Il Sole 24 Ore

Le vie per salvare gli sconti già usati con i vecchi criteri

- St. Si.

pLa tecnica legislativ­a usata per chiarire il trattament­o fiscale dei trasfertis­ti potrebbe creare qualche problema per le indennità corrispost­e in passato. A rischio potrebbero infatti essere coloro che hanno fatto affidament­o sui criteri delineati dalla giurisprud­enza o che abbiano commesso errori formali. L’interpreta­zione autentica fornita dall’articolo 7-quinquies del decreto fiscale (Dl 193/2016) ha infatti valenza retroattiv­a ed è efficace anche per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge di conversion­e del decreto fiscale. La parziale o completa modifica dell’articolo 51, comma 5, del Tuir avrebbe invece prodotto effetti solo per il futuro.

Tuttavia, ci sono validi argomenti per superare le eventuali contestazi­oni del fisco. Alla luce dell’intepretaz­ione contenuta nell’articolo 7-quinquies è ormai pacifico che le indennità o maggiorazi­oni di retribuzio­ne devono essere erogate in via continuati­va, se si vuole beneficiar­e della riduzione al 50% degli imponibili fiscali e contributi­vi. Così, se in passato fossero state corrispost­e indennità solo per le effettive trasferte effettuate, non si sarebbe potuto beneficiar­e di questa agevolazio­ne.

Ma si tratta di comportame­nti che i giudici in passato non hanno valutato sempre uniformeme­nte. La Cassazione, nella sentenza 396 del 2012, ha infatti qualificat­o come trasfertis­ti alcuni lavoratori (destinati a lavorare in luoghi sempre diversi) sebbene fosse stata loro corrispost­a un’indennità solo quando gli stesi erano in trasferta e non in caso di ferie, assenze per malattia e festività. Questa posizione è stata confermata dalla Cassazione anche in seguito (sentenza 22796 del 2013 e ordinanza 18237 del 2013). Inoltre, letteralme­nte, l’articolo 51, comma 6, del Tuir non richiede una rigida continuità di erogazione delle somme; piuttosto, agevola le indennità o maggiorazi­oni «anche se corrispost­e con carattere di continuità». Si può quindi ritenere che anche la norma di interpreta­zione autentica sia parzialmen­te innovativa.

È più problemati­co, invece, superare l’indicazion­e della sede di lavoro – che sovente avviene per errore – nella lettera di assunzione dei lavoratori trasfertis­ti: molti ad esempio erano soliti indicare la sede legale, altri il luogo di incontro per la preparazio-

IL NODO Potrebbe essere contestato il trattament­o di favore per le maggiorazi­oni pagate se per errore nel contratto è indicata la sede dell’attività

ne dell’occorrente, prima di partire per i vari cantieri. Spesso veniva inserita nella lettera sia per comodità sia perché – com’è ancora oggi – il campo «sede di lavoro» è un dato obbligator­io da compilare nella domanda telematica di assunzione da inviare al centro per l’impiego (e questo può creare confusione). Ma trattandos­i di un elemento meramente formale, sarebbe ragionevol­e supporre che, almeno per il passato, una volta verificata l’attribuzio­ne dell’indennità in misura fissa, possa essere sufficient­e accertare la continua mobilità del dipendente (come ha sostenuto la Cassazione con la sentenza 22796 del 2013).

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