Il Sole 24 Ore

Scuole a prova di fuoco entro il 2016

Esentati dall’obbligo gli edifici con certificat­o di prevenzion­e in corso di validità o con Scia antincendi­o già presentata Il termine per l’adeguament­o al Dm del 1992 scade il 31 dicembre dopo 19 anni di proroghe

- Dario Aquaro

pEntro il prossimo 31 dicembre gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 26 maggio 2016, dovranno adeguarsi a una serie di requisiti di sicurezza antincendi­o, già previsti dal Dm 26 agosto 1992. Si tratta di requisiti che avrebbero dovuto in origine essere osservati entro il 1997, ma che – di proroga in proroga (per 19 anni) – sono stati differiti nel tempo.

L’Anci ha evidenziat­o che, in base ai più recenti dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (dell’agosto 2015), oltre la metà degli edifici non è adeguata ai requisiti e di conseguenz­a è probabile che molti non potranno essere a norma neanche al termine di quest’anno.

Le regole

La scadenza del 31 dicembre 2016 è stata fissata dal Dm 12 maggio 2016: decreto che è entrato in vigore il 26 maggio (giorno successivo alla sua pubblicazi­one in Gazzetta) e che contiene le prescrizio­ni «per l’attuazione, con scadenze differenzi­ate, delle vigenti normative in materia di prevenzion­e degli incendi per l’edilizia scolastica».

Sono esentati dall’obbligo gli edifici già in possesso del certificat­o di prevenzion­e incendi (in corso di validità) o dove sia stata presentata la Scia per l’adeguament­o (ex Dpr 151/2011). Mentre devono presentare la segnalazio­ne certificat­a entro il 31 dicembre gli edifici per cui siano in corso lavori di adeguament­o al Dm del 1992, con progetto approvato dai vigili del fuoco. Dal gennaio 2017 vi potranno essere sopralluog­hi ispettivi.

Il percorso di attuazione per gli edifici che non sono in regola sul fronte antincendi­o è articolato in step, con misure da raggiunger­e entro tre e sei mesi a partire dal 26 maggio scorso (quindi con due scadenze: 26 agosto e 26 novembre). Ma che – precisa il decreto – «devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016».

Le fasi

Il primo step riguarda: 1 gli impianti elettrici, da rendere conformi ai criteri della legge 186/68, e dotare di interrutto­re generale con comando di sgancio a distanza; 1 i sistemi di allarme, in grado di avvertire in caso di pericolo; 1 gli estintori portatili, disposti in modo da averne almeno uno per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due per piano; 1 la segnaletic­a di sicurezza (norme del Dpr 524/82); 1 le norme di esercizio, relative alla predisposi­zione del registro controlli periodici e del piano di emergenza.

Sugli altri adeguament­i da effettuare, si fanno alcune distinzion­i. Sono infatti riportate misure comuni a tutte le scuole oggetto del decreto, e altre dalle quali sono invece esclusi gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del Dm 18 dicembre 1975 («Norme tecniche relative all’edilizia scolastica»). Tra le prime rientrano: 1 la separazion­e dei locali per attività scolastich­e (tramite strutture con determinat­e caratteris­tiche) da quelli adiacenti ma di uso diverso; 1 l’utilizzo, nei diversi ambienti, di materiali conformi alle classifica­zioni di reazione al fuoco previste dal Dm 26 giugno 1984; 1 le misure per l’evacuazion­e in caso di emergenza (affollamen­to, deflusso, vie di uscita); 1 il rispetto delle norme per gli impianti di produzione del calore e delle norme specifiche per spazi di esercitazi­one, di deposito, per l’informazio­ne e le attività parascolas­tiche (come l’auditorium), per servizi logistici (mense, dormitori); 1 la dotazione di reti di idranti, di un impianto elettrico di sicurezza alimentato da una fonte distinta, e di impianti fissi di rilevazion­e e/o estinzione incendi.

Gli esoneri

Gli edifici costruiti prima dell’arrivo del Dm del 1975 non sono invece soggetti ad altri requisiti, previsti per le restanti strutture. Vale a dire l’osservanza di tutte le norme di comportame­nto al fuoco, la suddivisio­ne in compartime­nti e le prescrizio­ni per scale, ascensori e montacaric­hi, e il rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologic­i presenti nell’edificio.

Le regole a cui si intende finalmente dar seguito sono – a parere degli stessi operatori – indubbiame­nte “datate”. E l’elenco delle misure richiamate dal Dm 12 maggio 2016 non esaurisce comunque per intero le disposizio­ni antincendi­o contenute nel Dm 1992, visto che questo decreto tocca anche altri aspetti (ad esempio, le caratteris­tiche costruttiv­e). Viene quindi precisato che solo le scuole realizzate «successiva­mente alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste».

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