Investire fino al 5% del patrimonio nell’economia reale è esentasse
Dal 1° gennaio 2017, le Casse di previdenza obbligatorie e i fondi pensione potranno investire fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in attività (i cosiddetti “investimenti qualificati”) i cui proventi saranno esenti da imposte sui redditi. La condizione è che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni.
L'agevolazione – introdotta con l'articolo 1, commi 88 e seguenti della legge di bilancio per il 2017 – sostituisce il credito d'imposta per investimenti infrastrutturali, introdotto dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 190 del 2014, che si è dimostrato estremamente macchinoso e di incerta applicazione.
La norma coniuga il sostegno alla forme di previdenza privata obbligatoria e integrativa con quello all'economia reale, stimolando gli investimenti in azioni o quote di imprese operanti in Italia.
È ovvio che che gli enti previdenziali interessati possono anche decidere di investire più del 5% del loro patrimonio in investimenti qualificati, ma l'esenzione prevista dalla legge di bilancio 2017 si applica solo ai redditi corrispondenti agli investimenti rientranti nel plafond.
Per “investimenti qualificati” si intendono:
a) le azioni o quote di imprese (quotate o non quotate) residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzazione in Italia;
b) le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ugualmente residenti in Italia o in Stati Ue o See, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra indicati.
Non conta il settore in cui operano le società in cui si effettua l'investimento, né la loro residenza purché si tratti di società Ue o See che– nel caso in cui non siano residenti in Italia – abbiano in Italia una stabile organizzazione (non importa la dimensione della stabile organizzazione). In questo mo dosievita chela Commissione europea consideri l'agevolazione una forma di aiuto di Stato illegale.
I redditi (dividendi e plusvalenze) prodotti dagli “investimenti qulificati”, essendo totalmente esenti, non sono soggetti alle ritenute e imposte sostitutive applicabili alle Casse (di norma 26%) e fondi di previdenza (20%).
L'esenzione però non opera per i redditi (sia dividendi, sia plusvalenze) derivati da azioni o quote che rappresentino oltre 2% o 20% dei diritti di voto o il 5% o 25% del capitale della società a seconda che sia o meno negoziata in mercati regolamentati.
Come si è detto gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie. Le imposte, aumentate degli interessi, ma non delle sanzioni devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.
In caso di rimborso o di scadenza prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite in altri “investimenti qualificati” entro 90 giorni.
Per evitare violazioni del principio della libertà di circolazione dei capitali all'interno della Ue e dello Spazio economico europeo, è poi sancita l'esenzione da ritenuta o imposta sostitutiva degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti nella Ue e nello See derivanti da “investimenti qualificati”, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.