L’Ace prova a giocare in difesa
Dal 1° gennaio 2017 penalizzazioni in arrivo - Opportuno r inviare al nuovo anno le distribuzioni di riserve e utili
Possibile disinvestire dai titoli ma è necessario evitare operazioni di carattere elusivo
Aggravio Ires dell’1,3% per gli investimenti in titoli del 2016. Le imprese non finanziarie che hanno rilevanti stock di liquidità investita in titoli non partecipativi stanno valutando l’impatto della sterilizzazione della base Ace introdotta, già dal 2016, dalla legge di bilancio. Il disinvestimento entro fine anno delle eccedenze di titoli rispetto al saldo al 31 dicembre 2010 potrebbe consentire un risparmio dell’1,3% dell’importo liquidato. Benefici Ace anche dal rinvio al 2017 delle delibere di distribuzione di riserve e di utili.
Come cambia l’Ace
Il comma 550 dell’articolo 1 della legge di Bilancio interviene sull’agevolazione Ace, limitandone la portata in tre punti. In primo luogo, si prevede, con decorrenza dal 2017, la riduzione del coefficiente da applicare alla base Ace dall’attuale 4,75% al 2,3% (2,7% dall’esercizio 2018 in avanti). In secondo luogo si modificano, già dall’esercizio 2016, le regole di calcolo della base Ace per le imprese individuali e le società di persone, assimilandole a quelle delle società di capitali. La terza penalizzazione è costituita dalla sterilizzazione della base Ace per l’importo dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quanto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010. Anche questa novità, che non riguarda le banche e le imprese di assicurazione, ha una decorrenza retroattiva dall’esercizio 2016.
Incrementi di titoli
Per individuare il contenuto della penalizzazione sui titoli ci si può rifare alle interpretazioni che furono emanate in relazione all'identica disposizione presente nell’agevolazione Dit (Dual income tax, Dlgs 466/1997). Fu all’epoca stabilito (circolare 76/E/1998) che rientrano nel concetto di “titoli” quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa e le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (articolo 81, lettera c-ter, del Tuir, ora articolo 67). Erano esclusi, oltre alla cassa e ai depositi e conti correnti bancari (Assonime, circolare 42/1998, pag. 101), i “pronti contro termine” nei quali il cessionario a pronti ha l’obbligo (e non solo la facoltà) di rivendere a termine i titoli (circolare 61/E/2001).
Le società non finanziarie che in questi ultimi anni hanno investito risorse in titoli obbligazionari e quote di Oicvm alla ricerca di rendimenti superiori allo zero e che si trovano con uno stock superiore a quello del 2010, finiranno per vedere ridotta la base Ace 2016 (Unico 2017) di un importo pari all’eccedenza. Ciò comporterà, a giugno 2017, un aggravio di Ires pari all’1,3% (il 4,75% moltiplicato per l’aliquota del 27,5%) della sterilizzazione. Penalizzazione che si ripeterà anche nel 2017, scendendo però allo 0,6% (2,3% per il 24%). La nuova sterilizzazione non pare disapplicabile come regola elusiva (con o senza interpello) e dunque dovrebbe riguardare anche imprese con base Ace tutta formata da utili a riserva.
Effetti del disinvestimento
Le i mprese devono dunque considerare, nel calcolo del rendimento effettivo di questi investimenti, l’aggravio fiscale che ne deriverà. Talune società stanno ipotizzando di effettuare, entro fine anno, il disinvestimento dei valori mobiliari o di parte di essi, per evitare la penalizzazione Ace. Come detto, laddove si ritenga di mantenere la liquidità in depositi e conti correnti a vista, rinunciando di fatto al rendimento di titoli, il relativo saldo non rileva per la nuova sterilizzazione (non es- sendo ipotizzabili difformi interpretazioni rispetto all’identica norma del 1998) e la base Ace è salva. È però importante che queste operazioni non si qualifichino come elusive ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. Pur se la normativa Ace contiene una normativa speciale (articolo 10 del Dm 14 marzo 2012) resta pur sempre applicabile la disposizione anti abuso generale (circolare 21/ E/2015, paragrafo 3). Di per sé, il mero disinvestimento di titoli con mantenimento di liquidità in banca non configura, a nostro avviso, operazione elusiva, anche se fatto per salvare l’agevolazione Ace (articolo 10-bis, comma 4). Pare invece censurabile – in chiave antielusiva – il comportamento di chi, dopo aver disinvestito al 31 dicembre, riacquisti i titoli a inizio 2017 con ciò aggirando la norma.
Dividendi da rinviare
In vista della drastica riduzione dell’Ace dal 2017, un altro comportamento da adottare per massimizzare l’agevolazione è il rinvio di ogni delibera di distribuzione di riserve attualmente in programma ai primi giorni del prossimo anno. Un modesto slittamento temporale genera infatti un risparmio analogo a quello sopra indicato, e dunque pari all’1,3% delle somme distribuite.