«Va accertato il dolo o la colpa grave »
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici » ) ed è conseguente alla accertata responsabilità di tali funzionari.
Dunque regole non facilmente applicabili. Cosa occorre che succeda perché i giudici le ritengano applicabili?
Perchè i giudici riconoscano la responsabilità di Consob è necessario un preventivo accertamento della responsabilità dei funzionari per fatti compiuti con dolo o quanto meno colpa grave. In questa sentenza infatti si dà atto che, con sentenza passato in giudicato, era stata accertata una palese falsità in prospetto e fosse provato il collegamento (nesso causale) tra l’omessa vigilanza dei funzionari e il danno agli investitori. Quindi, in sostanza, per giungere a una condanna di Consob per questa via è necessario accertare che la violazione commessa dai funzionari con dolo o colpa grave, sia stata la causa del danno dell’investitore e così si potrà procedere contro la Consob.
Ci sono precedenti in questo senso?
A parte questa recente sentenza, vorrei ricordare che la Cassazione già nel 2011 con sentenza n. 6689 ha ritenuto responsabile Consob per fatto illecito, ex articolo 2043 cc, per non aver operato con diligenza nell’ambito del suo potere di controllo nei confronti un gruppo di risparmiatori. In questo caso i risparmiatori hanno convenuto in giudizio direttamente Consob, chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità aquiliana ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita totale degli in- vestimenti effettuati su sollecitazione di una società di intermediazione mobiliare. I risparmiatori traditi sostenevano che la Consob, al momento del rilascio delle necessarie autorizzazioni alla società, non aveva effettuato diligentemente l’indagine prodromica sull’attività prospettata dalla richiedente, omettendo di esercitare i poteri di ispezione e di controllo disciplinati dalla deliberazione Consob del 2 luglio 1991, n. 5386, precluso al giudice ordinario.
I reclami alla Consob non producono risarcimenti per i clienti. Conviene comunque farli?
I reclami a Consob avviano un procedimento sull’intermediario coinvolto da cui possono derivare sanzioni economiche a carico della banca. Non è però questa la modalità con cui recuperare la somma investita nell’operazione oggetto del reclamo ma con una causa civile o, dal prossimo 9 gennaio, con un ricorso all’Acf (Arbitro per le controversie finanziarie). Ciò nonostante è opportuno continuare con le segnalazioni e i reclami per stimolare l’attività di vigilanza di Consob per la tutela dei mercati e del risparmio, nella speranza che l’efficacia dei controlli e delle sanzioni porti gli intermediari finanziari a migliorare.
— An.Cr.