Pensioni, cumulo gratuito anche per l’«anticipata»
La legge di bilancio amplia le possibilità di chiedere gratis un trattamento unitario per le contribuzioni in diverse gestioni
La legge di Bilancio per il 2017 apporta innovazioni al cumulo dei contributi introdotto dalla legge 228/2012. Rispetto alla norma originaria, il cumulo rappresenta una nuova soluzione di consolidamento di anzianità contributive frammentate non solo presso le diverse gestioni Inps (ex Inpdap, ex Ipost, gestione separata), ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi.
Il risultato del cumulo consiste nella possibilità per i richiedenti di ottenere un trattamento pensionistico unitario comprensivo della contribuzione accantonata nelle diverse gestioni o fondi, che parteciperanno pro quota alla definizione della pensione. Rispetto alla previgente versione, viene definitivamente archiviato il requisito che ne aveva fortemente limitato l’utilizzabilità: il cumulo in base alla legge 228/2012 era infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato 20 anni di contribuzione presso una delle gestioni pensionistiche da cumulare (contribuzione Inps e forme sostitutive/esclusive).
Ora con il cumulo sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi.
Il cumulo continua a differenziarsi rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 (dialogo fra gestioni Inps) e dalla legge 45/1990 (dialogo fra Inps e Casse professionali), per la totale gratuità dell’operazione, oltre che per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, senza il passaggio forzato al metodo contributivo, richiesto dall’altra opzione di cumulo del Dlgs 184/1997 solo per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 1995.
La legge di Bilancio allarga dunque l’area di azione del cumulo (accesso a pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, secondo i requisiti pre- visti dalla legge 214/2011), anche se sembra di potere desumere che l’opzione di cumulo non sarà accessibile anche per raggiungere i requisiti agevolati per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) o per gli addetti a lavori usuranti (quota 97,6) introdotti dalla stessa legge di Bilancio.
Se il nuovo cumulo condividerà con la totalizzazione prevista dal Dlgs 42/2006 la capacità di richiamare anche i contributi delle Casse professionali, sarà solo quest’ultima a comportare l’integrale ricalcolo della pensione con metodo contributivo, a meno che l’aspirante pensionato non abbia già acquisito i requisiti autonomi di pensione presso una delle posizioni totalizzate. Si deve inoltre tenere conto di come l’accesso a pensione in totalizzazione, pur se con requisiti di partenza ridotti (65 anni per la vecchiaia e 40 anni di contributi per la pensione di anzianità), sconti l’adeguamento a speranza di vita (7 mesi al 2016) e una lunga finestra di attesa prima di percepire l’assegno (18 mesi per vecchiaia, 21 per anzianità), mentre il cumulo permette la decorrenza della pensione secondo la disciplina post-Fornero, dunque senza alcuna finestra di attesa e con accesso a pensione nel mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. La totalizzazione sembra dunque rivelarsi l’opzione meno attrattiva sia sul piano della massimizzazione dell’assegno pensionistico, sia su quello del timing del materiale conseguimento.
Le due ricongiunzioni onerose (legge 29/1979 e legge 45/1990) continueranno a essere poi le uniche modalità per avere il diritto ad alcuni accessi anticipati a pensione già previsti dal nostro ordinamento (opzione donna o ancora l’accesso per i nati entro il 1952 in base al comma 15 bis, articolo 24, della legge 214/11). Rispetto alla prima versione della manovra, permane qualche dubbio interpretativo. Infatti, il nuovo testo non specifica più i termini di efficacia del nuovo cumulo, che nella vecchia formulazione decorrevano «dall’entrata in vigore» della legge di Bilancio, mentre nel testo definitivo non c’è più tale clausola.
Infine, nel comma 198 dedicato alle norme transitorie, viene fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con annullamento delle domande di totalizzazione solo se non ancora perfezionate; allo stesso modo, per chi aveva già attivato una ricongiunzione in base alla legge 29/1979, il cumulo sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell’onere, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute. Di eventuali ricongiunzioni fra gestioni Inps e Casse professionali non c’è alcuna menzione, lasciando intendere che chi ne avesse già ricevuto l’autorizzazione, non potrà rioptare per il cumulo.
La norma chiarisce, infine, che per i dipendenti pubblici che ricorreranno al cumulo l’erogazione del Tfs decorrerà dal raggiungimento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia.