Scuole a prova di fuoco entro il 2016
Esentati dall’obbligo gli edifici con certificato di prevenzione in corso di validità o con Scia antincendio già presentata Il termine per l’adeguamento al Dm del 1992 scade il 31 dicembre dopo 19 anni di proroghe
pEntro il prossimo 31 dicembre gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 26 maggio 2016, dovranno adeguarsi a una serie di requisiti di sicurezza antincendio, già previsti dal Dm 26 agosto 1992. Si tratta di requisiti che avrebbero dovuto in origine essere osservati entro il 1997, ma che – di proroga in proroga (per 19 anni) – sono stati differiti nel tempo.
L’Anci ha evidenziato che, in base ai più recenti dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (dell’agosto 2015), oltre la metà degli edifici non è adeguata ai requisiti e di conseguenza è probabile che molti non potranno essere a norma neanche al termine di quest’anno.
Le regole
La scadenza del 31 dicembre 2016 è stata fissata dal Dm 12 maggio 2016: decreto che è entrato in vigore il 26 maggio (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta) e che contiene le prescrizioni «per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica».
Sono esentati dall’obbligo gli edifici già in possesso del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) o dove sia stata presentata la Scia per l’adeguamento (ex Dpr 151/2011). Mentre devono presentare la segnalazione certificata entro il 31 dicembre gli edifici per cui siano in corso lavori di adeguamento al Dm del 1992, con progetto approvato dai vigili del fuoco. Dal gennaio 2017 vi potranno essere sopralluoghi ispettivi.
Il percorso di attuazione per gli edifici che non sono in regola sul fronte antincendio è articolato in step, con misure da raggiungere entro tre e sei mesi a partire dal 26 maggio scorso (quindi con due scadenze: 26 agosto e 26 novembre). Ma che – precisa il decreto – «devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016».
Le fasi
Il primo step riguarda: 1 gli impianti elettrici, da rendere conformi ai criteri della legge 186/68, e dotare di interruttore generale con comando di sgancio a distanza; 1 i sistemi di allarme, in grado di avvertire in caso di pericolo; 1 gli estintori portatili, disposti in modo da averne almeno uno per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due per piano; 1 la segnaletica di sicurezza (norme del Dpr 524/82); 1 le norme di esercizio, relative alla predisposizione del registro controlli periodici e del piano di emergenza.
Sugli altri adeguamenti da effettuare, si fanno alcune distinzioni. Sono infatti riportate misure comuni a tutte le scuole oggetto del decreto, e altre dalle quali sono invece esclusi gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del Dm 18 dicembre 1975 («Norme tecniche relative all’edilizia scolastica»). Tra le prime rientrano: 1 la separazione dei locali per attività scolastiche (tramite strutture con determinate caratteristiche) da quelli adiacenti ma di uso diverso; 1 l’utilizzo, nei diversi ambienti, di materiali conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dal Dm 26 giugno 1984; 1 le misure per l’evacuazione in caso di emergenza (affollamento, deflusso, vie di uscita); 1 il rispetto delle norme per gli impianti di produzione del calore e delle norme specifiche per spazi di esercitazione, di deposito, per l’informazione e le attività parascolastiche (come l’auditorium), per servizi logistici (mense, dormitori); 1 la dotazione di reti di idranti, di un impianto elettrico di sicurezza alimentato da una fonte distinta, e di impianti fissi di rilevazione e/o estinzione incendi.
Gli esoneri
Gli edifici costruiti prima dell’arrivo del Dm del 1975 non sono invece soggetti ad altri requisiti, previsti per le restanti strutture. Vale a dire l’osservanza di tutte le norme di comportamento al fuoco, la suddivisione in compartimenti e le prescrizioni per scale, ascensori e montacarichi, e il rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell’edificio.
Le regole a cui si intende finalmente dar seguito sono – a parere degli stessi operatori – indubbiamente “datate”. E l’elenco delle misure richiamate dal Dm 12 maggio 2016 non esaurisce comunque per intero le disposizioni antincendio contenute nel Dm 1992, visto che questo decreto tocca anche altri aspetti (ad esempio, le caratteristiche costruttive). Viene quindi precisato che solo le scuole realizzate «successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste».