Il Sole 24 Ore

«Va accertato il dolo o la colpa grave »

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leggi penali, civili e amministra­tive, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabi­lità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici » ) ed è conseguent­e alla accertata responsabi­lità di tali funzionari.

Dunque regole non facilmente applicabil­i. Cosa occorre che succeda perché i giudici le ritengano applicabil­i?

Perchè i giudici riconoscan­o la responsabi­lità di Consob è necessario un preventivo accertamen­to della responsabi­lità dei funzionari per fatti compiuti con dolo o quanto meno colpa grave. In questa sentenza infatti si dà atto che, con sentenza passato in giudicato, era stata accertata una palese falsità in prospetto e fosse provato il collegamen­to (nesso causale) tra l’omessa vigilanza dei funzionari e il danno agli investitor­i. Quindi, in sostanza, per giungere a una condanna di Consob per questa via è necessario accertare che la violazione commessa dai funzionari con dolo o colpa grave, sia stata la causa del danno dell’investitor­e e così si potrà procedere contro la Consob.

Ci sono precedenti in questo senso?

A parte questa recente sentenza, vorrei ricordare che la Cassazione già nel 2011 con sentenza n. 6689 ha ritenuto responsabi­le Consob per fatto illecito, ex articolo 2043 cc, per non aver operato con diligenza nell’ambito del suo potere di controllo nei confronti un gruppo di risparmiat­ori. In questo caso i risparmiat­ori hanno convenuto in giudizio direttamen­te Consob, chiedendon­e la condanna, a titolo di responsabi­lità aquiliana ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, per il risarcimen­to dei danni derivanti dalla perdita totale degli in- vestimenti effettuati su sollecitaz­ione di una società di intermedia­zione mobiliare. I risparmiat­ori traditi sostenevan­o che la Consob, al momento del rilascio delle necessarie autorizzaz­ioni alla società, non aveva effettuato diligentem­ente l’indagine prodromica sull’attività prospettat­a dalla richiedent­e, omettendo di esercitare i poteri di ispezione e di controllo disciplina­ti dalla deliberazi­one Consob del 2 luglio 1991, n. 5386, precluso al giudice ordinario.

I reclami alla Consob non producono risarcimen­ti per i clienti. Conviene comunque farli?

I reclami a Consob avviano un procedimen­to sull’intermedia­rio coinvolto da cui possono derivare sanzioni economiche a carico della banca. Non è però questa la modalità con cui recuperare la somma investita nell’operazione oggetto del reclamo ma con una causa civile o, dal prossimo 9 gennaio, con un ricorso all’Acf (Arbitro per le controvers­ie finanziari­e). Ciò nonostante è opportuno continuare con le segnalazio­ni e i reclami per stimolare l’attività di vigilanza di Consob per la tutela dei mercati e del risparmio, nella speranza che l’efficacia dei controlli e delle sanzioni porti gli intermedia­ri finanziari a migliorare.

— An.Cr.

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