TASI: IL BLOCCO DEI TRIBUTI VIETA MODIFICHE ONEROSE
Il regolamento Tasi di un Comune prevede che la misura posta a carico dell’occupante sia definita dall’organo competente con la delibera di approvazione delle aliquote annuali. Nella delibera di approvazione delle aliquote 2015, la parte a carico dell’occupante veniva fissata al 20% del tributo. In quella 2016, la quota veniva variata al 15%, mantenedo inalterata l’aliquota. Ciò comporta che a carico del proprietario dell’immobile si determini un maggior costo della Tasi, in contrasto con il disposto della legge di Stabilità 2016 che all’articolo 1, comma 14, modifica il comma 681 dell’articolo 1 della legge n. 147/2012 aggiungendo che: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale... il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015 ...». Nel caso in cui l’unità immobiliare è locata a un detentore che non la adibisce a propria residenza, è valida la modifica operata con la delibera 2016?
C.D.F. – BELGIOIOSO
Si ritiene che il divieto di disporre “aumenti dei tributi” rispetto ai livelli delle aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 debba essere inteso nel senso che sia precluso al Comune di disporre manovre che comportino comunque un aumento del prelievo tributario a carico dei contribuenti. In tal senso anche il ministero delle Finanze, con risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, nella quale si è precisato che «si deve, altresì, affermare che ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016». A ciò si aggiunga che il comma 681, come riformulato dalla legge di Stabilità per il 2016, prevedeva un espresso blocco per la ripartizione della quota Tasi tra detentore e possessore. In conclusione, si ritiene che la riduzione della quota Tasi a carico del detentore, trasformandosi nei fatti in un aumento del prelievo Tasi a carico del possessore, non poteva essere legittimamente deliberata dal Comune.