Il Sole 24 Ore

IMU E TASI Versamento saldo 2016

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Entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata dell'IMU per l’anno 2016 sui terreni agricoli, aree edificabil­i e fabbricati diversi da quelli rurali strumental­i. Ove sia stata istituita la Tasi scade anche il termine per il pagamento del saldo che riguarda solo i fabbricati (anche rurali strumental­i) e le aree edificabil­i (non è dovuta, invece, per i terreni agricoli). Le regole per la determinaz­ione della base imponibile sono contenute nell’articolo 13 del Dlgs 201/2011 mentre l’aliquota da applicare deve essere ricercata nelle delibere dei singoli comuni ove sono ubicati gli immobili. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 208/2015 non sono soggetti ad Imu: i terreni ubicati nei comuni montani individuat­i dalla circolare numero 9/1993. Viene, quindi, previsto un ritorno

alle regole in vigore fino al 2013 e, pertanto, per verificare se l’Imu è dovuta o meno si deve verificare l’inclusione del comune nell’elenco contenuto nella predetta circolare; i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivator­i diretti ed imprendito­ri agricoli professio¬nali di cui all’articolo 1, del Dlgs 99/2004, iscritti all’Inps, indipenden­temente dalla loro collocazio­ne; i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della 448/2001 e quelli a immutabile destinazio­ne agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibi­le e inusucapib­ile. Si ricorda, infine, che, come chiarito dal ministero dell’Economia e delle finanze con la nota del 23 maggio scorso, le agevolazio­ni prevista dalla legge di Stabilità possono essere applicate anche nei confronti dei familiari coadiuvant­i del coltivator­e diretto, iscritti nella gestione previdenzi­ale agricola, che risultano proprietar­i o comproprie­tari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola coltivatri­ce di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare. Tuttavia, nel caso in cui gli stessi coadiuvant­i siano proprietar­i anche di altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, per detti terreni non si applica l’esenzione.

Riferiment­i normativi

Articolo 13, comma 8, Dl n.201/2011; Articolo 4, Dl 16/2012; Legge 208/2015; Circolare 9 del 14.06.1993; Nota Mef 23 maggio 2016.

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