Il Sole 24 Ore

PAGA CHI ERA PROPRIETAR­IO AI TEMPI DELL’ASSEMBLEA

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Nella scorsa estate ho firmato un compromess­o e ho ricevuto una caparra per la vendita del mio appartamen­to in condominio, con impegno a concludere rogito e consegna entro la fine dell’anno. In ottobre l’assemblea condominia­le ha approvato il consuntivo 2015/16, con saldo sicurament­e a mio carico, e il preventivo 2016/17, con una spesa che ritengo vada ripartita fra venditore e acquirente, in proporzion­e ai rispettivi periodi di possesso. In via straordina­ria è stata, inoltre, approvata l’esecuzione immediata di lavori indifferib­ili obbligator­i per legge (contabiliz­zazione calore) e infine, con altra delibera, è stata decisa la realizzazi­one di altri interventi, in parte voluttuari, da eseguire e addebitare ai condòmini nel 2017. In ordine alle spese straordina­rie chiedo se sia corretto proporre l’accollo a mio totale carico di quelle obbligator­ie e l’addebito delle rimanenti al compratore.

G.B. – MILANO

Le spese di manutenzio­ne straordina­ria, o per innovazion­i, deliberate dall’assemblea condominia­le prima della vendita – in mancanza di una diversa pattui-

zione tra le parti – sono a carico di chi era proprietar­io all’epoca dell’assemblea. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 3 dicembre 2010, n. 24654, secondo cui, «in caso di vendita di una unità immobiliar­e in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordina­ria manutenzio­ne, ristruttur­azione o innovazion­i sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamen­te accordati in ordine alla ripartizio­ne delle relative spese, è tenuto a sopportarn­e i costi chi era proprietar­io dell’immobile al momento della delibera assemblear­e che abbia disposto l’esecuzione di detti interventi, avendo tale delibera valore costitutiv­o della relativa obbligazio­ne». Nello stesso senso, Cassazione 2 maggio 2013, n. 10235, secondo cui «ai fini dell’onere della spesa fra compratore e venditore d’immobile per interventi di manutenzio­ne straordina­ria di parti condominia­li è rilevante solo la delibera assemblear­e con la quale tali interventi siano approvati in via definitiva». Dunque, nel caso prospettat­o dal lettore, ciò che rileva è la data della delibera di approvazio­ne delle spese straordina­rie.

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