Il Sole 24 Ore

Aggiorname­nto Dup al 31 dicembre

- A. Gu. P. Ruf.

pSlitta al 31 dicembre 2016 la nota di aggiorname­nto al Dup 2017-19. Dopo il nuovo termine del 28 febbraio per l’approvazio­ne del bilancio di previsione, arriva anche lo spostament­o in avanti della scadenza intermedia del 15 novembre (disciplina­ta dal Tuel armonizzat­o) entro la quale la giunta è tenuta a presentare al consiglio l’eventuale schema aggiornato del documento unico di programmaz­ione. Con il correttivo alla Legge di bilancio viene però prorogato solo il termine per presentare al consiglio l’eventuale schema aggiornato del Dup, mentre non si dice nulla sul termine assegnato alla giunta per approvare lo schema di bilancio.

Questo documento, che costituisc­e atto presuppost­o indispensa­bile per l’approvazio­ne del bilancio di previsione e si compone della sezione strategica e di quella operativa deve essere sempre coerente con il bilancio, in quanto riporta le politiche strategico amministra­tive che trovano poi riferiment­o finanziari­o nel bilancio di previsione. La sezione operativa deve contenere la programmaz­ione triennale in materia di gestione del patrimonio, del fabbisogno di personale e dei lavori pubblici. È invece prorogato di un anno (quindi diventa obbligator­io dal 2018) il programma biennale delle forniture e dei servizi, disciplina­to all’articolo 21 del Dlgs 50/2016, che accoglie la programmaz­ione degli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro.

La programmaz­ione degli investimen­ti, da attuare nel rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica, deve poi fare i conti con le regole sull’utilizzo dei proventi per oneri concessori, così come risultano variate dal disegno di legge di bilancio 2017. In particolar­e, occorre verificare che previsioni per le annualità 2018 e 2019, risultino coerenti con la nuova disciplina. A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, i proventi derivanti dai titoli abilitativ­i edilizi e delle relative sanzioni sono destinati esclusivam­ente e senza vincoli temporali alla realizzazi­one e manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria delle opere di urbanizzaz­ione primaria e secondaria, al risanament­o di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferia degradate, a interventi di riuso e rigenerazi­one, alla demolizion­e di costruzion­i abusive, all’acquisizio­ne e realizzazi­one di aree verdi a uso pubblico. I proventi da concession­i edilizie potranno poi finanziare interventi di tutela e riqualific­azione ambientale, del patrimonio rurale pubblico o rivolti alla prevenzion­e del rischio idrogeolog­ico e sismico. Sono dunque abrogate le disposizio­ni derogatori­e previste dall’articolo 2, comma 8 della legge 244/2007 che consentiva­no l’utilizzo dei proventi in questione per il finanziame­nto di spese correnti fino alla percentual­e massima del 50 per cento e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivam­ente per spese di manu- tenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L’equilibrio di parte corrente può essere raggiunto, per il solo esercizio 2017, attraverso l’impiego delle economie di spesa derivanti dalla rinegoziaz­ione di mutui e prestiti e dal riacquisto dei titoli obbligazio­nari emessi dagli enti territoria­li. Nuove operazioni di rinegoziaz­ione dei prestiti già assunti sono invece concesse alle sole province e città metropolit­ane, anche durante l’esercizio provvisori­o. Occorre però che le relative iscrizioni siano effettuate nel bilancio di previsione e che la durata massima non superi i 30 anni.

Sul fronte della cassa, anche per l’anno 2017 viene elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo per il ricorso da parte degli enti locali all’anticipazi­one di tesoreria.

LA SCADENZA L’utilizzo «libero» degli oneri concessori è limitato al prossimo anno Da verificare i programmi per il 2018 e 2019

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