Come contenere il burden sharing
Governo o non governo, decreto o non decreto, sta di fatto che il Monte dei Paschi di Siena si trova costretto - su richiesta dell’autorità di vigilanza europea - a dismettere un enorme portafoglio di sofferenze - con conseguente inevitabile aumento di capitale - entro una scadenza, il 31 dicembre. Lo stesso è accaduto nella ricerca di un compratore per le quattro good banks nate dalla risoluzione (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carife e Nuova Carichieti) dove la scadenza è stata chiesta e prorogata di volta e in volta dalla Commissione. Per il venditore, o per chi chiede sostegno e mezzi al mercato azionario, la corsa contro il tempo è un handicap, indebolisce la sua posizione. E se entro quell’arco di tempo messo a disposizione dalle autorità i mercati alzano il prezzo o si chiudono, la banca che deve ricapitalizzarsi o deve essere venduta si trova in difficoltà suo malgrado. Forse è anche per questo che la famigerata direttiva BRRD, quella che introduce in Europa il nuovo meccanismo di risanamento e di risoluzione degli enti bancari, prevede il sostegno finanziario pubblico straordinario, «cautelativo e temporaneo» per «rimediare alle conseguenze della grave perturbazione», per gli «enti solventi» (quindi il Monte che non è in risoluzione): tutto questo limitato alle «iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazione, unionale o di Stati membri nelle verifiche... della Bce».
Questa apertura della direttiva su risanamento e risoluzione, che consente allo Stato di intervenire evitando il bail-in e contenendo al massimo burden sharing, deve però fare i conti con un’altra normativa, quella contenuta nella «Comunicazione sul settore bancario» della Commissione: così richiese l’articolo 59 della BRRD. In base al quadro sugli aiuti di Stato per le banche, tracciato dalla Commissione, il burden sharing è inizialmente previsto come passaggio obbligato prima dell’aiuto di Stato: come recita l’articolo 43, « se non vi sono altre possibilità, comprese eventuali altre azioni di vigilanza quali misure di intervento precoce o altre azioni correttive per superare la carenza di capitale quale confermata dalla competente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione delle crisi, il debito subordinato deve essere convertito in capitale proprio, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato». Anche l’articolo 44 stabilisce che «nei casi in cui la banca non soddisfa più i requisiti patrimoniali minimi obbligatori, il debito subordinato deve essere convertito o ridotto, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato. - e aggiunge - Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite». Ma poi arriva l’articolo 45 che segna un percorso in deroga agli articoli 43 e 44: «Se l’attuazione di tali misure mette in pericolo la stabilità finanziaria». Il burden sharing può essere contenuto, escludendo i risparmiatori, i privati, circoscrivendoli agli istituzionali (per esempio gli hedge fund alla ricerca del solito pasto gratis).
Le norme, sia pur intrecciate tra loro, offrono una via di uscita ma occorre anche interpretarle e applicarle, e qui
L’INTERPRETAZIONE Le norme Ue offrono una via d’uscita, ma occorre applicarle e qui l’assenza di un governo forte può essere un handicap
entra in gioco anche la politica. L’assenza di un governo forte per portare avanti una trattativa così complessa e delicata - l’Italia sarebbe il primo Paese ad applicare questi articoli - o comunque la turbolenza politica non facilitano il dialogo tra Roma, Bruxelles e Francoforte. Le norme europee, inoltre, prediligono le soluzione di mercato. Per questo il Montepaschi deve portare avanti fino in fondo il tentativo di trovare una soluzione di mercato ai suoi problemi. Questo iter ha diverse tappe, tra le quali la cartolarizzazione delle sofferenze (con maxiprestito ponte per rispettare la scadenza del 31 dicembre), l’offerta su base volontaria della conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, l’aumento di capitale con o senza consorzio di garanzia e la rete di sicurezza data dalla capacità e dalla volontà del Tesoro, nel rispetto delle norme europee vigenti, di intervenire con la ricapitalizzazione precauzionale o cautelativa, per assicurare il successo dell’operazione (voluta dalle autorità di vigilanza entro tempi prestabiliti). i).