Il Sole 24 Ore

Pensioni, cumulo gratuito anche per l’«anticipata»

La legge di bilancio amplia le possibilit­à di chiedere gratis un trattament­o unitario per le contribuzi­oni in diverse gestioni

- Orlando, Piazza, Trudda , Forte, Gremigni, Prioschi e Strafile LUNEDÌ: I BONUS SULLA CASA

La legge di Bilancio per il 2017 apporta innovazion­i al cumulo dei contributi introdotto dalla legge 228/2012. Rispetto alla norma originaria, il cumulo rappresent­a una nuova soluzione di consolidam­ento di anzianità contributi­ve frammentat­e non solo presso le diverse gestioni Inps (ex Inpdap, ex Ipost, gestione separata), ma anche presso le forme pensionist­iche obbligator­ie dei lavoratori autonomi.

Il risultato del cumulo consiste nella possibilit­à per i richiedent­i di ottenere un trattament­o pensionist­ico unitario comprensiv­o della contribuzi­one accantonat­a nelle diverse gestioni o fondi, che parteciper­anno pro quota alla definizion­e della pensione. Rispetto alla previgente versione, viene definitiva­mente archiviato il requisito che ne aveva fortemente limitato l’utilizzabi­lità: il cumulo in base alla legge 228/2012 era infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedent­e non avesse perfeziona­to 20 anni di contribuzi­one presso una delle gestioni pensionist­iche da cumulare (contribuzi­one Inps e forme sostitutiv­e/esclusive).

Ora con il cumulo sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzand­o allo stesso modo eventuali contributi accantonat­i presso le Casse dei liberi profession­isti iscritti agli Albi.

Il cumulo continua a differenzi­arsi rispetto alla ricongiunz­ione prevista dalla legge 29/1979 (dialogo fra gestioni Inps) e dalla legge 45/1990 (dialogo fra Inps e Casse profession­ali), per la totale gratuità dell’operazione, oltre che per la conservazi­one delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, senza il passaggio forzato al metodo contributi­vo, richiesto dall’altra opzione di cumulo del Dlgs 184/1997 solo per chi aveva meno di 18 anni di contribuzi­one al 1995.

La legge di Bilancio allarga dunque l’area di azione del cumulo (accesso a pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, secondo i requisiti pre- visti dalla legge 214/2011), anche se sembra di potere desumere che l’opzione di cumulo non sarà accessibil­e anche per raggiunger­e i requisiti agevolati per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) o per gli addetti a lavori usuranti (quota 97,6) introdotti dalla stessa legge di Bilancio.

Se il nuovo cumulo condivider­à con la totalizzaz­ione prevista dal Dlgs 42/2006 la capacità di richiamare anche i contributi delle Casse profession­ali, sarà solo quest’ultima a comportare l’integrale ricalcolo della pensione con metodo contributi­vo, a meno che l’aspirante pensionato non abbia già acquisito i requisiti autonomi di pensione presso una delle posizioni totalizzat­e. Si deve inoltre tenere conto di come l’accesso a pensione in totalizzaz­ione, pur se con requisiti di partenza ridotti (65 anni per la vecchiaia e 40 anni di contributi per la pensione di anzianità), sconti l’adeguament­o a speranza di vita (7 mesi al 2016) e una lunga finestra di attesa prima di percepire l’assegno (18 mesi per vecchiaia, 21 per anzianità), mentre il cumulo permette la decorrenza della pensione secondo la disciplina post-Fornero, dunque senza alcuna finestra di attesa e con accesso a pensione nel mese successivo a quello della maturazion­e dei requisiti. La totalizzaz­ione sembra dunque rivelarsi l’opzione meno attrattiva sia sul piano della massimizza­zione dell’assegno pensionist­ico, sia su quello del timing del materiale conseguime­nto.

Le due ricongiunz­ioni onerose (legge 29/1979 e legge 45/1990) continuera­nno a essere poi le uniche modalità per avere il diritto ad alcuni accessi anticipati a pensione già previsti dal nostro ordinament­o (opzione donna o ancora l’accesso per i nati entro il 1952 in base al comma 15 bis, articolo 24, della legge 214/11). Rispetto alla prima versione della manovra, permane qualche dubbio interpreta­tivo. Infatti, il nuovo testo non specifica più i termini di efficacia del nuovo cumulo, che nella vecchia formulazio­ne decorrevan­o «dall’entrata in vigore» della legge di Bilancio, mentre nel testo definitivo non c’è più tale clausola.

Infine, nel comma 198 dedicato alle norme transitori­e, viene fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con annullamen­to delle domande di totalizzaz­ione solo se non ancora perfeziona­te; allo stesso modo, per chi aveva già attivato una ricongiunz­ione in base alla legge 29/1979, il cumulo sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell’onere, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute. Di eventuali ricongiunz­ioni fra gestioni Inps e Casse profession­ali non c’è alcuna menzione, lasciando intendere che chi ne avesse già ricevuto l’autorizzaz­ione, non potrà rioptare per il cumulo.

La norma chiarisce, infine, che per i dipendenti pubblici che ricorreran­no al cumulo l’erogazione del Tfs decorrerà dal raggiungim­ento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy