Bilancio con parere «condizionato»
Solo la manovra definitiva inserisce il fondo pluriennale nei calcoli del pareggio
pReso noto il nuovo prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica adeguato alle novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2017. La commissione Arconet, nel corso dell’ultima riunione del 23 novembre, ha condiviso lo schema che entrerà in vigore contestualmente all’approvazione della legge di bilancio. Il nuovo prospetto, pubblicato nel resoconto della riunione, pur essendo da allegare al bilancio e alle variazioni, non sarà però da inviare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in quanto le tassonomie per l’invio dei bilanci di previsione 2017 sono state già definite alla fine del mese di agosto 2016.
L’allegato considera il fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) relativo alla parte corrente, alla parte capitale (al netto delle quote da debito) e, in aggiunta rispetto a quello dell’anno in corso, anche quello delle partite finanziarie. Dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato sarà solo quello finanziato da entrate finali (si veda articolo di lunedì scorso). Gli spazi riferiti ai patti regionali e nazionali posso- no essere indicati solo con riferimento alle somme che si intende cedere, mentre per quelle che si prevede di acquisire occorre attendere l’esito della richiesta.
Contestualmente all’esame del nuovo prospetto sui vincoli di finanza pubblica, la commissione ha analizzato le problematiche connesse all’approvazione dei bilanci di previsione 201719 prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2017. L’attuale quadro normativo è costituito dall’articolo 9 della legge 243/2012, come integrato e modificato dalla 164/2016, che rinvia, per gli anni 2017-19, alla legge di bilancio statale la possibilità di considerare tra le voci rilevanti il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. L’articolo 1, comma 711, della legge 208/2015 consente infatti per il solo anno 2016 l’utilizzo del Fon- do pluriennale vincolato ai fini del saldo di finanza pubblica. Secondo la commissione, nelle more dell’approvazione della legge di bilancio, gli enti si possono trovare di fronte a due scenari, a seconda che approvino il bilancio prima o dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2017 dello Stato.
In quest’ultimo caso, se il consiglio approva l’atto quando la legge è definitiva, lo schema di bilancio può far riferimento al contenuto della manovra dello Stato per il 2017. Il parere dell’organo di revisione deve essere reso, comunque, con una formula condizionata, così da valere come parere positivo o negativo a seconda di come viene approvata la legge di bilancio.
Per gli enti che invece deliberano in consiglio il bilancio di previsione prima dell’approvazione della legge di bilancio, la commissione esprime due posizioni contrastanti. Da una parte alcuni membri ritengono che il quadro normativo definito dall’articolo 9 della legge 243/12 riformata, anche prima dell’approvazione della legge di bilancio, possa considerarsi ragionevolmente definitivo, essendo condizionato solo alla definizio- ne delle coperture necessarie per comprendere il Fondo pluriennale nei vincoli di finanza pubblica, già individuate dal Governo, per cui la legge di bilancio 2017 può essere considerata una norma di attuazione della disciplina già definita dall’articolo 9 della legge 243/12.
Altra parte della Commissione ritiene invece che in questa situazione l’articolo 9 della legge 243/12 riformata non possa costituire il quadro di riferimento normativo per la predisposizione del bilancio di previsione 2017-19 degli enti territoriali, in quanto l’introduzione del Fondo pluriennale nel saldo di finanza pubblica dell’esercizio 2017 e successivi è condizionato all’approvazione della legge di bilancio, che non può essere considerata mera norma di attuazione dell’articolo 9 della legge 243/12. Pertanto, secondo quest’ultima posizione, l’ente che approva il bilancio di previsione 2017 prima dell’approvazione della legge di bilancio deve subito intervenire per apportare le necessarie variazioni, non potendo considerare il Fondo pluriennale ai fini del saldo di finanza pubblica.
ADEMPIMENTI Il nuovo prospetto per la verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica non è da inviare alla banca dati della Pa