Personale, sul fondo decentrato tagli proporzionali al turn over
pIl taglio del fondo per la contrattazione decentrata del 2016 deve essere effettuato in proporzione alla diminuzione del personale in servizio, considerando le capacità assunzionali dell’ente e tenendo conto della loro utilizzazione per assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta o con procedure ordinarie. Il tetto del fondo del 2016 non può essere superiore a quello del 2015 fatte salve le voci in deroga.
In premessa, si deve ricordare l’assoluta necessità che le amministrazioni diano corso alla quantificazione del fondo. Al più è opportuno che per prudenza la parte variabile non sia spesa prima dell’approvazione del bilancio di previsione. Il fondo deve essere costituito con determina dirigenziale e gli organi di governo intervengono esclusivamente per fissare la misura degli incrementi di parte variabile. Visto che la mancata tempestiva costituzione del fondo può determinare una riduzione delle risorse destinate al salario accessorio, possono maturare gli estremi perché l’ente si veda condannato a rifondere le risorse.
Il fondo non può superare quello del 2015, in un tetto determinato complessivamente e non per singole voci. Al di fuori del tetto vanno solo le voci espressamente indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti: incentivi ai tecnici, propine degli avvocati limitatamente ai successi nei contenziosi con condanna dell’altra parte al pagamento della spese legali, risparmi dei fondi per la contrattazione decentrata e per lo straordinario, compensi erogati dall’Istat e proventi dei piani di razionalizzazione.
Il fondo va ridotto in misura proporzionale alla eventuale diminuzione del numero dei dipendenti rispetto all’anno 2015. Nel calcolo di tale riduzione si possono applicare o il metodo della media aritmetica coniato dalla Ragioneria Generale dello Stato e riproposto nel 2016 o il calcolo die risparmi effettivamente conseguiti coniato, con riferimento alle analoghe misure dettate per gli anni dal 2011 al 2014 dal DL n. 78/2010,dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità 2016, per come interpretata dalla circolare 12/2016 della Ragioneria generale, le amministrazioni devono tenere conto delle capacità assunzionali, facendo riferimento al numero delle assunzioni previste nel programma del fabbisogno del personale: si deve tener conto anche delle capacità assunzionali del triennio precedente per le quote non utilizzate.
Occorre chiarire infine che il riferimento contenuto nella citata circolare della Ragioneria al «salvo verifica finale dell’effettivo andamento» non va intesa nel senso che se le assunzioni programmate non si realizzano non se ne tiene conto. L’espressione va spiegata con riferimento alle capacità assunzionali più elevate previste per il biennio 2015/2016 per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Per cui se è stato previsto nella programmazione del fabbisogno l’utilizzo delle capacità assunzionali per il personale degli enti di area vasta e queste assunzioni non si sono perfezionate, andrà adeguato il tetto delle possibilità di assunzione alla percentuale più basse previste per quelle con procedure ordinarie; di ciò occorre tenere conto anche nella determinazione della misura del taglio dei fondi per la diminuzione del personale in servizio.
L’URGENZA La mancata definizione tempestiva delle risorse può esporre l’ente al rischio di dover risarcire i mancati pagamenti