Per gli asili nido messa a norma divisa in tre step
Se ospitano più di 30 persone
pPer gli asili nido un primo termine è da poco trascorso. Il 7 ottobre scorso era infatti la data limite per adeguarsi alla regola tecnica di prevenzione incendi (Dm 16 luglio 2014): decreto predisposto dal ministero dell’Interno per minimizzare le cause di incendio, limitarne la propagazione, garantire stabilità delle strutture, evacuazione degli occupanti e operazioni di soccorso sicure.
La scadenza delle disposizioni al 2016 è stata così differita per effetto dell’articolo 4 comma 2-bis del Dl 192/2014 (il cosiddetto Milleproroghe convertito in legge 11/2015). L’adeguamento è previsto per gli asili nido con oltre 30 persone presenti – calcolati tra bambini/neonati e personale operativo nella struttura – esistenti alla data del 28 agosto 2014 (entrata in vigore del decreto). Per gli asili con meno di 30 presenti, il decreto rimanda infatti a criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. L’obbligo di adeguarsi non è però richiesto nel caso vi siano atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti antincendio; oppure se siano in corso o siano stati pianificati lavori di ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dai comandi dei vigili del fuoco.
La normativa attuale detta in sostanza tre termini per mettersi in regola, con scadenze il 7 ottobre 2016, 2018 e 2021: date entro cui dovrà essere quindi presentata la Scia antincendio (ex articolo 4 del Dpr 151/2011). Il termine del 7 ottobre scorso si riferisce ai requisiti di sicurezza elencati dal Dm all’articolo 6 comma 1 let- tera a). E dunque riguardanti: strutture di separazione e comunicazioni tra le parti e gli ambienti degli edifici; resistenza al fuoco dell’attività; caratteristiche di scale, uscite di sicurezza e vie di esodo; conformità degli impianti di sollevamento (ascensori o montacarichi); realizzazione e installazione di impianti elettrici e illuminazione di sicurezza; dotazione di estintori e sistemi di allarme; tipologie di segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza in caso di incendio.
ALLARMI L’installazione di impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi va effettuata entro il 7 ottobre 2018
La successiva scadenza prevista è quella del 7 ottobre 2018, quando scatterà il momento di adeguarsi ad altri requisiti elencati nel Dm: reazione al fuoco dei materiali; impianto idrico antincendio (previsto solo per gli asili con oltre 100 persone presenti); impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme. Tra cinque anni (il 7 ottobre 2021) sarà invece la volta di rispettare anche l’obbligo dei restanti requisiti. Quelli relativi per esempio a ubicazione delle strutture; dimensionamento del sistema di esodo, in considerazione della densità di affollamento; locali adibiti a depositi o per il lavaggio; impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti.