Aggiornamento Dup al 31 dicembre
pSlitta al 31 dicembre 2016 la nota di aggiornamento al Dup 2017-19. Dopo il nuovo termine del 28 febbraio per l’approvazione del bilancio di previsione, arriva anche lo spostamento in avanti della scadenza intermedia del 15 novembre (disciplinata dal Tuel armonizzato) entro la quale la giunta è tenuta a presentare al consiglio l’eventuale schema aggiornato del documento unico di programmazione. Con il correttivo alla Legge di bilancio viene però prorogato solo il termine per presentare al consiglio l’eventuale schema aggiornato del Dup, mentre non si dice nulla sul termine assegnato alla giunta per approvare lo schema di bilancio.
Questo documento, che costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione e si compone della sezione strategica e di quella operativa deve essere sempre coerente con il bilancio, in quanto riporta le politiche strategico amministrative che trovano poi riferimento finanziario nel bilancio di previsione. La sezione operativa deve contenere la programmazione triennale in materia di gestione del patrimonio, del fabbisogno di personale e dei lavori pubblici. È invece prorogato di un anno (quindi diventa obbligatorio dal 2018) il programma biennale delle forniture e dei servizi, disciplinato all’articolo 21 del Dlgs 50/2016, che accoglie la programmazione degli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro.
La programmazione degli investimenti, da attuare nel rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica, deve poi fare i conti con le regole sull’utilizzo dei proventi per oneri concessori, così come risultano variate dal disegno di legge di bilancio 2017. In particolare, occorre verificare che previsioni per le annualità 2018 e 2019, risultino coerenti con la nuova disciplina. A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferia degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, alla demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e realizzazione di aree verdi a uso pubblico. I proventi da concessioni edilizie potranno poi finanziare interventi di tutela e riqualificazione ambientale, del patrimonio rurale pubblico o rivolti alla prevenzione del rischio idrogeologico e sismico. Sono dunque abrogate le disposizioni derogatorie previste dall’articolo 2, comma 8 della legge 244/2007 che consentivano l’utilizzo dei proventi in questione per il finanziamento di spese correnti fino alla percentuale massima del 50 per cento e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manu- tenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
L’equilibrio di parte corrente può essere raggiunto, per il solo esercizio 2017, attraverso l’impiego delle economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione di mutui e prestiti e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali. Nuove operazioni di rinegoziazione dei prestiti già assunti sono invece concesse alle sole province e città metropolitane, anche durante l’esercizio provvisorio. Occorre però che le relative iscrizioni siano effettuate nel bilancio di previsione e che la durata massima non superi i 30 anni.
Sul fronte della cassa, anche per l’anno 2017 viene elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo per il ricorso da parte degli enti locali all’anticipazione di tesoreria.
LA SCADENZA L’utilizzo «libero» degli oneri concessori è limitato al prossimo anno Da verificare i programmi per il 2018 e 2019