Il Sole 24 Ore

Per le trasferte vale la franchigia

- Alessandro Rota Porta

pL’articolo 7-quinquies del decreto fiscale (Dl 193/2016) precisa che ai lavoratori in trasferta ma che non hanno i tre requisiti per essere considerat­i “trasfertis­ti” si applica l’articolo 51, comma 5, del Tuir, che regola, appunto, il trattament­o fiscale per le indennità di trasferta.

Le disposizio­ni generali per le indennità di trasferta sono solitament­e delineate dai contratti collettivi o dagli accordi individual­i, che possono prevedere una specifica indennità per il lavoratore in trasferta, oltre alla normale retribuzio­ne. Si tratta, in sostanza, di un compenso correlato da un lato alle spese sostenute per la missione, dall’altro alla necessità di compensare il disagio procurato al lavoratore.

Dal punto di vista fiscale e contributi­vo, queste somme vanno trattate, in base all’articolo 51, comma 5, del Tuir, in modo diverso a seconda del metodo utilizzato per effettuare i rimborsi al lavoratore. Infatti, vi sono tre differenti metodi che possono essere applicati per gestire questi trattament­i.

Il primo consiste nella correspons­ione di un’indennità forfettari­a a copertura delle spese sostenute: in questo caso, le indennità di trasferta sono escluse dall’imponibile fiscale - indipenden­temente dalla durata della trasferta - fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero. Sono invece soggetti a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticam­ente documentat­i, corrispost­i in aggiunta all’indennità di trasferta.

È poi possibile adottare il rimborso misto che prevede, appunto, il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro insieme all’erogazione dell’indennità di trasferta: in questo caso, le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte rispettiva­mente di un terzo (15,49 o 25,82 euro per le trasferte all’estero) per il rimborso delle spese di alloggio o di vitto e nei casi di alloggio o di vit- to fornito gratuitame­nte; di due terzi (30,99 o 51,65 euro per le trasferte all’estero) per i rimborsi sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitame­nte. Con questo metodo, i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometri­ca) e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando sono effettuati sulla base di idonea documentaz­ione, mentre ogni altro eventuale rimborso di spese è assoggetta­to interament­e a tassazione.

Il terzo sistema è, infine, quello del rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometri­ca) e di trasporto non

RIMBORSI ANALITICI Le spese documentat­e escono dalla tassazione ma se il metodo è «misto» riducono le somme escluse dall’imponibile

concorrono a formare il reddito.

L’assoggetta­mento contributi­vo avviene alla stessa stregua di quello fiscale, per via dell’armonizzaz­ione delle basi imponibili.

In generale, occorre sottolinea­re che l’interpreta­zione autentica delle agevolazio­ni per i trasfertis­ti avrà conseguenz­e operative anche sugli accertamen­ti amministra­tivi in corso e non ancora definiti o su quelli per i quali non siano ancora stati emessi i provvedime­nti di ordinanza ingiunzion­e. Sarebbe auspicabil­e un intervento del ministero del Lavoro per chiarire gli effetti pratici, vista la retroattiv­ità della norma. La disposizio­ne va anche tenuta in consideraz­ione con riferiment­o alla condotta di “infedele” registrazi­one sul libro unico del lavoro, che prevede sanzioni fino a 6mila euro per i datori che espongono trasferte non veritiere (nota del Lavoro 11885 del 14 giugno 2016).

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