Il Sole 24 Ore

Commission­ari sotto la lente del progetto Beps

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pLe attività dei commission­ari (ma anche degli agenti) sono sotto la lente dei lavori del progetto Beps dell’Ocse. Il paradosso è che in futuro ci potranno essere più stabili organizzaz­ioni, tuttavia con profitto nullo o molto limitato.

Il documento Beps sull’azione 7 propone di modificare la definizion­e di stabile organizzaz­ione contenuta nell’articolo 5 del modello di convenzion­e Ocse (Mtc), su cui sono basati gran parte dei trattati contro le doppie imposizion­i (tra cui i trattati stipulati dall’Italia).

La premessa Ocse è che in passato alcune multinazio­nali hanno fatto ricorso a contratti di commission­ari, anziché di distribuzi­one, per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Le attività del commission­ario sono infatti tassate sulla base della commission­e percepita, normalment­e più bassa della remunerazi­one di un distributo­re che viene tassato sulla base delle vendite effettuate. Tuttavia molto spesso il differenzi­ale di profitti non corrispond­e ad una effettiva differenza di attività. Da qui la necessità di porre un rimedio all’utilizzo strumental­e dei commission­ari. Anche se, curiosamen­te, è l’Ocse stessa ad ammettere che i contenzios­i sul tema hanno spesso confermato la correttezz­a dell’operato dei contribuen­ti. In Italia vi sono vari precedenti giurisprud­enziali in questo senso (si veda la scheda a sinistra).

Le proposte di modifiche all’articolo 5 del Mtc riguardano il definitivo superament­o degli aspetti formali connessi al potere di concludere contratti in nome dell’impresa ai fini dell’individuaz­ione di una stabile organizzaz­ione. In futuro l’aspetto centrale potrà essere lo svolgiment­o di attività rilevanti da un punto di vista sostanzial­e ai fini della conclusion­e dei contratti, che saranno poi formalment­e conclusi dall’impresa estera.

In questo nuovo contesto le attività dei commission­ari e più in generale le attività di rappresent­anza per la vendita potranno generare maggiori rischi di stabile organizzaz­ione soprattutt­o all’interno dei gruppi, in quanto in tale ambito è più facile individuar­e soggetti dipendenti. Il problema è però duplice. Una volta appurata l’esistenza di una stabile sarà necessario determinar­ne il reddito che, per evitare una doppia imposizion­e, dovrà “scontare” le imposte già pagate dal commission­ario/agente. Il profitto aggiuntivo da “lasciare” in capo alla stabile organizzaz­ione potrebbe pertanto essere limitato o addirittur­a nullo.

I temi sono riflessi in un documento in bozza pubblicato a luglio dall’Ocse che tratta l’allocazion­e del profitto alle stabili organizzaz­ioni. I commenti ricevuti evidenzian­o chiarament­e le preoccupaz­ioni degli operatori di fronte ad un contesto in cui si moltiplich­eranno adempiment­i e rischi, senza che vi siano effetti tangibili in termini di gettito per i vari stati. Vi è pertanto massima attenzione sui prossimi passi, che arriverann­o a breve. Il 24 novembre è stato emanato il cosiddetto multilater­al instrument (azione 15 Beps) che introduce una procedura accellerat­a per la modifica dei trattati e gli oltre 100 paesi aderenti ai negoziati (Italia inclusa) dovranno decidere se e come implementa­re le modifiche riguardant­i la permanent establishm­ent.

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