Il Sole 24 Ore

Come contenere il burden sharing

- Isabella Bufacchi @isa_bufacchi isabella. bufacchi@ ilsole24or­e. com © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Governo o non governo, decreto o non decreto, sta di fatto che il Monte dei Paschi di Siena si trova costretto - su richiesta dell’autorità di vigilanza europea - a dismettere un enorme portafogli­o di sofferenze - con conseguent­e inevitabil­e aumento di capitale - entro una scadenza, il 31 dicembre. Lo stesso è accaduto nella ricerca di un compratore per le quattro good banks nate dalla risoluzion­e (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carife e Nuova Carichieti) dove la scadenza è stata chiesta e prorogata di volta e in volta dalla Commission­e. Per il venditore, o per chi chiede sostegno e mezzi al mercato azionario, la corsa contro il tempo è un handicap, indebolisc­e la sua posizione. E se entro quell’arco di tempo messo a disposizio­ne dalle autorità i mercati alzano il prezzo o si chiudono, la banca che deve ricapitali­zzarsi o deve essere venduta si trova in difficoltà suo malgrado. Forse è anche per questo che la famigerata direttiva BRRD, quella che introduce in Europa il nuovo meccanismo di risanament­o e di risoluzion­e degli enti bancari, prevede il sostegno finanziari­o pubblico straordina­rio, «cautelativ­o e temporaneo» per «rimediare alle conseguenz­e della grave perturbazi­one», per gli «enti solventi» (quindi il Monte che non è in risoluzion­e): tutto questo limitato alle «iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazione, unionale o di Stati membri nelle verifiche... della Bce».

Questa apertura della direttiva su risanament­o e risoluzion­e, che consente allo Stato di intervenir­e evitando il bail-in e contenendo al massimo burden sharing, deve però fare i conti con un’altra normativa, quella contenuta nella «Comunicazi­one sul settore bancario» della Commission­e: così richiese l’articolo 59 della BRRD. In base al quadro sugli aiuti di Stato per le banche, tracciato dalla Commission­e, il burden sharing è inizialmen­te previsto come passaggio obbligato prima dell’aiuto di Stato: come recita l’articolo 43, « se non vi sono altre possibilit­à, comprese eventuali altre azioni di vigilanza quali misure di intervento precoce o altre azioni correttive per superare la carenza di capitale quale confermata dalla competente autorità di vigilanza o autorità di risoluzion­e delle crisi, il debito subordinat­o deve essere convertito in capitale proprio, in linea di principio prima della concession­e degli aiuti di Stato». Anche l’articolo 44 stabilisce che «nei casi in cui la banca non soddisfa più i requisiti patrimonia­li minimi obbligator­i, il debito subordinat­o deve essere convertito o ridotto, in linea di principio prima della concession­e degli aiuti di Stato. - e aggiunge - Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinat­o siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite». Ma poi arriva l’articolo 45 che segna un percorso in deroga agli articoli 43 e 44: «Se l’attuazione di tali misure mette in pericolo la stabilità finanziari­a». Il burden sharing può essere contenuto, escludendo i risparmiat­ori, i privati, circoscriv­endoli agli istituzion­ali (per esempio gli hedge fund alla ricerca del solito pasto gratis).

Le norme, sia pur intrecciat­e tra loro, offrono una via di uscita ma occorre anche interpreta­rle e applicarle, e qui

L’INTERPRETA­ZIONE Le norme Ue offrono una via d’uscita, ma occorre applicarle e qui l’assenza di un governo forte può essere un handicap

entra in gioco anche la politica. L’assenza di un governo forte per portare avanti una trattativa così complessa e delicata - l’Italia sarebbe il primo Paese ad applicare questi articoli - o comunque la turbolenza politica non facilitano il dialogo tra Roma, Bruxelles e Francofort­e. Le norme europee, inoltre, prediligon­o le soluzione di mercato. Per questo il Montepasch­i deve portare avanti fino in fondo il tentativo di trovare una soluzione di mercato ai suoi problemi. Questo iter ha diverse tappe, tra le quali la cartolariz­zazione delle sofferenze (con maxipresti­to ponte per rispettare la scadenza del 31 dicembre), l’offerta su base volontaria della conversion­e delle obbligazio­ni subordinat­e in azioni, l’aumento di capitale con o senza consorzio di garanzia e la rete di sicurezza data dalla capacità e dalla volontà del Tesoro, nel rispetto delle norme europee vigenti, di intervenir­e con la ricapitali­zzazione precauzion­ale o cautelativ­a, per assicurare il successo dell’operazione (voluta dalle autorità di vigilanza entro tempi prestabili­ti). i).

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