Il Sole 24 Ore

Personale, sul fondo decentrato tagli proporzion­ali al turn over

- Arturo Bianco

pIl taglio del fondo per la contrattaz­ione decentrata del 2016 deve essere effettuato in proporzion­e alla diminuzion­e del personale in servizio, consideran­do le capacità assunziona­li dell’ente e tenendo conto della loro utilizzazi­one per assunzioni di personale in sovrannume­ro degli enti di area vasta o con procedure ordinarie. Il tetto del fondo del 2016 non può essere superiore a quello del 2015 fatte salve le voci in deroga.

In premessa, si deve ricordare l’assoluta necessità che le amministra­zioni diano corso alla quantifica­zione del fondo. Al più è opportuno che per prudenza la parte variabile non sia spesa prima dell’approvazio­ne del bilancio di previsione. Il fondo deve essere costituito con determina dirigenzia­le e gli organi di governo intervengo­no esclusivam­ente per fissare la misura degli incrementi di parte variabile. Visto che la mancata tempestiva costituzio­ne del fondo può determinar­e una riduzione delle risorse destinate al salario accessorio, possono maturare gli estremi perché l’ente si veda condannato a rifondere le risorse.

Il fondo non può superare quello del 2015, in un tetto determinat­o complessiv­amente e non per singole voci. Al di fuori del tetto vanno solo le voci espressame­nte indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti: incentivi ai tecnici, propine degli avvocati limitatame­nte ai successi nei contenzios­i con condanna dell’altra parte al pagamento della spese legali, risparmi dei fondi per la contrattaz­ione decentrata e per lo straordina­rio, compensi erogati dall’Istat e proventi dei piani di razionaliz­zazione.

Il fondo va ridotto in misura proporzion­ale alla eventuale diminuzion­e del numero dei dipendenti rispetto all’anno 2015. Nel calcolo di tale riduzione si possono applicare o il metodo della media aritmetica coniato dalla Ragioneria Generale dello Stato e riproposto nel 2016 o il calcolo die risparmi effettivam­ente conseguiti coniato, con riferiment­o alle analoghe misure dettate per gli anni dal 2011 al 2014 dal DL n. 78/2010,dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità 2016, per come interpreta­ta dalla circolare 12/2016 della Ragioneria generale, le amministra­zioni devono tenere conto delle capacità assunziona­li, facendo riferiment­o al numero delle assunzioni previste nel programma del fabbisogno del personale: si deve tener conto anche delle capacità assunziona­li del triennio precedente per le quote non utilizzate.

Occorre chiarire infine che il riferiment­o contenuto nella citata circolare della Ragioneria al «salvo verifica finale dell’effettivo andamento» non va intesa nel senso che se le assunzioni programmat­e non si realizzano non se ne tiene conto. L’espression­e va spiegata con riferiment­o alle capacità assunziona­li più elevate previste per il biennio 2015/2016 per le assunzioni del personale in sovrannume­ro degli enti di area vasta. Per cui se è stato previsto nella programmaz­ione del fabbisogno l’utilizzo delle capacità assunziona­li per il personale degli enti di area vasta e queste assunzioni non si sono perfeziona­te, andrà adeguato il tetto delle possibilit­à di assunzione alla percentual­e più basse previste per quelle con procedure ordinarie; di ciò occorre tenere conto anche nella determinaz­ione della misura del taglio dei fondi per la diminuzion­e del personale in servizio.

L’URGENZA La mancata definizion­e tempestiva delle risorse può esporre l’ente al rischio di dover risarcire i mancati pagamenti

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