Il Sole 24 Ore

San Marino, stop all’invio per le fatture ricevute dal 2017

Il Dl fiscale abolisce l’adempiment­o

- Giampaolo Giuliani

pHa i giorni contati la comunicazi­one all’agenzia delle Entrate tramite il modello polivalent­e delle importazio­ni dalla Repubblica di San Marino per quanto riguarda l’Iva. La legge di conversion­e del decreto fiscale (Dl 193/2016) ha infatti introdotto una disposizio­ne (articolo 7quater, commi 21 e 22) che abolisce questo adempiment­o dalle «annotazion­i effettuate a partire dal 1° gennaio 2017».

In particolar­e, il decreto fiscale cancella l’articolo 16, lettera c), del decreto ministeria­le del 24 dicembre 1993, che impone all’acquirente italiano, nel caso di importazio­ni da San Marino con fattura senza addebito d’imposta, di comunicare i dati della transazion­e all’agenzia delle Entrate utilizzand­o il modello di comunicazi­one polivalent­e e compilando il quadro SE. L’invio deve essere fatto telematica­mente tramite il modello polivalent­e entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazion­e nei registri.

L’abrogazion­e della comunicazi­one dalle «annotazion­i effettuate a partire dal 1° gennaio 2017» merita un approfondi­mento, perché, per come è formulato il decreto ministeria­le del 1993, vi sono margini di incertezza su quando sarà operativa l’abolizione della lettera c) dell’articolo 16.

Il decreto che regola i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino non è stato aggiornato rispetto ai cambiament­i introdotti nelle disposizio­ni generali previste dal Dpr 633/72, e questo costringe spesso operatori e interpreti a trovare delle soluzioni “fai-da-te”. Così, in questo caso, si rilevano due discrasie nel decreto ministeria­le che rendono necessario forzare l’applicazio­ne delle vecchie norme.

Il primo problema riguarda l’articolo 16, lettera a), il quale prevede che gli operatori italiani corrispond­ano «l’imposta a norma dell’articolo 17, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 indicandon­e l’ammontare sull’originale fattura rilasciata­gli dal fornitore sammarines­e». Considerat­e le modifiche introdotte a partire dal 2010 all’articolo 17, è evidente che l’imposta non possa essere materialme­nte assolta secondo le disposizio­ni contenute nel terzo comma, ma sulla base di quanto stabilito nel secondo comma. Infatti, attualment­e Il terzo comma disciplina l’istituto del rappresent­ante fiscale.

Il secondo problema riguarda le modalità di registrazi­one della fatture da cui dipende la compilazio­ne del modello polivalent­e. L’articolo 16, lettera b), del decreto ministeria­le del 1993 stabilisce infatti che le fatture siano anno- tate «nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazio­ni, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti». Ma i termini di registrazi­one stabiliti nell’attuale versione dell’articolo 23 non contemplan­o quelli per le annotazion­i di fatture emesse da fornitori non residenti per l’acquisto di beni. Si ritiene comunque di poter seguire le indicazion­i generali dettate dal comma 1 dell’articolo 23, per cui «il contribuen­te deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse nell’ordine della loro numerazion­e e con riferiment­o alla data della loro emissione». Nel caso di acquisti da San Marino, la data di emissione è la data di riceviment­o della fattura originale, munita del visto apposto dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino e rilasciata dal cedente sammarines­e.

In definitiva, chi ha effettuato acquisti da San Marino, senza che il fornitore abbia addebitato l’imposta, deve inserire nel modello polivalent­e, da inviare per l’ultima volta entro il 31 gennaio 2017, tutte le fatture ricevute entro il 31 dicembre 2016 che possono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il 15 gennaio, ma con riferiment­o al mese di dicembre. L’annotazion­e nel registro degli acquisti va effettuata prima della liquidazio­ne periodica o della dichiarazi­one annuale nella quale si detrae l’imposta.

Dovendo ricevere fatture originali munite di visto, l’acquirente italiano deve attendere il documento pervenuto tramite posta, corriere o consegnato dal fornitore o per suo conto. Non valgono copie inviate tramite fax o mail. Quindi, considerat­i i ritardi delle poste per le festività natalizie, è facile ipotizzare che molti acquisti effettuati nell’ultimo periodo dell’anno presso fornitori sammarines­i non dovranno essere oggetto di comunicazi­one.

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