Banco Popolare condannato in appello
Acquisto di tango bond nullo: manca la firma della banca sul contratto
Nel 2016 la Corte di Cassazione ha risolto un conflitto giurisprudenziale in merito alla forma del contratto generale d’investimento, stabilendo che quando lo stesso non è sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’istituto, come accade di frequente, deve ritenersi nullo per difetto di forma e con lui gli investimenti aggrediti dal risparmiatore.
Ci sono tuttavia ancora dei tribunali, come quello di Parma, che seguono un indirizzo contrario condannando gli investitori anche al rimborso delle spese di lite. Lo dimostra un recente caso di cui parleremo che tuttavia è stato ribaltato in appello dal tribunale di Bologna, dove il nuovo legale ha dedotto il fatto che il contratto quadro era privo della firma dell’istituto di credito e che la stessa non poteva considerarsi doman- da nuova, i n quanto rilevabile d’ufficio. La Corte di secondo grado ha ribaltato il giudizio di Parma e condannato il Banco Popolare alla restituzione della perdita subita dal risparmiatore (circa 126mila euro).
Nel dettaglio, il caso è quello di un settantenne che aveva acquistato obbligazioni argentine a settembre e dicembre del 2000 per 257mila euro. A causa del default dell’Argentina l’investitore aveva perso circa 126mila euro ed ha agito in giudizio, deducendo la nullità dei due ordini di acquisto.
In primo grado ha perso perché il Tribunale di Parma ha ritenuto che non potesse farsi valere la nullità per difetto di forma degli ordini di acquisto. Suo figlio – il risparmiatore era nel frattempo deceduto - si è quindi rivolto Giovanni Franchi quale avvocato di Confconsumatori, che ha dedotto, per la prima volta in appello, la nullità del contratto generale d’investimento, ossia il contratto che deve essere stipulato in via preliminare dall’intermediario e l’investitore e precedere ogni operazione d’intermediazione mobiliare.
«La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato la banca alla restituzione della somma di 126.206,09, ritenendo la nullità per difetto di forma del contratto generale d’investimento, perché non sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituto di credito. E così decidendo la Corte si così uniformata a un indirizzo, che sta diventando dominante in giurisprudenza». La sentenza della Corte d’appello di Bologna è importante, perché ha riformato un Tribunale che per lungo tempo si è pronunciato per la tesi contraria, sostenendo che si era di fronte a un abuso del diritto, perché non può dedursi la nullità del contratto generale d’investimento solo per alcuni acquisti non andati a buon fine. «La decisione ha chiarito inoltre che la sottoscrizione della banca non può essere provata per testi, che la produzione è irrilevante se successiva all'operazione e che è del pari irrilevante il fatto che la parte in un documento abbia riconosciuto per iscritto di aver ricevuto la copia firmata dalla banca», aggiunge Franchi.
La questione infatti sembrava La sentenza del capoluogo di Regione ribalta quella di Parma dove da tempo i clienti perdono nonostante i recenti orientamenti della Cassazione finalmente risolta grazie a tre identiche sentenze della Cassazione. Sono le recentissime decisioni della Suprema Corte n. 5919 del 24 marzo 2016, n. 7068 dell’11 aprile 2016 e alla ancora più recente n. 8395 del 27 aprile 2016, le quali hanno confermato che la sottoscrizione dell’istituto non può essere supplita dalla produzione se successiva, come nella specie, agli acquisti e neppure da confessioni o da documenti inviati dalla banca.
E nello stesso senso si sono recentissimamente espressi sia il Tribunale di Roma con sentenza n. 14130/16, quello di Milano con sentenza n. 8339/16 e Forlì con sentenza n. 1340/16.
«La sentenza di Bologna è quindi di particolare interesse perché non ha accolto l’orientamento di Parma in primo grado e tesi “filobancaria” - spiega l’avvocato Franchi – pare quindi un segnale anche per altri Tribunali che insistono con decisioni a favore degli i ntermediari come Monza e di recente a Padova che sostengono che basta l a firma del cliente».