MORTO UN USUFRUTTUARIO SCATTA IL CONSOLIDAMENTO
In riferimento al quesito n. 3574, pubblicato su L’esperto risponde del 31 ottobre 2016, vorrei precisare che, nel caso prospettato, non risulta applicabile l’articolo 540 del Codice civile, dal momento che i coniugi – riservandosi l’usufrutto – hanno donato la nuda proprietà. Alla morte di uno dei due, la metà dell’usufrutto si consolida alla nuda proprietà, con la conseguenza che il coniuge superstite rimane semplicemente usufruttuario della metà e, pertanto, solo per detta quota, può beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale. Si precisa che l’articolo 540 opera esclusivamente quando la dimora familiare – di proprietà di uno o di entrambi i coniugi – cade in successione. Nel caso di cui al citato quesito, la casa è stata donata (anche se nella sola nuda proprietà) e, quindi, non è più di proprietà dei coniugi che, nel caso in specie, potevano raggiungere ugualmente il risultato della completa esenzione da imposte prevedendo in atto il diritto di accrescimento.
A.S. – ROSSANO
Si condivide la precisazione del lettore. In effetti, poichè la dimora coniugale era in usufrutto ai due coniugi, al decesso di uno dei due, non avendo previsto nel contratto di costituzione dell’usufrutto l’accrescimento in favore dell’altro, non cade in successione l’unità immobiliare, determinandosi il consolidamento dell’usufrutto, per quota, in capo al proprietario. Ne consegue che la casa sarà considerata abitazione principale del coniuge superstite solo per la sua quota di usufrutto, non insorgendo il diritto di abitazione ex articolo 540 del Codice civile.
A cura di Luigi Lovecchio