Opzione per tutte le donne del 1957-58
Estesa l’op zione donna alle lavoratrici che, per effetto degli incrementi della speranza di vita, non hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 per accedere alla pensione di anzianità con tale facoltà. Lo prevedono i commi 222-225 dell’articolo 1, della legge di Bilancio.
Possono esercitare la facoltà di accesso a tale forma di pensionamento le donne che al 31 dicembre 2015 hanno raggiunto 35 anni di contributi con un’età di 57 anni e 3 mesi se dipendenti e 58 anni e 3 mesi se autonome. Ora si riconosce la possibilità di accesso anticipato sulla base del regime sperimentale anche alle assicurate nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 per quelle dipendenti, del 1957 per quelle autonome, che hanno maturato i 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2015.
La decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti, che è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome.
Altro elemento da aggiungere per chi accede a tale forma di pensione di anzianità è rappresentato dalla scelta della liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
A tal proposito è da sottolineare che la richiesta può essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non solo al momento del raggiungimento dei requisiti. Infatti, con messaggio 9231 del 28 novembre 2014, l’Inps ha precisato che la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della cosiddetta finestra mobile), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Ne deriva che, per l’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.