I principi contabili guidano il cambio
La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero di società italiane va effettuata secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e non più secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. È quanto previsto dall’articolo 7quater, commi 2 e 3, introdotto dalla legge 225/2016 di conversione del Dl 193/2016.
Il nuovo Oic 26, ad oggi in bozza, definisce le stabili organizzazioni all’estero quali strutture che tengono la propria contabilità in valuta diversa dall’euro, la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio. Spesso le stabili organizzazioni possono avere un’autonomia abbastanza ampia sotto il profilo organizzativo e amministrativo tale da tenere la contabilità nella valuta del Paese che le ospita.
Per integrare i saldi in valuta estera nella contabilità generale della società in sede di chiusura dell’esercizio, l’Oic 26 precisa come la società può eseguire la conversione dei saldi adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento (Oic 17). In altri termini si può utilizzare il cambio corrente alla data di bilancio per la traduzione delle poste patrimoniali e il cambio puntuale alla data di ogni operazione (o cambio medio del periodo) per le voci di conto economico.
L’adozione di tali criteri ha valenza anche ai fini fiscali. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 110, comma 2, del Tuir, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e quindi, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio 2017) la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero non si effettua più secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio ma secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili.
Il nuovo Oic 26 fornisce un valido ausilio interpretativo anche con riguardo alle poste in valuta estera delle stabili organizzazioni in contabilità plurimonetaria, stabilendo che la normativa fiscale consente la tenuta della stessa, nel caso in cui la società intrattiene in via continuativa scambi con Paesi che non adottano l’euro come moneta di conto, in ragione dell’oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all’estero sia direttamente.
Sempre in tema di traduzione in euro dei conti espressi in valuta estera, la legge di conversione del Dl 193/2016, interviene anche materia di bilancio consolidato, con specifico riferimento alla riserva di traduzione. L’articolo 7-quater, comma 4, introdotto in conversione stabilisce che l’importo di tale riserva risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il quale abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, va riassorbito in cinque quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo.