Il Sole 24 Ore

Sanzioni pecuniarie fino a 6mila euro agli inadempien­ti

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pI nuovi adempiment­i per il distacco infraUe sono accompagna­ti da un regime sanzionaro­rio, previsto sempre dal Dlgs 136/2016.

Innanzitut­to sono puniti i finti distacchi, ribadendo un concetto già noto nel nostro ordinament­o: se viene attuato un “prestito” fittizio di personale - allo scopo di far risultare come datore di lavoro un soggetto diverso da quello effettivo - il rapporto di lavoro si intende costituito con chi beneficia effettivam­ente delle prestazion­i del dipendente.

Pertanto, nel caso in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerat­o a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazion­e: il distaccant­e e il soggetto che ha utilizzato i lavoratori distaccati sono così puniti con la sanzione amministra­tiva pecuniaria di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazion­e. L’ammontare della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5milaeuro e non può, al contrario, superare i 50mila euro.

Se il distacco non autentico riguarda minori, il distaccant­e e il soggetto che ha utilizzato la prestazion­e sono puniti con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e con un ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazion­e aumentata fino al sestuplo.

L’articolo 5 del decreto 136 precisa che l’illegittim­ità del distacco può essere fatta valere innanzitut­to dal lavoratore: la norma, infatti, stabilisce che tutti i distaccati che prestano o hanno prestato attività in Italia possono esercitare i diritti con- nessi al rapporto in sede amministra­tiva e in sede giudiziale.

Per la violazione degli obblighi di comunicazi­one del distacco entro la mezzanotte del giorno prima e delle successive eventuali variazioni (entro cinque giorni) all’impresa si applica una sanzione amministra­tiva pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessat­o.

Se la violazione riguarda, invece, gli obblighi di conservazi­one della documentaz­ione relativa al distacco scatta la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 500 a 3mila euro per ogni lavoratore interessat­o. Infine, in caso di mancata nomina del referente incaricato, è prevista una sanzione amministra­tiva pecuniaria da 2mila a 6mila euro.

In ogni caso, queste sanzioni, indicate dall’articolo 10 del Dlgs 136, non possono superare i 150mila euro.

I dipendenti distaccati hanno diritto a vedersi applicate le medesime condizioni di lavoro e di occupazion­e previste per i lavoratori che eseguono prestazion­i subordinat­e analoghe in Italia.

Infine, anche nel distacco transnazio­nale nell’Unione, trova applicazio­ne il regime di responsabi­lità solidale disciplina­to dall’articolo 1676 del Codice civile e dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativ­o 276/2003. In caso di somministr­azione interviene – per i medesimi profili – l’articolo 35, comma 2, del Dlgs 81/2015.

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