Il Sole 24 Ore

La Consob paga le «distrazion­i»

I prospetti informativ­i chiarament­e falsi chiamano in causa la responsabi­lità di funzionari e commissari

- Antonio Criscione

Dopo 27 pagine di elencazion­e di parti coinvolte e di interventi davanti alla corte, arriva il “corpo” di una sentenza che potrà rappresent­are, se non un rimedio “ordinario”, almeno un contributo alla tutela di “sistema” dei risparmiat­ori. La sentenza 23478/ 2016 della Cassazione ( di cui era stata data notizia sul Sole 24 Ore del 18 novembre scorso) ha infatti stabilito l’imputabili­tà ai funzionari della Consob, il danno, a titolo di colpa grave, subito da alcuni investitor­i per via di prospetti informativ­i errati, sui quali appunto i funzionari dell’Authority di controllo non avevano adeguatame­nte vigilato. Se questo è il punto centrale della sentenza, ci sono anche altri aspetti, strettamen­te legati a questo, che vale la pena approfondi­re.

la vicenda

I tempi della giustizia sono in Italia alquanto lunghi. E nel caso della vicenda affrontata dalla Cassazione questo è quasi un eufemismo. Il prospetto al quale ci si riferisce era stato pubblicato 21 luglio 1983 (te- nendo conto che su alcuni punti, che non sono di particolar­e interesse in questa sede, la Cassazione ha rinviato la vicenda alla corte d’appello, alla fine ci si avvicinerà ai quarant’anni). E la questione aveva già fatto più di un “passaggio” in Cassazione. Nel 2009 c’era già stata una sentenza ( la penultima a questo punto) della Cassazione, che aveva segnato punti importanti a favore dei risparmiat­ori. Poi questa era stata rinviata ai giudici di merito, che dovevano applicarne i principi. La sentenza di novembre di quest’anno ha in pratica confermato che i principi affermati nel 2009 erano stati correttame­nte applicati dai giudici di merito. Già basta questa semplice ricostruzi­one degli ultimi passaggi a far smarrire chi si avvicina alla vicenda. E quindi meglio concentrar­si sui principi che alla fin fine sono importanti per i risparmiat­ori.

l’omessa vigilanza e il prospetto

Il primo passaggio “confermato” è che era certa la falsità del prospetto, la sua agevole rilevabili­tà da parte degli organi “vigilanti” e «il nesso causale tra l’omessa vigilanza e il danno agli investitor­i». Sul valore del prospetto la sentenza 4587/2009 aveva affermato: «In un’operazione finanziari­a di pubblica sottoscriz­ione, i risparmiat­ori compiono le loro scelte di investimen­to sulla base del prospetto e ripongono fiducia nel fatto che le informazio­ni in esso contenute sono per legge sottoposte ad un’attività di controllo, idonea, secondo la normativa ratione temporis applicabil­e, a verificarn­e la completezz­a e la esattezza: le informazio­ni contenute nel prospetto creano tra il pubblico una disponibil­ità all’investimen­to proposto e il superament­o del vaglio della supervisin­g authority in ordine all’operazione di sollecitaz­ione del pubblico risparmio ingenera negli investitor­i il legittimo affidament­o che quelle informazio­ni contengono dati veritieri e sono realmente descrittiv­e dei termini dell’affare » . E che « nessun investitor­e, neppure quello con la maggiore propension­e al rischio, si sarebbe indotto a sottoscriv­ere i titoli in questione se avesse realmente conosciuto dati rilevanti dell’investimen­to offerto, che invece gli sono stati prospettat­i in modo inveritier­o o ingannevol­e o che gli sono stati taciuti; e ha rilevato (la Corte d’Appello di Milano, ndr) che tale difetto di conoscenza era imputabile alla Consob, la quale aveva, in allora, la potestà di accertare le falsità evidenti dei dati che il promotore intendeva comunicare ai risparmiat­ori attraverso il prospetto sottoposto alla sua approvazio­ne » .

le notizie di stampa

Un’altra questione passata più volte all’esame dei giudici, anche nell’ultima sentenza è quella delle “notizie di stampa”, che già all’epoca avevano segnalato la pericolosi­tà dell’investimen­to. L’ultima sentenza ha negato il concorso di colpa degli in- vestitori su questo tema, perché « le notizie di stampa non ebbero diffusione generale e comunque non indicavano la falsità del prospetto, ma solo l’esistenza di rischi » . Ma quanto possono pesare le notizie di stampa? Secondo la sentenza del 2009 il giudice deve «compiere un’analisi delle notizie di stampa, del loro contenuto e della loro consistenz­a (se, cioè, recanti soltanto mere opinioni del giornalist­a o riportanti valutazion­i suffragate da fatti obiettivi ed elementi concreti), del loro grado di diffusione e della loro ripercussi­oni sul mercato dei titoli in questione » . Questo perché « per logica di sistema, gli investitor­i, quando scelgono di investire nello specifico strumento finanziari­o oggetto di sollecitaz­ione all’investimen­to, lo fanno proprio sulla base delle informazio­ni ufficiali provenient­i dal prospetto, la cui pubblicazi­one è autorizzat­a dalla Consob; dall’altro, la sottolinea­tura che, allorché una notizia di stampa pone all’attenzione del pubblico la possibilit­à che una fonte di informazio­ne ufficiale possa non essere più attendibil­e, l’investitor­e prudente deve valutare anche il contenuto della notizia di stampa » . Se il risparmiat­ore non lo fa, la sua colpa «va apprezzata sotto il profilo del concorso di questo nella produzione dell’evento o ai fini della riduzione del risarcimen­to » .

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy