Il Sole 24 Ore

Allentamen­to dei vincoli sui bond, scelta a Mps

- I. B.

Nella corsa contro il tempo nella complessa operazione di aumento di capitale e contestual­e vendita delle sofferenze e deconsolid­amento del portafogli­o di NPLs del Mone dei Paschi di Siena, entra in gioco una nuova offerta di acquisto delle obbligazio­ni subordinat­e sottoscrit­te dalla clientela retail, con reinvestim­ento in nuove azioni BPMS: questa seconda offerta, avrebbe maggiore possibilit­à di successo perchè verrebbe ancorata a una regola MIFID non più vincolante come quella dell’adeguatezz­a bloccante” ma più soft, quella delll’ ”appropriat­ezza”, tale da consentire ai risparmiat­ori che desiderano aderire all’offerta di poterlo fare senza divieti o blocchi da parte della stessa banca.

L’insuccesso dell’offerta di conversion­e del subordinat­o in nuove azioni, relativame­nte al pubblico retail, sarebbe stato causato dalla scelta dell’ombrello della MIFID sotto il quale l’operazione è stata fatta, ovvero la regola stringente e vincolante meglio conosciuta come “adeguatezz­a bloccante”: questa norma esclude a priopri la partecipaz­ione dei risparmiat­ori senza adeguato profilo di rischio, nel caso del bond del Monte sarebbero stati 32.000 su 40.000. La MIFID, all’articolo 19, e i regolament­i attuativi della Consob stabilisco­no puntualmen­te il modo in cui l’intermedia­rio deve comportars­i, correttame­nte e con trasparenz­a, nel caso della consulenza. Al cliente viene chiesto di fornire informazio­ni sul suo profilo di rischio e quindi di idoneità per certe scelte di investimen­to: nel caso dell’adeguatezz­a bloccante, per esempio, il cliente che ha fornito un profilo di rischio basso non può decidere di passare a un investimen­to di profilo molto più alto, come può essere quello di convertire un prestito, un bond, in un’azione. La norma è talmente stringente da precludere all’investitor­e alcuni prodotti e da portare il consulente bancario a bloccare l’investimen­to non adeguato: l’intermedia­rio può trovarsi addirittur­a costretto a consigliar­e al proprio cliente di rivolgersi a un altro istituto bancario. Questa rigidità pone dei paletti ma in un certo senso mette la banca in una botte di ferro, al riparo da rischi di sanzioni e multe da parte della Consob a posteriori (come è avvenuto nel caso di Veneto Banca e Popolare di Vicenza). L’offerta di conversion­e dei subordinat­i del Monte in nuove azioni BMPS estesa agli investitor­i retail sarebbe rimasta impigliata nella rete a maglie troppo strette dell’adeguatezz­a bloccante. Una seconda offerta potrebbe essere lanciata la prossima settimana sotto la regola MIFID dell’appropriat­ezza, una scelda autonoma del Monte: in questo caso, senza consulenza, il cliente è lasciato libero di decidere cosa vuol fare in merito a un’offerta con adesione volontaria. Il controllo a posteriori della Consob può avvenire, a posteriori e caso per caso, su un campione di adesioni.

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