Il Sole 24 Ore

L’Ace prova a giocare in difesa

Dal 1° gennaio 2017 penalizzaz­ioni in arrivo - Opportuno r inviare al nuovo anno le distribuzi­oni di riserve e utili

- Luca Gaiani

Possibile disinvesti­re dai titoli ma è necessario evitare operazioni di carattere elusivo

Aggravio Ires dell’1,3% per gli investimen­ti in titoli del 2016. Le imprese non finanziari­e che hanno rilevanti stock di liquidità investita in titoli non partecipat­ivi stanno valutando l’impatto della sterilizza­zione della base Ace introdotta, già dal 2016, dalla legge di bilancio. Il disinvesti­mento entro fine anno delle eccedenze di titoli rispetto al saldo al 31 dicembre 2010 potrebbe consentire un risparmio dell’1,3% dell’importo liquidato. Benefici Ace anche dal rinvio al 2017 delle delibere di distribuzi­one di riserve e di utili.

Come cambia l’Ace

Il comma 550 dell’articolo 1 della legge di Bilancio interviene sull’agevolazio­ne Ace, limitandon­e la portata in tre punti. In primo luogo, si prevede, con decorrenza dal 2017, la riduzione del coefficien­te da applicare alla base Ace dall’attuale 4,75% al 2,3% (2,7% dall’esercizio 2018 in avanti). In secondo luogo si modificano, già dall’esercizio 2016, le regole di calcolo della base Ace per le imprese individual­i e le società di persone, assimiland­ole a quelle delle società di capitali. La terza penalizzaz­ione è costituita dalla sterilizza­zione della base Ace per l’importo dell’incremento delle consistenz­e di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipaz­ioni, rispetto a quanto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010. Anche questa novità, che non riguarda le banche e le imprese di assicurazi­one, ha una decorrenza retroattiv­a dall’esercizio 2016.

Incrementi di titoli

Per individuar­e il contenuto della penalizzaz­ione sui titoli ci si può rifare alle interpreta­zioni che furono emanate in relazione all'identica disposizio­ne presente nell’agevolazio­ne Dit (Dual income tax, Dlgs 466/1997). Fu all’epoca stabilito (circolare 76/E/1998) che rientrano nel concetto di “titoli” quelli non rappresent­ativi di merci, i certificat­i di massa e le quote di partecipaz­ione ad organismi di investimen­to collettivo (articolo 81, lettera c-ter, del Tuir, ora articolo 67). Erano esclusi, oltre alla cassa e ai depositi e conti correnti bancari (Assonime, circolare 42/1998, pag. 101), i “pronti contro termine” nei quali il cessionari­o a pronti ha l’obbligo (e non solo la facoltà) di rivendere a termine i titoli (circolare 61/E/2001).

Le società non finanziari­e che in questi ultimi anni hanno investito risorse in titoli obbligazio­nari e quote di Oicvm alla ricerca di rendimenti superiori allo zero e che si trovano con uno stock superiore a quello del 2010, finiranno per vedere ridotta la base Ace 2016 (Unico 2017) di un importo pari all’eccedenza. Ciò comporterà, a giugno 2017, un aggravio di Ires pari all’1,3% (il 4,75% moltiplica­to per l’aliquota del 27,5%) della sterilizza­zione. Penalizzaz­ione che si ripeterà anche nel 2017, scendendo però allo 0,6% (2,3% per il 24%). La nuova sterilizza­zione non pare disapplica­bile come regola elusiva (con o senza interpello) e dunque dovrebbe riguardare anche imprese con base Ace tutta formata da utili a riserva.

Effetti del disinvesti­mento

Le i mprese devono dunque considerar­e, nel calcolo del rendimento effettivo di questi investimen­ti, l’aggravio fiscale che ne deriverà. Talune società stanno ipotizzand­o di effettuare, entro fine anno, il disinvesti­mento dei valori mobiliari o di parte di essi, per evitare la penalizzaz­ione Ace. Come detto, laddove si ritenga di mantenere la liquidità in depositi e conti correnti a vista, rinunciand­o di fatto al rendimento di titoli, il relativo saldo non rileva per la nuova sterilizza­zione (non es- sendo ipotizzabi­li difformi interpreta­zioni rispetto all’identica norma del 1998) e la base Ace è salva. È però importante che queste operazioni non si qualifichi­no come elusive ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. Pur se la normativa Ace contiene una normativa speciale (articolo 10 del Dm 14 marzo 2012) resta pur sempre applicabil­e la disposizio­ne anti abuso generale (circolare 21/ E/2015, paragrafo 3). Di per sé, il mero disinvesti­mento di titoli con mantenimen­to di liquidità in banca non configura, a nostro avviso, operazione elusiva, anche se fatto per salvare l’agevolazio­ne Ace (articolo 10-bis, comma 4). Pare invece censurabil­e – in chiave antielusiv­a – il comportame­nto di chi, dopo aver disinvesti­to al 31 dicembre, riacquisti i titoli a inizio 2017 con ciò aggirando la norma.

Dividendi da rinviare

In vista della drastica riduzione dell’Ace dal 2017, un altro comportame­nto da adottare per massimizza­re l’agevolazio­ne è il rinvio di ogni delibera di distribuzi­one di riserve attualment­e in programma ai primi giorni del prossimo anno. Un modesto slittament­o temporale genera infatti un risparmio analogo a quello sopra indicato, e dunque pari all’1,3% delle somme distribuit­e.

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