Commissionari sotto la lente del progetto Beps
pLe attività dei commissionari (ma anche degli agenti) sono sotto la lente dei lavori del progetto Beps dell’Ocse. Il paradosso è che in futuro ci potranno essere più stabili organizzazioni, tuttavia con profitto nullo o molto limitato.
Il documento Beps sull’azione 7 propone di modificare la definizione di stabile organizzazione contenuta nell’articolo 5 del modello di convenzione Ocse (Mtc), su cui sono basati gran parte dei trattati contro le doppie imposizioni (tra cui i trattati stipulati dall’Italia).
La premessa Ocse è che in passato alcune multinazionali hanno fatto ricorso a contratti di commissionari, anziché di distribuzione, per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Le attività del commissionario sono infatti tassate sulla base della commissione percepita, normalmente più bassa della remunerazione di un distributore che viene tassato sulla base delle vendite effettuate. Tuttavia molto spesso il differenziale di profitti non corrisponde ad una effettiva differenza di attività. Da qui la necessità di porre un rimedio all’utilizzo strumentale dei commissionari. Anche se, curiosamente, è l’Ocse stessa ad ammettere che i contenziosi sul tema hanno spesso confermato la correttezza dell’operato dei contribuenti. In Italia vi sono vari precedenti giurisprudenziali in questo senso (si veda la scheda a sinistra).
Le proposte di modifiche all’articolo 5 del Mtc riguardano il definitivo superamento degli aspetti formali connessi al potere di concludere contratti in nome dell’impresa ai fini dell’individuazione di una stabile organizzazione. In futuro l’aspetto centrale potrà essere lo svolgimento di attività rilevanti da un punto di vista sostanziale ai fini della conclusione dei contratti, che saranno poi formalmente conclusi dall’impresa estera.
In questo nuovo contesto le attività dei commissionari e più in generale le attività di rappresentanza per la vendita potranno generare maggiori rischi di stabile organizzazione soprattutto all’interno dei gruppi, in quanto in tale ambito è più facile individuare soggetti dipendenti. Il problema è però duplice. Una volta appurata l’esistenza di una stabile sarà necessario determinarne il reddito che, per evitare una doppia imposizione, dovrà “scontare” le imposte già pagate dal commissionario/agente. Il profitto aggiuntivo da “lasciare” in capo alla stabile organizzazione potrebbe pertanto essere limitato o addirittura nullo.
I temi sono riflessi in un documento in bozza pubblicato a luglio dall’Ocse che tratta l’allocazione del profitto alle stabili organizzazioni. I commenti ricevuti evidenziano chiaramente le preoccupazioni degli operatori di fronte ad un contesto in cui si moltiplicheranno adempimenti e rischi, senza che vi siano effetti tangibili in termini di gettito per i vari stati. Vi è pertanto massima attenzione sui prossimi passi, che arriveranno a breve. Il 24 novembre è stato emanato il cosiddetto multilateral instrument (azione 15 Beps) che introduce una procedura accellerata per la modifica dei trattati e gli oltre 100 paesi aderenti ai negoziati (Italia inclusa) dovranno decidere se e come implementare le modifiche riguardanti la permanent establishment.