Bonus in più fasi con gli appalti a Sal
pP er non sbagliare ad applicare l’agevolazione sugli investimenti, occorre distinguere tra: 1 il momento rilevante ai fini della effettuazione dell'investimento (che determina la fruibilità o meno dell'agevolazione); 1 e quello di entrata in funzione dello stesso (che indica il periodo d'imposta dal quale il bonus risulta utilizzabile).
L'imputazione dell'investimento dal punto di vista fiscale segue le regole di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Per cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Secondo la circolare 23/ E/2016, tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni e ai soggetti Ias, in deroga a quanto previsto dai relativi principi contabili.
In caso di acquisizione tramite leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario, a meno che non sia prevista la “clausola di prova”, nel qual caso diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario (mentre il riscatto non ha alcun effetto). Resta fermo che, essendo possibile, tramite contratto di leasing, dedurre il costo dell'investimento in metà tempo rispetto all'ammortamento fiscale, anche l'agevolazione viene fruita in metà tempo.
Nell'ipotesi in cui l'investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti dal committente: 1 alla data di ultimazione della prestazione (o dell'esito positivo del collaudo ove previsto); 1 in caso di stati di avanzamento lavori (Sal), alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente.
Di conseguenza, in presenza di Sal – liquidato in via definitiva ex articolo 1666 del Codice civile entro la scadenza temporale del beneficio – sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
Per i beni realizzati in economia, assumono rilevanza i costi i mputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, determinati secondo le regole generali di competenza: per cui, in questa ipotesi, sono ammessi al bonus anche costi che rispettano i termini temporali previsti dal legislatore sostenuti su investimenti iniziati in esercizi precedenti al periodo agevolato e/o ultimati in data successiva.
Se, applicando queste regole, l'investimento risulta meritevole della maggiorazione riconosciuta ai fini dell'ammortamento, occorre determinare il periodo d'imposta a partire dal quale tale beneficio è fruibile. A questo scopo va fatto riferimento alle regole generali sull'ammortamento, le quali prevedono che esso possa essere dedotto solo «a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene» (articolo 102, comma 1, del Tuir).