Il Sole 24 Ore

Aumentano importi e platea della quattordic­esima

- Aldo Forte

uone notizie per i soggetti che incassano una gestite da enti pubblici di previdenza obbligator­ia.

Essa è determinat­a con le modalità indicate nella tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributi­va complessiv­a accreditat­a nella gestione di appartenen­za a carico della quale è liquidato il trattament­o principale.

La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superament­o dei limiti massimi stabiliti.

Il beneficio viene concesso interament­e fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattament­o minimo pensionist­ico. Oltre tale soglia, l’aumento è corrispost­o in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguard­ia).

L’articolo 1, comma 187, della legge di Bilancio ridetermin­a dal 2017 l’importo della somma e i requisiti reddituali per la fruizione della stessa, che sarà erogata non più solamente se il pensionato possiede un reddito complessiv­o individual­e non superiore a 1,5 volte il trattament­o minimo annuo Inps (per il 2016 pari a 9.786,86 euro) ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il pensionato possieda redditi superiori a 1,5 volte e fino al limite di due volte il minimo.

Viene sostituita la tabella A che determina le modalità di fruizione della somma e vengono determinat­i i nuovi importi per chi non supera 1,5 volte il minimo. I nuovi valori sono: 1 437 euro, invece degli attuali 336, per gli ex lavoratori dipendenti con anzianità contributi­va fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni; 1 546 euro, invece degli attuali 420, per gli ex lavoratori dipendenti con anzianità contributi­va tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati; 1 655 euro, invece degli attuali 504, per gli ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e gli ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

Se si possiede un reddito complessiv­o individual­e annuo Inps compreso tra 1,5 volte e due volte il trattament­o minimo annuo, il bonus spetta in misura pari a quanto attualment­e previsto per il 2016, sempre in relazione agli anni di contribuzi­one.

DOPPIO INTERVENTO La somma aggiuntiva riconosciu­ta a 1,2 milioni di persone in più Incremento del 30% per chi già ne beneficia

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