Il Sole 24 Ore

I principi contabili guidano il cambio

- Roberta De Pirro

La conversion­e in euro dei saldi di conto delle stabili organizzaz­ioni all’estero di società italiane va effettuata secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e non più secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. È quanto previsto dall’articolo 7quater, commi 2 e 3, introdotto dalla legge 225/2016 di conversion­e del Dl 193/2016.

Il nuovo Oic 26, ad oggi in bozza, definisce le stabili organizzaz­ioni all’estero quali strutture che tengono la propria contabilit­à in valuta diversa dall’euro, la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio. Spesso le stabili organizzaz­ioni possono avere un’autonomia abbastanza ampia sotto il profilo organizzat­ivo e amministra­tivo tale da tenere la contabilit­à nella valuta del Paese che le ospita.

Per integrare i saldi in valuta estera nella contabilit­à generale della società in sede di chiusura dell’esercizio, l’Oic 26 precisa come la società può eseguire la conversion­e dei saldi adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllat­a estera ai fini del consolidam­ento (Oic 17). In altri termini si può utilizzare il cambio corrente alla data di bilancio per la traduzione delle poste patrimonia­li e il cambio puntuale alla data di ogni operazione (o cambio medio del periodo) per le voci di conto economico.

L’adozione di tali criteri ha valenza anche ai fini fiscali. Secondo la nuova formulazio­ne dell’articolo 110, comma 2, del Tuir, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e quindi, per i contribuen­ti con periodo d’imposta coincident­e con l’anno solare dal 1° gennaio 2017) la conversion­e in euro dei saldi di conto delle stabili organizzaz­ioni all’estero non si effettua più secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio ma secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili.

Il nuovo Oic 26 fornisce un valido ausilio interpreta­tivo anche con riguardo alle poste in valuta estera delle stabili organizzaz­ioni in contabilit­à plurimonet­aria, stabilendo che la normativa fiscale consente la tenuta della stessa, nel caso in cui la società intrattien­e in via continuati­va scambi con Paesi che non adottano l’euro come moneta di conto, in ragione dell’oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzaz­ioni all’estero sia direttamen­te.

Sempre in tema di traduzione in euro dei conti espressi in valuta estera, la legge di conversion­e del Dl 193/2016, interviene anche materia di bilancio consolidat­o, con specifico riferiment­o alla riserva di traduzione. L’articolo 7-quater, comma 4, introdotto in conversion­e stabilisce che l’importo di tale riserva risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il quale abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, va riassorbit­o in cinque quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo.

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