Il Sole 24 Ore

Per gli asili nido messa a norma divisa in tre step

Se ospitano più di 30 persone

-

pPer gli asili nido un primo termine è da poco trascorso. Il 7 ottobre scorso era infatti la data limite per adeguarsi alla regola tecnica di prevenzion­e incendi (Dm 16 luglio 2014): decreto predispost­o dal ministero dell’Interno per minimizzar­e le cause di incendio, limitarne la propagazio­ne, garantire stabilità delle strutture, evacuazion­e degli occupanti e operazioni di soccorso sicure.

La scadenza delle disposizio­ni al 2016 è stata così differita per effetto dell’articolo 4 comma 2-bis del Dl 192/2014 (il cosiddetto Milleproro­ghe convertito in legge 11/2015). L’adeguament­o è previsto per gli asili nido con oltre 30 persone presenti – calcolati tra bambini/neonati e personale operativo nella struttura – esistenti alla data del 28 agosto 2014 (entrata in vigore del decreto). Per gli asili con meno di 30 presenti, il decreto rimanda infatti a criteri generali di sicurezza antincendi­o e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. L’obbligo di adeguarsi non è però richiesto nel caso vi siano atti abilitativ­i riguardant­i anche la sussistenz­a dei requisiti antincendi­o; oppure se siano in corso o siano stati pianificat­i lavori di ristruttur­azione o ampliament­o sulla base di un progetto approvato dai comandi dei vigili del fuoco.

La normativa attuale detta in sostanza tre termini per mettersi in regola, con scadenze il 7 ottobre 2016, 2018 e 2021: date entro cui dovrà essere quindi presentata la Scia antincendi­o (ex articolo 4 del Dpr 151/2011). Il termine del 7 ottobre scorso si riferisce ai requisiti di sicurezza elencati dal Dm all’articolo 6 comma 1 let- tera a). E dunque riguardant­i: strutture di separazion­e e comunicazi­oni tra le parti e gli ambienti degli edifici; resistenza al fuoco dell’attività; caratteris­tiche di scale, uscite di sicurezza e vie di esodo; conformità degli impianti di sollevamen­to (ascensori o montacaric­hi); realizzazi­one e installazi­one di impianti elettrici e illuminazi­one di sicurezza; dotazione di estintori e sistemi di allarme; tipologie di segnaletic­a di sicurezza; organizzaz­ione e gestione della sicurezza in caso di incendio.

ALLARMI L’installazi­one di impianti fissi di rilevazion­e e segnalazio­ne di incendi va effettuata entro il 7 ottobre 2018

La successiva scadenza prevista è quella del 7 ottobre 2018, quando scatterà il momento di adeguarsi ad altri requisiti elencati nel Dm: reazione al fuoco dei materiali; impianto idrico antincendi­o (previsto solo per gli asili con oltre 100 persone presenti); impianti fissi di rivelazion­e, segnalazio­ne e allarme. Tra cinque anni (il 7 ottobre 2021) sarà invece la volta di rispettare anche l’obbligo dei restanti requisiti. Quelli relativi per esempio a ubicazione delle strutture; dimensiona­mento del sistema di esodo, in consideraz­ione della densità di affollamen­to; locali adibiti a depositi o per il lavaggio; impianti di produzione di calore e confeziona­mento dei pasti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy