Per le trasferte vale la franchigia
pL’articolo 7-quinquies del decreto fiscale (Dl 193/2016) precisa che ai lavoratori in trasferta ma che non hanno i tre requisiti per essere considerati “trasfertisti” si applica l’articolo 51, comma 5, del Tuir, che regola, appunto, il trattamento fiscale per le indennità di trasferta.
Le disposizioni generali per le indennità di trasferta sono solitamente delineate dai contratti collettivi o dagli accordi individuali, che possono prevedere una specifica indennità per il lavoratore in trasferta, oltre alla normale retribuzione. Si tratta, in sostanza, di un compenso correlato da un lato alle spese sostenute per la missione, dall’altro alla necessità di compensare il disagio procurato al lavoratore.
Dal punto di vista fiscale e contributivo, queste somme vanno trattate, in base all’articolo 51, comma 5, del Tuir, in modo diverso a seconda del metodo utilizzato per effettuare i rimborsi al lavoratore. Infatti, vi sono tre differenti metodi che possono essere applicati per gestire questi trattamenti.
Il primo consiste nella corresponsione di un’indennità forfettaria a copertura delle spese sostenute: in questo caso, le indennità di trasferta sono escluse dall’imponibile fiscale - indipendentemente dalla durata della trasferta - fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero. Sono invece soggetti a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta.
È poi possibile adottare il rimborso misto che prevede, appunto, il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro insieme all’erogazione dell’indennità di trasferta: in questo caso, le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte rispettivamente di un terzo (15,49 o 25,82 euro per le trasferte all’estero) per il rimborso delle spese di alloggio o di vitto e nei casi di alloggio o di vit- to fornito gratuitamente; di due terzi (30,99 o 51,65 euro per le trasferte all’estero) per i rimborsi sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Con questo metodo, i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso di spese è assoggettato interamente a tassazione.
Il terzo sistema è, infine, quello del rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto non
RIMBORSI ANALITICI Le spese documentate escono dalla tassazione ma se il metodo è «misto» riducono le somme escluse dall’imponibile
concorrono a formare il reddito.
L’assoggettamento contributivo avviene alla stessa stregua di quello fiscale, per via dell’armonizzazione delle basi imponibili.
In generale, occorre sottolineare che l’interpretazione autentica delle agevolazioni per i trasfertisti avrà conseguenze operative anche sugli accertamenti amministrativi in corso e non ancora definiti o su quelli per i quali non siano ancora stati emessi i provvedimenti di ordinanza ingiunzione. Sarebbe auspicabile un intervento del ministero del Lavoro per chiarire gli effetti pratici, vista la retroattività della norma. La disposizione va anche tenuta in considerazione con riferimento alla condotta di “infedele” registrazione sul libro unico del lavoro, che prevede sanzioni fino a 6mila euro per i datori che espongono trasferte non veritiere (nota del Lavoro 11885 del 14 giugno 2016).