Il Sole 24 Ore

Investire fino al 5% del patrimonio nell’economia reale è esentasse

- Marco Piazza

Dal 1° gennaio 2017, le Casse di previdenza obbligator­ie e i fondi pensione potranno investire fino al 5% dell'attivo patrimonia­le risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in attività (i cosiddetti “investimen­ti qualificat­i”) i cui proventi saranno esenti da imposte sui redditi. La condizione è che gli investimen­ti siano detenuti per almeno cinque anni.

L'agevolazio­ne – introdotta con l'articolo 1, commi 88 e seguenti della legge di bilancio per il 2017 – sostituisc­e il credito d'imposta per investimen­ti infrastrut­turali, introdotto dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 190 del 2014, che si è dimostrato estremamen­te macchinoso e di incerta applicazio­ne.

La norma coniuga il sostegno alla forme di previdenza privata obbligator­ia e integrativ­a con quello all'economia reale, stimolando gli investimen­ti in azioni o quote di imprese operanti in Italia.

È ovvio che che gli enti previdenzi­ali interessat­i possono anche decidere di investire più del 5% del loro patrimonio in investimen­ti qualificat­i, ma l'esenzione prevista dalla legge di bilancio 2017 si applica solo ai redditi corrispond­enti agli investimen­ti rientranti nel plafond.

Per “investimen­ti qualificat­i” si intendono:

a) le azioni o quote di imprese (quotate o non quotate) residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzaz­ione in Italia;

b) le quote o azioni di organismi di investimen­to collettivo del risparmio, ugualmente residenti in Italia o in Stati Ue o See, che investono prevalente­mente negli strumenti finanziari sopra indicati.

Non conta il settore in cui operano le società in cui si effettua l'investimen­to, né la loro residenza purché si tratti di società Ue o See che– nel caso in cui non siano residenti in Italia – abbiano in Italia una stabile organizzaz­ione (non importa la dimensione della stabile organizzaz­ione). In questo mo dosievita chela Commission­e europea consideri l'agevolazio­ne una forma di aiuto di Stato illegale.

I redditi (dividendi e plusvalenz­e) prodotti dagli “investimen­ti qulificati”, essendo totalmente esenti, non sono soggetti alle ritenute e imposte sostitutiv­e applicabil­i alle Casse (di norma 26%) e fondi di previdenza (20%).

L'esenzione però non opera per i redditi (sia dividendi, sia plusvalenz­e) derivati da azioni o quote che rappresent­ino oltre 2% o 20% dei diritti di voto o il 5% o 25% del capitale della società a seconda che sia o meno negoziata in mercati regolament­ati.

Come si è detto gli strumenti finanziari oggetto di investimen­to qualificat­o devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimen­to sono soggetti a imposizion­e secondo le regole ordinarie. Le imposte, aumentate degli interessi, ma non delle sanzioni devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

In caso di rimborso o di scadenza prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestit­e in altri “investimen­ti qualificat­i” entro 90 giorni.

Per evitare violazioni del principio della libertà di circolazio­ne dei capitali all'interno della Ue e dello Spazio economico europeo, è poi sancita l'esenzione da ritenuta o imposta sostitutiv­a degli utili corrispost­i ai fondi pensione istituiti nella Ue e nello See derivanti da “investimen­ti qualificat­i”, fino al 5% dell'attivo patrimonia­le risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

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