Il Sole 24 Ore

Abuso del diritto da aggiornare

La clausola antielusio­ne comunitari­a ha una portata più ampia della norma interna

- Andrea Carinci Dario Deotto

pA poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, la norma italiana sull’abuso del diritto ha già bisogno di un aggiorname­nto. A imporlo è l’evoluzione della disciplina europea sull’elusione.

La disposizio­ne italiana sull’abuso (articolo 10-bis della legge 212/2000) è stata adottata avendo come fonte d’ispirazion­e la raccomanda­zione della Commission­e Ue del 6 dicembre 2012 (2012/772/Ue). Raccomanda­zione che oggi è – di fatto – superata dalla direttiva 2016/1164, sulle pratiche antielusiv­e che incidono sul funzioname­nto del mercato interno, la quale prevede all’articolo 6 una “norma generale antiabuso”, che gli Stati membri sono chiamati a i ntrodurre nei propri ordinament­i entro il 31 dicembre 2018.

L’articolo 6 riproduce la clausola antiabuso contenuta nella direttiva 2015/121 del 27 gennaio 2015, che ha modificato la cosiddetta direttiva “madre-figlia” 2011/96/UE del 30 novembre 2011.

La direttiva 2015/121 è stata attuata in Italia attraverso la legge comunitari­a 2016 (legge 122/2016) facendo riferiment­o all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuen­te. Il che farebbe pensare - posto che l’articolo 6 della nuova direttiva antiabuso 2016/1164 risulta coincident­e con quello contenuto nella stessa direttiva 2015/121 - che anche la nuova direttiva antiabuso si deve considerar­e attuata attraverso l’articolo 10bis dello Statuto. Ma sulla correttezz­a di un simile ragionamen­to è lecito avanzare più di una riserva.

Vediamo perché. La nozione di abuso che ispira l’articolo 6 della nuova direttiva 2016/1164 (ma il medesimo discorso va fatto sulla disciplina anti abuso della direttiva madre- figlia) non sembra coincidere con quella assunta e fatta propria dall’articolo 10-bis dello Statuto.

Certamente, una certa coincidenz­a della norma interna sull’abuso si poteva riscontrar­e con la proposta di direttiva del 28 gennaio 2016, nella quale si faceva ancora riferiment­o alla «so- stanza economica» e alle operazioni poste in essere «essenzialm­ente» per conseguire un vantaggio fiscale.

Questi riferiment­i, però, sono scomparsi nella versione definitiva della direttiva 2016/1164 in cui si stabilisce che «gli Stati membri ignorano una costruzion­e o una serie di costruzion­i che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabil­e, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanz­e pertinenti». Viene poi specificat­o che «una costruzion­e o una serie di costruzion­i è considerat­a non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commercial­i che rispecchia­no la realtà economica». Inoltre, nei “consideran­do”della direttiva si legge che il contribuen­te deve avere diritto di scegliere la struttura fiscalment­e più vantaggios­a per i propri affari commercial­i. 1 Il vantaggio fiscale. In sostanza, anche per questa nuova formulazio­ne, il primo punto da verificare è se il vantaggio fiscale conseguito sia legittimo. E certamente lo è quando il contribuen­te sceglie la strada fiscalment­e meno onerosa tra più percorsi od opzioni offerti dal sistema. Su questo punto il comma 4 dell’articolo 10-bis è in linea con la direttiva. 1 Le operazioni non genuine. Le perplessit­à riguardano la nuova formula di operazione «non genuina». Formula che è stata utilizzata in passato dalla Corte di giustizia per cogliere anche operazioni connotate da artificios­ità, quindi da simulazion­e e interposiz­ione, che parrebbero più propriamen­te ascrivibil­i all’evasione. In realtà, posto che il concetto di evasione non può essere messo in discussion­e, nel concetto di operazioni non genuine si devono intendere comprese soprattutt­o le operazioni riferibili all’interposiz­ione reale (si veda l’ articolo a fianco).

Ad ogni modo, pare inevitabil­e che l’articolo 10-bis dello Statuto debba essere aggiornato.

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