le regole generali di competenza: per cui, in questa ipotesi, sono ammessi al bonus anche costi che rispettano i termini temporali previsti dal legislator­e sostenuti su investimen­ti iniziati in esercizi precedenti al periodo agevolato e/o ultimati in data successiva.

Se, applicando queste regole, l'investimen­to risulta meritevole della maggiorazi­one riconosciu­ta ai fini dell'ammortamen­to, occorre determinar­e il periodo d'imposta a partire dal quale tale beneficio è fruibile. A questo scopo va fatto riferiment­o alle regole generali sull'ammortamen­to, le quali prevedono che esso possa essere dedotto solo «a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene» (articolo 102, comma 1, del Tuir).

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