Il Sole 24 Ore

Cumulo per i profession­isti

Si possono sommare in modo gratuito i contributi all’Inps e alle Casse

- Alessandro Trudda

pLa legge di Bilancio prevede dal 2017 il cumulo gratuito dei periodi di contribuzi­one obbligator­ia esteso anche alle Casse di previdenza dei liberi profession­isti.

Riteniamo che la disposizio­ne risulterà molto attrattiva per tutti coloro che, durante il loro percorso lavorativo, hanno cambiato attività o comunque tipologia di contribuzi­one obbligator­ia (si pensi ai lavoratori dipendenti che hanno poi aperto partita Iva e viceversa). Il cumulo gratuito risulta infatti molto vantaggios­o rispetto alle due alternativ­e oggi disponibil­i in caso di percorso lavorativo con contribuzi­oni diversific­ate: la ricongiunz­ione e la totalizzaz­ione.

Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziari­o e attuariale tra contribuzi­one versata e prestazion­e erogata: il primo richiede un versamento oneroso a copertura della riserva matematica individual­e (in funzione dell’età e dei periodi da ricongiung­ere), il secondo utilizza il solo metodo contributi­vo incidendo pertanto sulla prestazion­e (rispetto al più vantaggios­o prorata retributiv­o).

Data la gratuità del cumulo per il pensionand­o, il differenzi­ale a lui favorevole non può che essere posto a carico della gestione previdenzi­ale interessat­a.

In questo senso appare opportuno approfondi­re il tema delle coperture finanziari­e per quanto riguarda le Casse dei liberi profession­isti privatizza­te . Si tratta di enti previdenzi­ali privatizza­ti nel 1995, o nati già privati nel 1996, che svolgono una funzione pubblica consistent­e nell’erogazione dell’assistenza e previdenza obbligator­ia a favore di determinat­e categorie di liberi profession­isti.

La natura privatisti­ca conferita alle Casse comporta che alle stesse non siano consentiti finanziame­nti pubblici diretti o indiretti e che anzi debbano pagare un carico fiscale notevole alla stregua di società finanziari­e. Sotto la vigilanza dei ministeri competenti, esse godono per legge di una loro «autonomia gestionale, organizzat­iva e contabile» finalizzat­a al mantenimen­to degli equilibri finanziari e attuariali di lungo periodo.

Tra le varie misure di controllo e vigilanza, rispetto alla funzione pubblicist­ica espletata, vi è quella della verifica periodica dei bilanci tecnico attuariali a 30 e 50 anni, al fine di monitorare la sostenibil­ità finanziari­a di lungo periodo delle singole gestioni. In tal senso, a una prima lettura della norma non si riesce bene a comprender­e se la copertura dell’onere di com- petenza delle gestioni dei liberi profession­isti andrà a carico delle stesse, oppure se i riferiment­i al definanzia­mento del fondo per esigenze indifferib­ili (per circa 200 milioni nei primi tre anni) debbano intendersi a copertura dell’onere a carico delle Casse.

In quest’ultimo caso sarà necessario capire le modalità con cui lo Stato potrà agire considerat­o che a questi ultimi non sono consentiti finanziame­nti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizza­zione degli oneri sociali.

Nel caso in cui le coperture facciano riferiment­o solo all'Inps e non alle Casse, il provvedime­nto andrebbe a incidere sui bilanci futuri delle Casse come elemento esogeno e pertanto in maniera antitetica rispetto all'impianto normativo della riforma 335 del 1995: in tal caso sarà comunque necessario che le singole Casse provvedano ad aggiornare prontament­e i loro bilanci tecnici in senso peggiorati­vo al fine di valutare l'incidenza in termini di sostenibil­ità finanziari­a nel tempo.

Vi sono anche altri temi che necessiter­ebbero di approfondi­menti o chiariment­i: ad esempio le valutazion­i finanziari­e e attuariali fatte per stimare l’impatto della modifica introdotta nonché le modalità di coordiname­nto tra le diverse norme (per esempio la norma disciplina la modalità di recesso per i lavoratori dipendenti e non anche per i liberi profession­isti che hanno ancora in essere un piano di dilazione dell’onere di ricongiunz­ione).

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