Sanzioni pecuniarie fino a 6mila euro agli inadempienti
pI nuovi adempimenti per il distacco infraUe sono accompagnati da un regime sanzionarorio, previsto sempre dal Dlgs 136/2016.
Innanzitutto sono puniti i finti distacchi, ribadendo un concetto già noto nel nostro ordinamento: se viene attuato un “prestito” fittizio di personale - allo scopo di far risultare come datore di lavoro un soggetto diverso da quello effettivo - il rapporto di lavoro si intende costituito con chi beneficia effettivamente delle prestazioni del dipendente.
Pertanto, nel caso in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione: il distaccante e il soggetto che ha utilizzato i lavoratori distaccati sono così puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazione. L’ammontare della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5milaeuro e non può, al contrario, superare i 50mila euro.
Se il distacco non autentico riguarda minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione sono puniti con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e con un ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.
L’articolo 5 del decreto 136 precisa che l’illegittimità del distacco può essere fatta valere innanzitutto dal lavoratore: la norma, infatti, stabilisce che tutti i distaccati che prestano o hanno prestato attività in Italia possono esercitare i diritti con- nessi al rapporto in sede amministrativa e in sede giudiziale.
Per la violazione degli obblighi di comunicazione del distacco entro la mezzanotte del giorno prima e delle successive eventuali variazioni (entro cinque giorni) all’impresa si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Se la violazione riguarda, invece, gli obblighi di conservazione della documentazione relativa al distacco scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3mila euro per ogni lavoratore interessato. Infine, in caso di mancata nomina del referente incaricato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 6mila euro.
In ogni caso, queste sanzioni, indicate dall’articolo 10 del Dlgs 136, non possono superare i 150mila euro.
I dipendenti distaccati hanno diritto a vedersi applicate le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che eseguono prestazioni subordinate analoghe in Italia.
Infine, anche nel distacco transnazionale nell’Unione, trova applicazione il regime di responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 1676 del Codice civile e dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003. In caso di somministrazione interviene – per i medesimi profili – l’articolo 35, comma 2, del Dlgs 81/2015.