Il Sole 24 Ore

Fallimento, il Registro è troppo oneroso

- Di Enrico De Mita

Secondo il principio di alternativ­ità, se un atto da sottoporre a registrazi­one è relativo a cessioni/prestazion­i soggette a Iva, l’imposta di registro non si applica in misura proporzion­ale bensì fissa. Ma la Corte di cassazione ha chiarito che l’imposta agevolata si applica solo nei casi previsti (cioè solo nei processi di condanna) perché tale disposizio­ne è di stretta interpreta­zione e non consente quindi applicazio­ne estensive (Cassazione 14816/2011). Pertanto il principio dell’alternativ­ità fra l’imposta proporzion­ale di registro e l’Iva si applica esclusivam­ente nei processi di condanna e non in quelli di accertamen­to come i giudizi a stato passivo.

Pertanto sulla scorta di tale interpreta­zione per la domanda introdutti­va di fallimento il ricorrente è tenuto al pagamento dell’imposta di Registro in misura proporzion­ale. La Commission­e tributaria provincial­e di Napoli ha sollevato questione di legittimit­à costituzio­nale della norma di cui alla Tariffa-parte 1 – articolo 8, allegato al Tuir (decreto 131/1986) nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro nella misura proporzion­ale dell’1% (invece che in misura fissa) agli atti dell’autorità giudiziari­a ordinaria e speciale in materia di accertamen­to di diritti a contenuto patrimonia­le anche laddove si riferiscan­o ad operazioni assoggetta­te ad Iva.

Le norme della Costituzio­ne violate sarebbero secondo la commission­e di Napoli quelle relative agli articoli 3,24,53,10 (2/11/2016, in Gazzetta Ufficiale, I parte speciale numero 44).

Quanto all’articolo 3 Costituzio­ne pare del tutto irragionev­ole trattare in maniera differenzi­ata le pronunce di accertamen­to e quelle di condanna. Quando si agisce per ottenere la condanna al pagamento, la relativa azione presuppone sempre un giudizio di accertamen­to che è addirittur­a logicament­e precedente rispetto alla pronuncia di condanna. Si tratta quindi di due situazioni con presuppost­i identici che vengono trattati differente­mente dal legislator­e solo perché la parte ha deciso di non chiedere – almeno subito – anche la condanna.

Se ciò è vero in linea generale lo è a maggior ragione nel caso di opposizion­e allo stato passivo. La richiesta del creditore è formalment­e di accertamen­to del credito, ma dal punto di vista sostanzial­e equivale all’azione di condanna perché oltre a quell’accertamen­to egli chiede anche di concorrere all’attivo.

In ordine all’articolo 24 Costituzio­ne la norma comprime in maniera ingiustifi­cata il diritto di difesa giurisdizi­onale costituzio­nalmente garantito. La fattispeci­e concreta qui in esame è relativa ad un opposizion­e allo stato passivo. E un creditore non azionerà le sue pretese nel giudizio i opposizion­e perché a fronte di una

IL DUBBIO Ctr Napoli ha sollevato questione di legittimit­à sulla tassazione degli atti di accertamen­to di diritti patrimonia­li

LO SQUILIBRIO Il prelievo in misura proporzion­ale tratta in maniera differenzi­ata situazioni simili

ipotetica partecipaz­ione a concorso dovrà sostenere viceversa un costo certo e di notevole entità (l’1% della somma valutata). La massa dei creditori è incentivat­a a non coltivare alcun giudizio, perché l’ammissione al passivo del pagamento secondo la percentual­e si traduce in un minor costo per la massa dei restanti creditori.

La norma impugnata sembra violare anche il principio di capacità contributi­va. Il creditore per una prestazion­e/ cessione soggetta ad Iva si trova a dover pagare l’imposta di Registro progressiv­a per il solo fatto che è stato costretto ad agire in ambito endo-fallimenta­re. Egli è costretto a pagare una imposta che non è dipesa da una sua attività e scelta processual­e e che non avrebbe mai pagato (se non in misura fissa) laddove non vi fosse stato il fallimento del suo debitore ed avere se potuto agire in via ordinaria.

Infine tale situazione sembra violare il principio di concorrenz­a (garantito a livello comunitari­o) perché pone il creditore in posizione deteriore rispetto ad un creditore contro un debitore non fallito (articolo 10 Costituzio­ne)

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy