Le vie per salvare gli sconti già usati con i vecchi criteri
pLa tecnica legislativa usata per chiarire il trattamento fiscale dei trasfertisti potrebbe creare qualche problema per le indennità corrisposte in passato. A rischio potrebbero infatti essere coloro che hanno fatto affidamento sui criteri delineati dalla giurisprudenza o che abbiano commesso errori formali. L’interpretazione autentica fornita dall’articolo 7-quinquies del decreto fiscale (Dl 193/2016) ha infatti valenza retroattiva ed è efficace anche per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. La parziale o completa modifica dell’articolo 51, comma 5, del Tuir avrebbe invece prodotto effetti solo per il futuro.
Tuttavia, ci sono validi argomenti per superare le eventuali contestazioni del fisco. Alla luce dell’intepretazione contenuta nell’articolo 7-quinquies è ormai pacifico che le indennità o maggiorazioni di retribuzione devono essere erogate in via continuativa, se si vuole beneficiare della riduzione al 50% degli imponibili fiscali e contributivi. Così, se in passato fossero state corrisposte indennità solo per le effettive trasferte effettuate, non si sarebbe potuto beneficiare di questa agevolazione.
Ma si tratta di comportamenti che i giudici in passato non hanno valutato sempre uniformemente. La Cassazione, nella sentenza 396 del 2012, ha infatti qualificato come trasfertisti alcuni lavoratori (destinati a lavorare in luoghi sempre diversi) sebbene fosse stata loro corrisposta un’indennità solo quando gli stesi erano in trasferta e non in caso di ferie, assenze per malattia e festività. Questa posizione è stata confermata dalla Cassazione anche in seguito (sentenza 22796 del 2013 e ordinanza 18237 del 2013). Inoltre, letteralmente, l’articolo 51, comma 6, del Tuir non richiede una rigida continuità di erogazione delle somme; piuttosto, agevola le indennità o maggiorazioni «anche se corrisposte con carattere di continuità». Si può quindi ritenere che anche la norma di interpretazione autentica sia parzialmente innovativa.
È più problematico, invece, superare l’indicazione della sede di lavoro – che sovente avviene per errore – nella lettera di assunzione dei lavoratori trasfertisti: molti ad esempio erano soliti indicare la sede legale, altri il luogo di incontro per la preparazio-
IL NODO Potrebbe essere contestato il trattamento di favore per le maggiorazioni pagate se per errore nel contratto è indicata la sede dell’attività
ne dell’occorrente, prima di partire per i vari cantieri. Spesso veniva inserita nella lettera sia per comodità sia perché – com’è ancora oggi – il campo «sede di lavoro» è un dato obbligatorio da compilare nella domanda telematica di assunzione da inviare al centro per l’impiego (e questo può creare confusione). Ma trattandosi di un elemento meramente formale, sarebbe ragionevole supporre che, almeno per il passato, una volta verificata l’attribuzione dell’indennità in misura fissa, possa essere sufficiente accertare la continua mobilità del dipendente (come ha sostenuto la Cassazione con la sentenza 22796 del 2013).