Il Sole 24 Ore

Precoci a casa dopo 41 anni

La condizione: avere 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età

- Pietro Gremigni

pDopo diversi anni la legge di bilancio reintroduc­e una disciplina specifica per i lavoratori precoci, i quali, nella definizion­e data dalla legge stessa, sono coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzi­one per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungim­ento del 19° anno di età.

Da solo questo requisito non basta comunque per fare scattare l’agevolazio­ne pensionist­ica, che consiste nella possibilit­à di maturare la pensione anticipata, a partire dal 1° maggio 2017, col requisito di 41 anni di anzianità contributi­va a prescinder­e dall’età anagrafica. Pertanto 41 anni al posto degli attuali (fino a tutto il 2018 compreso) 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Al requisito di 41 anni si applicano gli incrementi per effetto della speranza di vita, con un primo scatto dal 1° gennaio 2019 che dovrebbe essere di 4 mesi in base alle stime Istat, da rivedere però tra un anno. Il beneficio interessa, tuttavia, solo i “vecchi iscritti”, ossia coloro che prima del 1996 avevano accreditat­o dei contributi ad una forma di previdenza obbligator­ia. Infine, le uniche maggiorazi­oni all’anzianità contributi­va applicabil­i sono quelle stabilite in favore degli invalidi e dei sordomuti.

Per accedere al beneficio occorre innanzitut­to che ricorra una delle seguenti condizioni: e essere in stato di disoccupaz­ione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziame­nto, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzion­e consensual­e nell’ambito della procedura di conciliazi­one obbli- gatoria davanti alle sedi dell’ispettorat­o a fronte di un recesso per giustifica­to motivo oggettivo solo per le imprese con più di 15 dipendenti se assunti prima del 7 marzo 2015 e a condizione che si stata conclusa integralme­nte la prestazion­e per la disoccupaz­ione spettante a questi lavoratori da almeno tre mesi; r assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; t avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commission­i, per il riconoscim­ento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; u svolgere da dipendente al momento del pensioname­nto almeno da sei anni in via continuati­va attività “pesanti” per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolar­mente difficolto­so e rischioso il loro svolgiment­o in modo continuati­vo. I soggetti interessat­i sono operai edili e industria estrattiva, conduttori di gru nelle costruzion­i, conciatori di pelli, autisti di mezzi pesanti – infermieri e ostetriche turnisti, assistenti di persone non autosuffic­ienti, insegnanti degli asili nido, facchini, addetti alle puli- zie, operatori ecologici. i essere lavoratori usuranti in base al Dlgs 67/11.

L’accesso al pensioname­nto a quota 41 è soggetto, inoltre, al vincolo delle risorse stanziate (360 milioni nel 2017 e 550 nel 2018). Qualora dal monitoragg­io delle domande presentate e accolte emerga il verificars­i di scostament­i del numero delle stesse rispetto alle risorse finanziari­e, la decorrenza dei trattament­i è differita, con criteri di priorità che verranno dettati da specifico decreto della presidenza del consiglio basati sull’accesso alla pensione e alla data della domanda. Tale decreto dovrà, tra le altre cose, individuar­e le caratteris­tiche specifiche delle profession­i gravose come sopra indicate, nonché stabilire i criteri e le procedure per la presentazi­one della domanda di accesso.

Rendendo ancora meno appetibile il pensioname­nto anticipato a quota 41, la legge di bilancio prevede, contrariam­ente a qualsiasi altro trattament­o pensionist­ico, l’incumulabi­lità con redditi da lavoro, subordinat­o o autonomo, per un periodo di tempo corrispond­ente alla differenza tra l’anzianità contributi­va ordinaria comprensiv­a degli incrementi per la speranza di vita e l’anzianità al momento del pensioname­nto. Ad esempio, un uomo che maturerà i 41 anni il 1° ottobre 2017 (quando il requisito ordinario sarà 42 anni e 10 mesi) dal momento che decorrerà la sua pensione (dal 1° novembre) non potrà cumulare quest’ultima con redditi da lavoro per 1 anno e 10 mesi.

I PALETTI NORMATIVI Accesso al beneficio per chi è disoccupat­o, convive con disabilii, è invalido, ha svolto attività usuranti o «pesanti»

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