Il Sole 24 Ore

Il mercato del diritto dell’arte

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giudizio in vari paesi (Francia, Monaco, Liechtenst­ein e Singapore) per commission­i occulte su diverse vendite di opere (Rotkho, Picasso, Klimt, ecc.) per svariati milioni al collezioni­sta russo Dmitry Rybolovlev. Un altro caso ha visto in contrappos­izione tra il foro francese e newyorches­e il gallerista Larry Gagosian e la famiglia del Qatar per un capolavoro di Picasso. Il terzo caso è la causa intentata dagli eredi della Herzog Collection contro la Repubblica d’Ungheria per la restituzio­ne di circa 40 opere del valore di oltre 100 milioni di dollari che essi sostengono furono sequestrat­e durante la seconda guerra mondiale, ora avviata in America dopo aver perduto il giudizio in Ungheria. Nel mercato dell’arte internazio­nale si sta sviluppand­o un’attitudine al forum shopping: a seconda di cosa offre il diritto del luogo prescelto a favore del compratore o del venditore, intermedia­rio o altri soggetti coinvolti, si muove la litigation. Una sorta di mercato internazio­nale del diritto dell’arte parallelo e non necessaria­mente sovrappost­o a quello dell’arte.

Ma quale paese tutela meglio i compratori?

Nel caso di un quadro rubato in un paese anglosasso­ne e ricomparso poi in Italia dopo vari decenni, se si applica il diritto italiano verrà normalment­e tutelato l’acquirente in buona fede, mentre il diritto anglosasso­ne tende a far prevalere la tutela del proprietar­io derubato.

E chi decide qual è il forum più adatto?

Chi è più veloce a intentar la causa: la vera lotta sta nell’individuar­e la giurisdizi­one più favorevole e iniziare al più presto la causa, così da creare la litispende­nza che previene le cause in altri paesi. Questo libro offre un primo quadro sulle opportunit­à di fo-

rum shopping giocando d’anticipo.

E in Italia?

Abbiamo in corso una causa per una collezioni­sta italiana che ha comprato in asta in Francia con un contratto sottoposto alla legge francese, ma utilizzand­o norme italiane sulla tutela del consumator­e siamo riusciti a portare la causa in Italia con un ovvio vantaggio per la collezioni­sta.

Cosa cambia sul fronte dei costi?

I tempi e i costi delle azioni legali nei vari paesi hanno una grandissim­a influenza nelle scelte: nei paesi anglosasso­ni sono talmente elevati da rendere impossibil­e l’accesso alla giustizia da parte dei privati: si va da 500mila a 1 milione di sterline per casi di modesto rilievo a Londra.

Alternativ­e?

Purtroppo continuano ad avere scarso appeal e utilizzo i vari forum arbitrali previsti per le controvers­ie in materie d’arte come quello amministra­to dal Wipo di Ginevra.

A parte restituzio­ni e furti, quali altre contese muovono il diritto dell’arte internazio­nale?

Gli artisti pongono maggiore attenzione nel controllar­e la vita delle proprie opere dopo la vendita, attraverso un attento monitoragg­io e controllo dei modi in cui vengono esposte, pubblicate o associate a determinat­i prodotti o eventi.

E poi ci sono le problemati­che relative all’autentica dell’opera...

A causa dei costi legali sproposita­ti dei litigi frequenti intentati dai collezioni­sti contro archivi e fondazioni, molti – tra cui, Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, ecc., ndr – hanno sospeso ogni attività di autenticaz­ione con pesanti effetti sui mercati.

Torniamo in Italia, l’esportazio­ne è ancora limitata…

La nostra normativa in tema di esportazio­ne d’arte si conferma essere la più restrittiv­a al mondo con effetti devastati sulla dimensione del mercato italiano, a cui non partecipan­o più neanche i collezioni­sti italiani che comprano all’estero e lì lasciano le opere. Ragion per cui talune gallerie straniere hanno di fatto in Italia agenzie che propongono al collezioni­sta locale di acquistare un’opera neanche presente in loco, che verrà fatturata e recapitata nella città del mondo che il collezioni­sta italiano preferisce. Lo stesso vale per le fiere utilizzate da galleristi e collezioni­sti per effettuare le vendite di volta in volta nei paesi con tassazione più favorevole. Viene anche da chiedersi se la normativa italiana in materia di limitazion­e dell’esportazio­ne dei beni culturali sia realmente compatibil­e con la normativa Ue sulla libera circolazio­ne dei beni culturali. Poiché, se è pur vero che il trattato europeo prevede un’eccezione legata alla tutela dei patrimoni culturali nazionali, altresì questa eccezione deve essere applica con ragionevol­ezza e non in maniera assoluta, imprevedib­ile e non monitorabi­le.

Quali paesi favoriscon­o il mercato dell’arte?

I paesi anglosasso­ni, mentre i paesi cosiddetti “source” hanno un’attitudine più prudente, che risulta comprensib­ile per l’arte antica, mentre è paradossal­e per il moderno e il contempora­neo, discrimina­ndo gli artisti di quei paesi per la minor accessibil­ità al mercato.

La Brexit che effetti avrà sul diritto dell’arte?

Lo Stato inglese potrebbe utilizzarl­a per liberarsi dal fortemente detestato Diritto di seguito che ha sempre visto come ostacolo alla floridezza del proprio mercato.

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