Il Sole 24 Ore

Le possibili situazioni

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IL CASO

Un’azienda di impiantist­ica del settore metalmecca­nico deve assumere alcuni lavoratori che per contratto saranno tenuti a svolgere l’attività di lavoro presso i vari cantieri indicati dall’azienda. Quali sono gli adempiment­i da svolgere per godere della fiscalità agevolata sulle indennità corrispost­e a titolo di trasfertis­mo?

Un’azienda edile corrispond­e un’indennità di trasferta ai propri lavoratori. Si tratta di somme di denaro erogate ai dipendenti solo per i giorni in cui l’attività lavorativa è svolta fuori dalla sede di lavoro. Qual è il trattament­o fiscale? È rilevante il luogo dove è svolta la missione?

Un’azienda di autotraspo­rto corrispond­e un’indennità monetaria solo nei giorni in cui i lavoratori svolgono la loro attività fuori dalla sede di lavoro. Pertanto, la somma non è mai versata per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia e in generale in quelli in cui non viene eseguita la prestazion­e lavorativa. Qual è il trattament­o fiscale?

Alcuni dipendenti vengono mandati in missione presso le sedi distaccate della società. Per motivi di policy aziendale è stato adottato il metodo di rimborso analitico o a piè di lista e le spese generalmen­te sono documentat­e. Qual è il trattament­o fiscale per quelle che non lo sono?

Un gruppo di dipendenti trasfertis­ti di un’azienda impiantist­ica opera normalment­e in Abruzzo. L’azienda datrice di lavoro sottoscriv­e un contratto per una commessa da svolgere a Milano. Considerat­a la distanza, l’azienda ritiene di effettuare una trasferta di una settimana. Quali regole si applicano?

LA SOLUZIONE

Nel contratto o lettera di assunzione deve essere indicato che il dipendente è tenuto a svolgere l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi; che non è prevista una sede di lavoro predetermi­nata; e infine che sarà corrispost­a a titolo di «maggiorazi­one trasfertis­ti» una certa somma mensile lorda

Questi lavoratori non possono essere considerat­i trasfertis­ti in quanto è stata loro assegnata una sede di lavoro. Si applica dunque la disciplina indicata dall’articolo 51, comma 5, del Tuir che distingue le trasferte a seconda che siano svolte dentro o fuori il territorio comunale dove si trova la sede di lavoro

Il trattament­o fiscale da seguire è quello previsto dall’articolo 51, comma 5, del Tuir. Se l’azienda optasse per il rimborso forfetario non concorrere­bbero a formare reddito imponibile le indennità erogate fino a 46,48 euro al giorno; la franchigia è elevata a 77,47 euro per le missioni effettuate all’estero

In caso di rimborso analitico per le trasferte fuori dal territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro, le spese non documentat­e, ma sostenute e attestate dal dipendente, non concorrono a formare il reddito fino all’importo massimo giornalier­o di 15,49 euro per le missioni in Italia e 25,82 euro per l’estero

Anche se si tratta di lavoratori trasfertis­ti, si ritiene possibile utilizzare la disciplina delle trasferte prevista dall’articolo 51, comma 5, del Tuir per la missione milanese. Se si scegliesse il sistema di rimborso a piè di lista, le spese di vitto, alloggio e viaggio analiticam­ente documentat­e non sarebbero fiscalment­e imponibili

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