PAGA CHI ERA PROPRIETARIO AI TEMPI DELL’ASSEMBLEA
Nella scorsa estate ho firmato un compromesso e ho ricevuto una caparra per la vendita del mio appartamento in condominio, con impegno a concludere rogito e consegna entro la fine dell’anno. In ottobre l’assemblea condominiale ha approvato il consuntivo 2015/16, con saldo sicuramente a mio carico, e il preventivo 2016/17, con una spesa che ritengo vada ripartita fra venditore e acquirente, in proporzione ai rispettivi periodi di possesso. In via straordinaria è stata, inoltre, approvata l’esecuzione immediata di lavori indifferibili obbligatori per legge (contabilizzazione calore) e infine, con altra delibera, è stata decisa la realizzazione di altri interventi, in parte voluttuari, da eseguire e addebitare ai condòmini nel 2017. In ordine alle spese straordinarie chiedo se sia corretto proporre l’accollo a mio totale carico di quelle obbligatorie e l’addebito delle rimanenti al compratore.
G.B. – MILANO
Le spese di manutenzione straordinaria, o per innovazioni, deliberate dall’assemblea condominiale prima della vendita – in mancanza di una diversa pattui-
zione tra le parti – sono a carico di chi era proprietario all’epoca dell’assemblea. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 3 dicembre 2010, n. 24654, secondo cui, «in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione». Nello stesso senso, Cassazione 2 maggio 2013, n. 10235, secondo cui «ai fini dell’onere della spesa fra compratore e venditore d’immobile per interventi di manutenzione straordinaria di parti condominiali è rilevante solo la delibera assembleare con la quale tali interventi siano approvati in via definitiva». Dunque, nel caso prospettato dal lettore, ciò che rileva è la data della delibera di approvazione delle spese straordinarie.