Il Sole 24 Ore

LA RATEIZZAZI­ONE LEGATA ALLA ROTTAMAZIO­NE

- N.T. – MILANO

Una società ha ricevuto varie cartelle, per un ammontare complessiv­o superiore a 60.000 euro. La rateizzazi­one può essere chiesta solo per tutte le cartelle, e deve pertanto essere seguita la complessa procedura prevista per importi superiori alla soglia di cui sopra? Se, invece, si decidesse di “rottamare” parte delle cartelle, in modo che quelle residue ammontino a meno di 60.000 euro, può essere chiesta la rateizzazi­one con la procedura semplifica­ta? Il dubbio nasce dalla circostanz­a che le rate (o l’unica rata) delle cartelle “rottamate” verranno versate alle scadenze indicate da Equitalia: pertanto, all’atto della richiesta di rateizzazi­one, la “rottamazio­ne” non si è ancora perfeziona­ta.

Va precisato che l’articolo 19, comma 1, del Dpr 602/1973, così come modificato dal Dl 113/2016, stabilisce che, a decorrere dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge 160/2016), per i debiti di importo sino a 60.000 euro la dilazione viene concessa su mera domanda di parte, senza che si renda necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziari­a. In ogni caso, come precisato dalla stessa Equitalia, l’importo dev’essere calcolato computando le somme iscritte a ruolo residue, anche se oggetto di dilazioni in corso, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza vagliare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica. Ne consegue che, in caso di somme dovute, calcolate in base a quanto specificat­o, complessiv­amente superiori a 60.000 euro, laddove si decidesse di rottamare parte delle cartelle in modo che quelle residue ammontino a meno di 60.000 euro, la dilazione non sarà comunque concessa in via automatica, dal momento che la rottamazio­ne si perfezione­rà soltanto con il pagamento integrale delle somme complessiv­amente dovute.

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