Le possibili situazioni
IL CASO
Un’azienda di impiantistica del settore metalmeccanico deve assumere alcuni lavoratori che per contratto saranno tenuti a svolgere l’attività di lavoro presso i vari cantieri indicati dall’azienda. Quali sono gli adempimenti da svolgere per godere della fiscalità agevolata sulle indennità corrisposte a titolo di trasfertismo?
Un’azienda edile corrisponde un’indennità di trasferta ai propri lavoratori. Si tratta di somme di denaro erogate ai dipendenti solo per i giorni in cui l’attività lavorativa è svolta fuori dalla sede di lavoro. Qual è il trattamento fiscale? È rilevante il luogo dove è svolta la missione?
Un’azienda di autotrasporto corrisponde un’indennità monetaria solo nei giorni in cui i lavoratori svolgono la loro attività fuori dalla sede di lavoro. Pertanto, la somma non è mai versata per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia e in generale in quelli in cui non viene eseguita la prestazione lavorativa. Qual è il trattamento fiscale?
Alcuni dipendenti vengono mandati in missione presso le sedi distaccate della società. Per motivi di policy aziendale è stato adottato il metodo di rimborso analitico o a piè di lista e le spese generalmente sono documentate. Qual è il trattamento fiscale per quelle che non lo sono?
Un gruppo di dipendenti trasfertisti di un’azienda impiantistica opera normalmente in Abruzzo. L’azienda datrice di lavoro sottoscrive un contratto per una commessa da svolgere a Milano. Considerata la distanza, l’azienda ritiene di effettuare una trasferta di una settimana. Quali regole si applicano?
LA SOLUZIONE
Nel contratto o lettera di assunzione deve essere indicato che il dipendente è tenuto a svolgere l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi; che non è prevista una sede di lavoro predeterminata; e infine che sarà corrisposta a titolo di «maggiorazione trasfertisti» una certa somma mensile lorda
Questi lavoratori non possono essere considerati trasfertisti in quanto è stata loro assegnata una sede di lavoro. Si applica dunque la disciplina indicata dall’articolo 51, comma 5, del Tuir che distingue le trasferte a seconda che siano svolte dentro o fuori il territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
Il trattamento fiscale da seguire è quello previsto dall’articolo 51, comma 5, del Tuir. Se l’azienda optasse per il rimborso forfetario non concorrerebbero a formare reddito imponibile le indennità erogate fino a 46,48 euro al giorno; la franchigia è elevata a 77,47 euro per le missioni effettuate all’estero
In caso di rimborso analitico per le trasferte fuori dal territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro, le spese non documentate, ma sostenute e attestate dal dipendente, non concorrono a formare il reddito fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro per le missioni in Italia e 25,82 euro per l’estero
Anche se si tratta di lavoratori trasfertisti, si ritiene possibile utilizzare la disciplina delle trasferte prevista dall’articolo 51, comma 5, del Tuir per la missione milanese. Se si scegliesse il sistema di rimborso a piè di lista, le spese di vitto, alloggio e viaggio analiticamente documentate non sarebbero fiscalmente imponibili