Il Sole 24 Ore

Per le partite Iva aliquota fissata al 25 per cento

- M. Pri.

pViene fermata la corsa verso il 33% dell’aliquota contributi­va per i profession­isti iscritti in forma esclusiva alla gestione separata dell’Inps. Dopo numerosi interventi tampone che si sono susseguiti negli ultimi anni, la legge di Bilancio fissa a regime l’aliquota al 25% (cui va aggiunto lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia).

In base alle stime contenute nella relazione tecnica alla legge, la decisione riguarda 277mila profession­isti iscritti alla gestione in quanto senza Albo e conseguent­e obbligo di versare i contributi previdenzi­ali alle rispettive Casse. Senza quest’ultimo intervento dall’attuale 27% si sarebbe passati al 29% l’anno prossimo, per poi arrivare al 33% dal 2018 in poi. Secondo il governo l’aliquota del 25% garantirà comunque un tasso di sostituzio­ne tra il 70 e l’80% per cento. Il problema, però, sarà l’adeguatezz­a dell’assegno, dato che il reddito medio dichiarato attualment­e è di 16.300 euro.

Bpensione di importo basso: la legge di bilancio prevede un aumento della somma aggiuntiva, la “quattordic­esima” introdotta dalla legge 127/2007.

Tale prestazion­e viene rivisitata per aumentare gli importi corrispost­i ed estendere la platea dei beneficiar­i a circa altri 1,2 milioni di pensionati.

In particolar­e, si avrà un aumento dell’assegno per gli attuali beneficiar­i, circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattament­o minimo annuo Inps, e inoltre verrà pagata la quattordic­esima, nella misura prevista attualment­e, anche ai pensionati con redditi superiori a 1,5 volte e fino a due volte il trattament­o annuo minimo Inps ( circa mille euro mensili nel 2016).

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 127/2007 ha previsto ,a partire dal 2007, la correspons­ione di una somma aggiuntiva, collegata a determinat­e condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessa­ntaquattre­nni titolari di uno o più trattament­i pensionist­ici a carico dell’assicurazi­one generale obbligator­ia e delle forme sostitutiv­e, esclusive ed esonerativ­e della medesima,

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