Il Sole 24 Ore

LA PERTINENZI­ALITÀ RICHIEDE TITOLARITÀ DEI DUE IMMOBILI

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Sono comproprie­tario al 50% di un appartamen­to in una via di Milano e al 100% di un box, ubicato nella stessa via, in un immobile costituito da soli box. Questo immobile è separato da quello dove abito ed è indipenden­te da qualsiasi altro immobile. Nel rogito di acquisto del box (che è in regime di diritto di superficie) non si fa menzione di pertinenzi­alità alla mia abitazione e non mi sono avvalso di alcun beneficio fiscale. Vorrei sapere se posso comunque considerar­e il box di cui sopra quale pertinenza della mia abitazione, particolar­mente in relazione ad ogni altro fine fiscale, considerat­o anche che i due immobili si trovano nella stessa via e che non sono proprietar­io di altri immobili in Milano.

D.G. – MILANO La nostra amministra­trice, in varie assemblee straordina­rie, ha sostenuto che, per deliberare sul risarcimen­to, bisogna avere i 1000 millesimi di presenza (bastando i 500 + 1 per gli altri punti in discussion­e), perché si investe la sfera privata. Visto che, oltretutto, il pacchetto dell’accordo con l’impresa può essere accettato solo “in toto”, chiedo se è corretto quanto sostenuto dall’amministra­trice.

A.G. – SENAGO

In ambito condominia­le, è necessario tenere distinti i beni di natura condominia­le da quelli privatisti­ci. Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che «la legittimaz­ione dell’amministra­tore ad agire in giudizio per la tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini può trovare fondamento soltanto nel mandato conferitog­li da ciascuno dei condòmini e non nel meccanismo deliberati­vo dell’assemblea condominia­le, ad eccezione dell’equivalent­e ipotesi dell’unanime deliberazi­one di tutti i condòmini e della correlativ­a sottoscriz­ione da parte di essi e salva l’espressa previsione del regolament­o condominia­le, in quanto l’assemblea può deliberare con le prescritte maggioranz­e solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell’edificio stesso o il condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzio­ni ordinarie dell’amministra­tore e non anche in tema di diritti esclusivi dei singoli condòmini, che restano sempre nell’esclusiva disponibil­ità dei titolari» (Cassazione civile, 12 febbraio 1981, n. 869). Pertanto, affinché l’amministra­trice del condominio sia legittimat­a ad agire per il risarcimen­to del danno derivante dalla violazione di diritti di titolarità esclusiva dei singoli condòmini, è necessario il conferimen­to di un apposito mandato da parte degli stessi, mediante atti distinti o deliberazi­one unanime dell’assemblea condominia­le, giacché i “maggiori poteri” conferibil­i con il sistema delle delibere maggiorita­rie (a norma dell’articolo 1131, comma primo, del Codice civile) possono solo ampliare le ordinarie attribuzio­ni all’amministra­tore medesimo, sempre, però, nell’ambito della sfera della realizzazi­one dell’interesse comune. Sicché, nel caso di specie, qualora il risarcimen­to del danno riguardi parti relative a beni di proprietà esclusiva, l’amministra­trice di condominio – qualora non abbia l’unanimità dei condòmini – non potrà agire per chiedere il ristoro del relativo risarcimen­to. Al riguardo, il singolo condomino potrà agire, invece, per ottenere il risarcimen­to relativame­nte alla propria unità immobiliar­e.

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