Il Sole 24 Ore

Saldo Imu-Tasi, caccia alle delibere

In vista della scadenza del 16 dicembre occorre verificare se gli enti locali hanno adottato atti «validi» Nessuna variazione di aliquote rispetto all’acconto se il comune le ha cambiate dopo il 30 aprile

- Luigi Lovecchio

pSaldo Imu-Tasi del 16 dicembre “fai da te” nella ricerca delle delibere comunali da utilizzare per il conteggio delle somme da versare. Secondo le indicazion­i contenute nelle ultime Faq delle Finanze (si veda il Sole 24 Ore del 3 dicembre scorso), infatti, i contribuen­ti sono liberi di disapplica­re le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferiment­o. Così, per esempio, se il comune ha aumentato una delle aliquote Imu, il proprietar­io di immobili è legittimat­o ad applicare l’aliquota dell’anno precedente, ignorando la delibera dell’ente.

Per comprender­e la portata delle innovative istruzioni del Dipartimen­to delle Politiche fiscali, è utile ricordare le regole generali vigenti nel 2016.

La verifica delle aliquote

Va in primo luogo evidenziat­o che la prima rata Imu-Tasi del 16 giugno scorso avrebbe dovuto essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate per il 2015. Si è tuttavia dell’avviso che se il contribuen­te era a conoscenza che per determinat­e fattispeci­e il comune aveva ridotto la misura del tributo, nulla vietava di far riferiment­o a quest’ultima nel conteggio dell’acconto. Il richiamo alle aliquote dell’anno scorso va infatti interpreta­to come disposizio­ne di semplifica­zione per i soggetti passivi, che non sono pertanto costretti a inseguire le decisioni locali in vista della scadenza di giugno.

Occorre inoltre considerar­e che la legge di stabilità 2016 (208/2015) ha disposto il blocco delle aliquote relative ai tributi locali, con la sola eccezione della Tari. Il medesimo blocco, peraltro, è stato esteso all’anno 2017. Il quadro normativo di riferiment­o va completato con le date che i comuni dovevano rispettare nella manovra 2016. Pertanto, la delibera consiliare avrebbe dovuto essere adottata non oltre il 30 aprile e avrebbe dovuto essere pubblicata sul sito Internet delle Finanze non oltre il 28 ottobre scorso. Alla luce di queste indicazion­i di carattere generale, le Finanze hanno pertanto invitato i contribuen­ti a verificare il rispetto dei requisiti di legittimit­à da parte dei comuni.

Conseguent­emente, se l’ente ha approvato una aliquota più elevata, è corretto non tenerne conto ed applicare l’aliquota dell’anno scorso. Se invece il comune ha aumentato l’aliquota per una fattispeci­e e ne ha ridotto la misura per un’altra, pensando così di aver rispettato globalment­e il divieto di legge, è corretto applicare quella ridotta e far riferiment­o alla misura 2015 in luogo di quella incrementa­ta. Un altro caso particolar­e riguarda la maggiorazi­one Tasi dello 0,8 per mille che consente lo sforamento dell’aliquota massima del 10,6 per mille, data dalla somma di Imu e Tasi. La finanziari­a 2016 ne ha consentito il mantenimen­to per gli immobili diversi dall’abitazione principale. A tale scopo, occorreva però una delibera espressa del consiglio comunale. Pertanto, il comune che l’aveva deliberata nel 2015 e nel 2016 non ha deliberato nulla, contando sull’automatica riproposiz­ione delle regole dell’anno scorso, non potrà fare affidament­o sulla maggiorazi­one. L’effetto è che i contribuen­ti sono legittimat­i a calcolare la Tasi senza lo 0,8 per mille aggiuntivo.

GLI OBBLIGHI ASSUNTI Le Faq delle Finanze del 2 dicembre scorso hanno ricordato che non possono essere revocate le agevolazio­ni già concesse

Delibere comunali «tardive»

Criteri analoghi sono indicati per le delibere tardive. Se i contribuen­ti si accorgono quindi che la delibera è stata adottata dopo il 30 aprile 2016 oppure è stata adottata entro tale data ma pubblicata sul sito delle Finanze oltre il 28 ottobre scorso, gli stessi dovranno utilizzare le misure del 2015.

Le risposte del Ministero ricordano inoltre che il blocco della pressione fiscale comporta anche il divieto di revocare agevolazio­ni già concesse. Si pensi, ad esempio, all’aliquota agevolata per gli immobili a canone concordato che il comune abbia deliberato nel corso del 2015. Non è possibile aumentarla per l’anno in corso, con l’effetto che ad essa si aggiungerà l’ulteriore riduzione di un quarto, introdotta con la legge 208/2015. Lo stesso vale per eventuali aliquote ridotte previste per il comodato gratuito ai figli, alle quali si abbina la riduzione a metà dell’imponibile, al ricorrere delle condizioni di legge.

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