LA RATEIZZAZIONE LEGATA ALLA ROTTAMAZIONE
Una società ha ricevuto varie cartelle, per un ammontare complessivo superiore a 60.000 euro. La rateizzazione può essere chiesta solo per tutte le cartelle, e deve pertanto essere seguita la complessa procedura prevista per importi superiori alla soglia di cui sopra? Se, invece, si decidesse di “rottamare” parte delle cartelle, in modo che quelle residue ammontino a meno di 60.000 euro, può essere chiesta la rateizzazione con la procedura semplificata? Il dubbio nasce dalla circostanza che le rate (o l’unica rata) delle cartelle “rottamate” verranno versate alle scadenze indicate da Equitalia: pertanto, all’atto della richiesta di rateizzazione, la “rottamazione” non si è ancora perfezionata.
Va precisato che l’articolo 19, comma 1, del Dpr 602/1973, così come modificato dal Dl 113/2016, stabilisce che, a decorrere dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge 160/2016), per i debiti di importo sino a 60.000 euro la dilazione viene concessa su mera domanda di parte, senza che si renda necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria. In ogni caso, come precisato dalla stessa Equitalia, l’importo dev’essere calcolato computando le somme iscritte a ruolo residue, anche se oggetto di dilazioni in corso, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza vagliare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica. Ne consegue che, in caso di somme dovute, calcolate in base a quanto specificato, complessivamente superiori a 60.000 euro, laddove si decidesse di rottamare parte delle cartelle in modo che quelle residue ammontino a meno di 60.000 euro, la dilazione non sarà comunque concessa in via automatica, dal momento che la rottamazione si perfezionerà soltanto con il pagamento integrale delle somme complessivamente dovute.